Sentenza n. 629/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento dell'atto del 30.11.2020, protocollo n.0046835/2020 “Comunicazione dei motivi che non consentono in base alla vigente normativa il rilascio del richiesto Condono Edilizio L. 53/2004 – Art. 10 bis L. 7/8/1990 n. 241 e successivi modificazioni – comunicazione DINIEGO”, notificata a mezzo posta a Palagi Cristina, in cui si rigetta il rilascio del richiesto condono edilizio; di tutti gli atti del procedimento antecedenti e prodromici o comunque connessi e conseguenti all’emanazione dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a una nuova costruzione ad uso abitativo con volume tecnico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale relativo alla domanda di condono presentata il 3 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 32 d.l. 269/2003 e della disciplina regionale toscana. Hanno dedotto: 1) l'illegittima applicazione retroattiva della disciplina più restrittiva introdotta dalla l.r. Toscana n. 53/2004, poiché la domanda era stata presentata anteriormente sulla base della sola normativa statale; 2) la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 32, comma 37, l. n. 326/2003; 3) la genericità e insufficienza della motivazione del diniego, con prospettazione di violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost., dell'art. 32 l. n. 326/2003, dell'art. 6 l.r. Toscana n. 53/2004 e della l. n. 191/2004, oltre che di eccesso di potere. Il manufatto consisteva in una nuova costruzione di circa 50 mq., ad uso civile abitazione con annesso volume tecnico, realizzata ex novo e in totale assenza di un precedente titolo edilizio.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima l'applicazione della l.r. Toscana n. 53/2004 anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, in forza dell'art. 6 della legge regionale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49/2006, ha ritenuto costituzionalmente legittime le disposizioni regionali che introducono criteri più restrittivi per il terzo condono edilizio. L'art. 2 l.r. n. 53/2004 ammette a sanatoria determinate opere realizzate in variazione essenziale o in difformità dal titolo, ma non le nuove costruzioni eseguite in totale assenza di titolo, come quella controversa. Non è stato ritenuto meritevole di tutela neppure l'affidamento delle ricorrenti, anche in ragione del breve intervallo tra la normativa statale e quella regionale e dell'intervento della Corte costituzionale. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso la formazione del silenzio-assenso: l'art. 5, comma 5, l.r. n. 53/2004 richiede un provvedimento espresso e il decorso del termine biennale determina, al più, silenzio-inadempimento, azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., senza formazione di un titolo positivo per silentium e senza rendere illegittimo il successivo provvedimento tardivo. Quanto al terzo motivo, il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché indicava la disciplina regionale applicabile e l'assenza dei presupposti sostanziali per la sanatoria. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, al pagamento di complessivi 2.000 euro, oltre accessori, per spese e competenze di giudizio.
Norme richiamate
art. 32 d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003
Costituisce la disciplina statale del terzo condono edilizio, applicabile nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla normativa regionale.
art. 32, comma 37, l. 326/2003
La disposizione invocata dalle ricorrenti non comporta, nel caso esaminato, la formazione del silenzio-assenso, poiché la disciplina regionale applicabile richiede un provvedimento espresso.
art. 2, comma 1, l.r. Toscana n. 53/2004
sono suscettibili di sanatoria ... le opere e gli interventi realizzati con variazioni essenziali dal titolo abilitativo o, comunque, in difformità rispetto ad esso
La norma regionale restringe l'ambito del terzo condono, escludendo le nuove costruzioni realizzate in totale assenza di titolo edilizio.
art. 5, comma 5, l.r. Toscana n. 53/2004
Richiede la conclusione espressa del procedimento di condono; il mancato rispetto del termine non produce silenzio-assenso, ma configura silenzio-inadempimento.
art. 6 l.r. Toscana n. 53/2004
sono assoggettate alla presente legge tutte le domande ... anche se presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge
Estende la disciplina regionale anche alle domande di condono presentate anteriormente alla sua entrata in vigore.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il silenzio-inadempimento derivante dal mancato rispetto del termine procedimentale può essere fatto valere con l'azione avverso il silenzio, ma non determina l'accoglimento tacito della domanda.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è sufficientemente motivato quando individua la disciplina applicabile e spiega che l'intervento non rientra tra quelli condonabili.
sentenza Corte costituzionale n. 49/2006
Ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 2, comma 1, e 6 l.r. Toscana n. 53/2004, riconoscendo la possibilità per la legislazione regionale di stabilire criteri più restrittivi per il terzo condono.
Massime di principio
- La disciplina regionale del terzo condono edilizio può legittimamente restringere, rispetto alla normativa statale, le tipologie di opere suscettibili di sanatoria, purché tale disciplina sia conforme ai parametri costituzionali applicabili.
- Una legge regionale può assoggettare alla disciplina più restrittiva del condono anche le domande presentate prima della sua entrata in vigore, quando ciò sia espressamente previsto dalla legge regionale e la relativa disposizione sia costituzionalmente legittima.
- Quando la disciplina regionale del condono richiede un provvedimento espresso, il decorso del termine per la conclusione del procedimento non determina la formazione del silenzio-assenso: integra soltanto silenzio-inadempimento, azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- Il mancato rispetto del termine procedimentale previsto per la definizione della domanda di condono, in assenza di una previsione di silenzio significativo, non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento espresso adottato successivamente.
- Una nuova costruzione realizzata ex novo e in totale assenza di titolo edilizio non è condonabile secondo una disciplina regionale che ammetta esclusivamente opere eseguite in variazione essenziale o in difformità da un titolo abilitativo.
- È adeguatamente motivato il diniego di condono che individui la disciplina regionale applicabile e chiarisca che l'intervento abusivo non rientra tra le tipologie di opere ammesse a sanatoria.
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