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Circolare

Circolare numero 6 del 13-01-2010

1. Premessa.2. Il c.c.n.l. edilizia industria.3. Disciplina contributiva dei contratti di lavoro a tempo parziale nel settore edile: 3.1 quantificazione degli oneri contributivi; 3.2.benefici normativi e contributivi 4. Adempimenti ispettivi.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, nel settore Edilizia Industria, il superamento dei limiti percentuali previsti dal CCNL per l’assunzione di operai a tempo parziale integra una violazione delle disposizioni contrattuali rilevante ai fini dell’art. 1, co. 1175, L. 296/2006. Ne deriva sia la non spettanza dei benefici normativi e contributivi per i rapporti stipulati in eccedenza, sia l’applicazione della contribuzione virtuale come se il rapporto non fosse part-time. La circolare indica inoltre come deve operare il personale ispettivo: verifica dei contratti part-time stipulati dopo l’entrata in vigore del CCNL, accertamento del superamento dei limiti e recupero dei benefici contributivi dal periodo di paga successivo alla violazione.

Disciplina contributiva e benefici per il part-time nel settore edilizia industria oltre i limiti del CCNL

Disciplina contributiva del part-time nel settore edilizia industria

La circolare affronta il rapporto tra il regime dei benefici normativi e contributivi previsto dall’art. 1, comma 1175, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e la disciplina del lavoro a tempo parziale nel CCNL Edilizia Industria del 18 giugno 2008. L’obiettivo è chiarire le conseguenze contributive e ispettive derivanti dall’utilizzo del part-time in eccedenza rispetto ai limiti posti dalla contrattazione collettiva di settore.

Quadro normativo di riferimento

Viene richiamato il principio generale secondo cui, dal 1° luglio 2007, l’accesso ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinato al possesso del DURC e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative. La circolare si pone in continuità con i chiarimenti già forniti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 51/2008 e con la circolare n. 34/2008, in particolare sui concetti di beneficio e di violazione delle disposizioni contrattuali rilevanti ai fini dell’applicazione della norma.

Limiti contrattuali al lavoro part-time nell’edilizia

Il CCNL Edilizia Industria disciplina il lavoro a tempo parziale anche in funzione di contrasto al lavoro sommerso e all’uso improprio di tale tipologia contrattuale. L’art. 78 del contratto prevede che:

  • il lavoro part-time può essere orizzontale, verticale o misto;
  • nelle more dell’adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili, l’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale in misura superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato;
  • resta comunque ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, purché non venga superato il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.

La circolare precisa che, ai fini del calcolo del 3%, devono essere compresi anche i dipendenti part-time assunti a tempo indeterminato. Il limite del 3% è riferibile soltanto alle assunzioni effettuate dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, mentre i contratti part-time già stipulati alla medesima data restano esclusi dal computo.

Conseguenze della violazione dei limiti contrattuali

Se il datore di lavoro stipula ulteriori contratti a tempo parziale oltre il limite del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato, oppure oltre il limite del 30% degli operai a tempo pieno dipendenti, tali contratti devono considerarsi stipulati in violazione delle regole contrattuali. La circolare sottolinea che tale violazione rileva non solo sul piano contrattuale, ma anche sotto il profilo previdenziale.

In particolare, per i rapporti a tempo parziale stipulati in eccedenza, la carenza di legittimazione contrattuale comporta l’applicazione della contribuzione virtuale, istituto tipico del settore edile che opera quando il lavoratore non presta attività per tutto l’orario contrattualmente previsto, salvo eventi specificamente esclusi. Poiché il part-time non rientra tra le esclusioni tassative previste dall’art. 29 del D.L. n. 244/1995, dal DM 16 dicembre 1996 e dalla relativa prassi interpretativa, la contribuzione deve essere calcolata come se il rapporto non fosse part-time.

Effetti sui benefici contributivi

La stipula di contratti part-time in violazione del limite percentuale previsto dal CCNL costituisce inosservanza delle disposizioni contrattuali di settore. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, tali rapporti non consentono la fruizione dei benefici contributivi. La non spettanza riguarda ciascun contratto stipulato in violazione dei limiti contrattuali.

