Circolare numero 7 del 15-01-2010
Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il DM10. Riflessi del conguaglio di fine anno sulla denuncia UNIEMENS. Modalità per il recupero del contributo di solidarietà 10% ex lege n. 166/1991, dovuto sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le operazioni di conguaglio di fine anno su contributi previdenziali e assistenziali, indicando termini, regole di imputazione e modalità operative. Tratta in modo esteso le variabili retributive, il massimale contributivo ex legge n. 335/1995, il contributo aggiuntivo IVS dell’1%, le ferie non godute, fringe benefit, auto aziendali, prestiti ai dipendenti, TFR al Fondo di Tesoreria, operazioni societarie e recupero del contributo di solidarietà del 10% per la previdenza complementare. Aggiorna inoltre le istruzioni di esposizione nei flussi EMens/UNIEMENS, con le nuove causali e con la soppressione di alcuni codici DM10 dal gennaio 2010.
Conguagli contributivi di fine anno e istruzioni UNIEMENS per dicembre 2009 e gennaio-febbraio 2010
Conguagli di fine anno e istruzioni UNIEMENS per il periodo 2009-2010
La circolare disciplina le operazioni di conguaglio contributivo che i datori di lavoro devono effettuare a cavallo tra fine 2009 e inizio 2010, con particolare attenzione alla corretta imputazione delle componenti retributive variabili e alla gestione, nei flussi EMens/UNIEMENS, delle rettifiche e dei recuperi contributivi. Il documento aggiorna anche le modalità di esposizione di alcuni istituti già esistenti, in ragione dell’introduzione del flusso UNIEMENS dal periodo di denuncia di gennaio 2010.
Termini e finestra temporale per i conguagli
Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate:
- con la denuncia di competenza di dicembre 2009, in scadenza il 18 gennaio 2010;
- con la denuncia di competenza di gennaio 2010, in scadenza il 16 febbraio 2010.
Per alcune fattispecie, la circolare consente l’effettuazione del conguaglio anche con la denuncia di febbraio 2010, in scadenza il 16 marzo 2010, senza applicazione di oneri accessori. Ciò vale, in particolare, per le sistemazioni relative al TFR al Fondo di Tesoreria, alle misure compensative e alla maggiorazione del 18% per talune categorie di dipendenti pubblici o iscritti al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato. Resta fermo l’obbligo di versamento o recupero delle contribuzioni dovute sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2010.
Elementi variabili della retribuzione
La circolare richiama la disciplina del D.M. 7 ottobre 1993 sulle variabili retributive, ribadendo che eventuali eventi intervenuti nel mese che determinano variazioni dell’imponibile contributivo possono essere considerati negli adempimenti del mese successivo, purché all’interno dello stesso anno solare vi sia corrispondenza tra retribuzione di competenza e retribuzione soggetta a contribuzione.
Sono ricompresi, tra gli eventi o elementi rilevanti:
- lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori di sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni indennizzabili dall’INAIL;
- permessi non retribuiti e astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali non a zero ore.
La circolare assimila a tali eventi anche indennità di cassa, prestiti ai dipendenti e congedi parentali. Inoltre precisa che i ratei di retribuzione del mese precedente, maturati per effetto di assunzione intervenuta nel mese precedente e liquidati dopo la chiusura paghe, rientrano tra le variabili retributive; ciò è particolarmente rilevante se l’assunzione avviene a dicembre e i ratei vengono corrisposti con la retribuzione di gennaio.
Ai fini:
- della posizione assicurativa e contributiva, le variabili sono considerate secondo il principio di competenza (dicembre 2009);
- dell’assoggettamento al regime contributivo, sono invece considerate retribuzione di gennaio 2010, salvo il caso di imponibile negativo, per il quale la contribuzione non dovuta deve essere recuperata per l’effettivo ammontare.
La circolare segnala altresì che, ai fini CUD/2010 e dichiarazione 770/2010, tali variabili devono concorrere alla determinazione dell’imponibile 2009.