Verifiche ispettive e recupero delle agevolazioni

La circolare stabilisce che il personale ispettivo, in sede di accertamento, deve:

  • verificare quanti contratti part-time siano stati stipulati dalla singola impresa dopo l’entrata in vigore della disciplina contrattuale;
  • controllare che il numero non ecceda i limiti previsti dal CCNL;
  • in caso di superamento, procedere al recupero dei benefici contributivi eventualmente fruiti per i lavoratori eccedenti.

Il recupero deve avere effetto dal periodo di paga successivo alla data in cui si è verificato il superamento del limite. La circolare richiama, al riguardo, l’indirizzo già espresso nella circolare ministeriale n. 34/2008, secondo cui la verifica del mancato rispetto delle condizioni economiche o normative del contratto collettivo comporta il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite a partire dal momento della violazione.

Rilievo pratico per il settore

In sintesi, la circolare afferma che nel settore edilizia industria il rispetto dei limiti quantitativi al part-time non è solo una regola contrattuale interna, ma una condizione rilevante per la conservazione dei benefici contributivi. La violazione incide sia sulla spettanza delle agevolazioni sia sul trattamento previdenziale, con applicazione della contribuzione virtuale e con possibile recupero ispettivo delle somme non dovute.

Punti principali

Richiamo al principio generale su DURC e rispetto della contrattazione collettiva

La circolare richiama l’art. 1, co. 1175, L. 296/2006, secondo cui i benefici normativi e contributivi sono subordinati, dal 1° luglio 2007, al possesso del DURC e al rispetto degli accordi e contratti collettivi applicabili. Vengono richiamati anche i chiarimenti già forniti con le circolari ministeriali n. 51/2008 e n. 34/2008 sul concetto di benefici, sulla violazione contrattuale e sulle modalità di verifica ispettiva.

Limiti al lavoro part-time nel CCNL Edilizia Industria

Il CCNL Edilizia Industria del 18/06/2008 disciplina il lavoro a tempo parziale per contrastare usi impropri dell’istituto. L’art. 78 prevede che, nelle more dei criteri di congruità delle Casse Edili, l’impresa non possa assumere operai part-time oltre il 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. È inoltre consentito impiegare almeno un operaio a tempo parziale, purché non venga superato il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa. Il limite del 3% si applica solo alle assunzioni effettuate dopo l’entrata in vigore del CCNL, restando esclusi dal conteggio i part-time già stipulati a tale data.

Applicazione della contribuzione virtuale

Poiché il part-time non rientra tra le ipotesi di esclusione dell’istituto della contribuzione virtuale previste per l’edilizia, la circolare stabilisce, d’intesa con il Ministero del lavoro, che tale regime si applichi anche ai rapporti a tempo parziale stipulati in violazione del limite contrattuale. Ne consegue che, per ciascun rapporto in eccedenza, la contribuzione deve essere determinata come se il rapporto non fosse part-time, in ragione della carenza di legittimazione contrattuale alla stipula.

Effetti sui benefici contributivi e normativi

La stipula di contratti part-time oltre i limiti fissati dal CCNL costituisce inosservanza di disposizioni contrattuali di settore. Per effetto dell’art. 1, co. 1175, L. 296/2006, ciò comporta la non spettanza dei benefici contributivi per ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato in violazione del limite percentuale.

Indicazioni operative per l’attività ispettiva

In sede di accertamento, il personale ispettivo deve verificare il numero di contratti part-time stipulati dalla singola impresa dopo l’entrata in vigore della disciplina contrattuale e controllare che non siano superati i limiti previsti. Se viene riscontrato un superamento della percentuale consentita, devono essere recuperati i benefici contributivi eventualmente fruiti per i lavoratori eccedenti, con effetto dal periodo di paga successivo alla data del superamento. La circolare richiama, a supporto, l’indirizzo procedimentale già espresso nella circolare ministeriale n. 34/2008.

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