Compilazione UNIEMENS per le variabili retributive
Con l’avvio del flusso UNIEMENS vengono soppressi i codici DM10 A000, D000 e analoghi. Per le variabili retributive si utilizza l’elemento appositamente integrato, indicando:
- l’anno e il mese della denuncia originaria su cui la variabile deve incidere, nel formato AAAA-MM;
- gli elementi identificativi della denuncia originaria, se diversi da quelli della denuncia corrente;
- la causale della variazione, che determina anche le modalità di utilizzo.
Le causali previste sono:
- AUMIMP, per l’aumento dell’imponibile del mese corrente per voci retributive di competenza dell’anno precedente;
- DIMIMP, per la diminuzione dell’imponibile del mese corrente per eventi di competenza dell’anno precedente;
- AIMPFI e DIMPFI, per analoghe variazioni riferite all’imponibile del Fondo integrativo;
- IMPNEG, per le ipotesi di imponibile negativo, da utilizzare quando occorre recuperare contribuzione non dovuta per errato assoggettamento di un importo che ha reso incapiente l’imponibile corrente.
Per AUMIMP, DIMIMP, AIMPFI e DIMPFI, la rettifica opera sul conto assicurativo individuale ma non genera effetti di titolo contributivo, poiché la contribuzione è già stata assolta o recuperata nel mese corrente. Per IMPNEG, invece, occorre compilare sia l’elemento relativo alla quota di retribuzione sia quello relativo all’importo della contribuzione a credito del datore di lavoro oggetto di recupero.
La circolare precisa inoltre che IMPNEG deve essere usato solo in caso di incapienza dell’imponibile corrente; non è consentito azzerare l’imponibile con DIMIMP e recuperare l’eccedenza con IMPNEG.
Esempio operativo di assunzione nel mese di dicembre
Viene illustrato il caso di un lavoratore assunto il 18 dicembre 2009, con elaborazione delle paghe di dicembre già chiusa e rateo di retribuzione pari a € 500,00. La retribuzione di gennaio 2010, ad esempio pari a € 1.500,00, viene aumentata del rateo di dicembre, per un imponibile complessivo di € 2.000,00.
Ai fini UNIEMENS, entro febbraio 2010 devono essere inviate due denunce:
- una riferita a dicembre 2009, con gli elementi identificativi del lavoratore e gli elementi necessari valorizzati a zero o secondo le istruzioni di dettaglio;
- una riferita a gennaio 2010, nella quale l’imponibile è esposto per € 2.000,00 e, nell’elemento delle variabili retributive, è indicata la causale AUMIMP con riferimento a 2009-12 e importo € 500,00.
Massimale contributivo e pensionabile ex legge n. 335/1995
La circolare richiama il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, applicabile agli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 privi di anzianità contributiva o a coloro che hanno optato per il sistema contributivo. Per il 2009 il massimale è pari a € 91.507,00 e viene ricordato che esso è rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT.
Il massimale si applica alla sola contribuzione IVS, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%. La circolare ribadisce che:
- il massimale non è frazionabile a mese;
- nei rapporti successivi le retribuzioni si cumulano ai fini del raggiungimento del tetto;
- il lavoratore deve esibire al datore successivo il CUD del precedente datore o una dichiarazione sostitutiva;
- in presenza di rapporti simultanei, le retribuzioni si cumulano;
- i redditi da lavoro subordinato non si cumulano con i compensi da collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata.
Nel mese di superamento del massimale, la quota eccedente è soggetta alle sole contribuzioni minori. Fino a dicembre 2009 si utilizzava il tipo contribuzione 98, mentre dal gennaio 2010 il flusso UNIEMENS abbandona tale meccanismo e richiede l’indicazione dell’imponibile nei limiti del massimale e dell’eccedenza in apposito elemento, con relativa contribuzione minore.
Rettifiche e recuperi relativi al massimale
Per le denunce fino a dicembre 2009, in caso di errata determinazione dell’imponibile che abbia comportato versamenti IVS sulla parte eccedente il massimale, il recupero avveniva tramite:
- codice L952 nel DM10 per la generalità dei dipendenti;
- codice L953 per i dirigenti iscritti all’INPDAI al 31 dicembre 2002.
Dal gennaio 2010 tali codici DM10 non sono più utilizzabili e le rettifiche sono gestite nel nuovo impianto UNIEMENS con le causali:
- DIMMAS, per l’errato conteggio per difetto della quota eccedente il massimale;
- AUMMAS, per l’errato conteggio per eccesso.
Entrambe richiedono l’indicazione dell’anno-mese della denuncia originaria, gli identificativi della denuncia da rettificare e gli elementi economici relativi alla quota di imponibile e alla contribuzione IVS da recuperare o versare.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
La circolare ricorda che, per i regimi pensionistici con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%, è dovuto un contributo aggiuntivo dell’1% sulla quota eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2009 tale soglia è fissata a € 42.069,00 annui, pari a € 3.506,00 mensili.
Sono richiamati i codici con cui il contributo viene già normalmente versato, distinguendo tra generalità delle aziende, dirigenti ex INPDAI, banche e altri fondi speciali. Poiché il limite è mensilizzato, possono rendersi necessari conguagli a credito o a debito del lavoratore.
Per il periodo fino a dicembre 2009 il conguaglio poteva essere effettuato con la denuncia di dicembre, usando i codici di conguaglio e recupero nei quadri B/C e D del DM10. Dal gennaio 2010 la gestione passa al flusso UNIEMENS, che prevede un elemento per la contribuzione aggiuntiva e uno per la sua regolarizzazione o recupero.
Ferie non godute e loro assoggettamento contributivo
La circolare affronta in modo dettagliato il trattamento delle ferie non godute. Viene ribadito che il periodo minimo di quattro settimane non può essere monetizzato, salvo specifiche ipotesi, mentre possono essere sostituite con indennità le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003, quelle relative a rapporti cessati entro l’anno di riferimento e le ferie contrattuali eccedenti il minimo legale.
Quanto al momento impositivo, se esiste un termine legale o contrattuale per la fruizione, il contributo sul compenso ferie non godute sorge alla scadenza del termine, cioè al diciottesimo mese successivo alla maturazione o al diverso termine contrattuale. I contributi devono quindi essere imputati alla retribuzione del mese successivo alla scadenza, anche se il compenso non è stato materialmente corrisposto.
Se, in un momento successivo, le ferie vengono effettivamente godute, il contributo già versato sulla componente retributiva corrispondente non è più dovuto e deve essere recuperato dal datore di lavoro.
Recupero dei contributi sui compensi ferie: regime fino al 2009 e dal 2010
Per il regime fino a dicembre 2009, la circolare distingue tra ferie fruite nello stesso anno e ferie fruite in un anno successivo:
- nello stesso anno, era possibile recuperare il contributo nel quadro D del DM10 con codice L480, oppure operare una decontribuzione diretta nella retribuzione del mese di fruizione;
- nell’anno successivo, oltre al recupero con L480, era necessaria la rettifica dell’EMens dell’anno precedente e, nei quadri B/C, l’indicazione della riduzione dell’imponibile con codice H500;
- se le ferie venivano fruite dal secondo anno successivo, occorreva usare la procedura DM10/V e rettificare anche la certificazione CUD.
Dal 1° gennaio 2010, con UNIEMENS, i codici H400, H500, D000 e L480 risultano soppressi. Il recupero è gestito con l’elemento delle variabili retributive e la causale FERIE, che consente di:
- ridurre l’imponibile della denuncia originaria;
- recuperare in denuncia corrente la contribuzione già versata;
- operare dalla denuncia originaria decorrente dal 2005-01.
Fringe benefit e beni/servizi al dipendente
La circolare ricorda che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente non concorre al reddito di lavoro dipendente se, complessivamente, non supera € 258,23 nel periodo d’imposta. Se il limite è superato, l’intero valore diventa imponibile.
Ai fini previdenziali, in caso di superamento del limite, il datore di lavoro che effettua il conguaglio versa i contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati, ma deve considerare anche quanto erogato da precedenti datori di lavoro per stabilire il superamento della soglia. Deve inoltre trattenere al lavoratore la quota di contributo a suo carico non trattenuta nel corso dell’anno.
Auto aziendali e prestiti ai dipendenti
Per le auto aziendali con uso promiscuo viene richiamato il criterio forfetario dell’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR: percorrenza annua di 15.000 km, di cui il 30% riferito all’uso privato, da valorizzare con le tariffe ACI. La circolare ripercorre la modifica legislativa che aveva temporaneamente elevato la percentuale al 50% e il successivo ritorno al 30% dal periodo d’imposta 2007.
Per i prestiti ai dipendenti, la circolare conferma che il compenso in natura è determinato assumendo il 50% della differenza tra interessi calcolati al TUR al 31 dicembre e interessi calcolati al tasso applicato. Per il 31 dicembre 2009 il TUR è indicato nell’1%.
TFR al Fondo di Tesoreria: versamenti, recuperi e misure compensative
La circolare illustra la gestione delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria, richiamando la normativa introdotta dalla legge n. 296/2006 e dal decreto attuativo del 30 gennaio 2007. Il versamento deve avvenire mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto.
Sono disciplinate tre ipotesi principali:
- somme versate in eccedenza, recuperabili con codice RF01 nel DM10;
- somme versate in misura inferiore, regolarizzabili con codice CF02;
- aziende costituite dopo il 31/12/2006 che raggiungono la soglia media di 50 dipendenti a fine anno, per le quali occorre versare anche i periodi pregressi con maggiorazione del 3,08% per il 2009 e presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di UNIEMENS di febbraio 2010.
In relazione ai versamenti e ai recuperi del TFR al Fondo di Tesoreria, sono altresì disciplinate le misure compensative: recupero di quelle indebitamente fruite o conguaglio di quelle spettanti. Vengono richiamati, tra gli altri, i codici M120, M121, TF11, TF12, oltre alla prassi ordinaria con CF01, TF01 e TF02 per la contribuzione corrente.
Rivalutazione del TFR e imposta sostitutiva
La circolare ricorda che il TFR accantonato, incluso quello versato al Fondo di Tesoreria, va rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, con un tasso composto da una quota fissa dell’1,5% e dal 75% dell’aumento ISTAT rispetto a dicembre dell’anno precedente. La rivalutazione del TFR al Fondo resta a carico del Fondo stesso, ma su tali somme è dovuta l’imposta sostitutiva dell’11% ex D.Lgs. 47/2000.
Il datore di lavoro può conguagliare l’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria fino a dicembre 2009, con saldo entro febbraio 2010. Per il versamento a conguaglio si utilizza il codice PF30 nel quadro D del DM10. È inoltre prevista la restituzione delle somme conguagliate in eccedenza tramite il codice CF30.
Nel flusso EMens/UNIEMENS, la rivalutazione ex art. 2120 c.c. e l’imposta sostitutiva devono essere riportate negli appositi elementi della denuncia individuale.
UNIEMENS dal gennaio 2010 per il Fondo di Tesoreria e le prestazioni TFR
Dal gennaio 2010 la gestione del TFR al Fondo di Tesoreria avviene tramite le sezioni DENUNCIA INDIVIDUALE e DENUNCIA AZIENDALE del flusso UNIEMENS. La denuncia individuale accoglie gli importi versati al Fondo, quelli recuperati per liquidazioni o anticipazioni, i versamenti correnti e pregressi, la rivalutazione annuale, la restituzione dell’imposta sostitutiva e i recuperi di prestazioni/anticipazioni, mentre la denuncia aziendale contiene i versamenti al Fondo e i recuperi delle somme a titolo di prestazioni, anticipazioni o recupero di importi versati in eccedenza.
Sono elencate le causali ammesse, tra cui CF11, CF30, PA10, PA20, PF10, PF20, PF30 e RF01, con specifica distinzione tra importi contributivi e importi utili solo alla ricostruzione del conto individuale presso il Fondo Tesoreria.
Operazioni societarie e passaggio di lavoratori
Nei casi di operazioni societarie ex art. 2112 c.c. e di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio contributivo deve essere effettuato dal datore subentrante, che rilascia il CUD e considera la retribuzione complessivamente percepita nell’anno, incluse le quote soggette a sgravio di II livello, le liberalità e i fringe benefit.
La circolare richiama l’uso dei codici 2 e 2T in caso di passaggio da una matricola all’altra e precisa che, dal 1° gennaio 2010, il nuovo elemento UNIEMENS per le variabili retributive consente di indicare la matricola aziendale di provenienza, così da gestire correttamente le variazioni a cavallo d’anno.
Contributo di solidarietà del 10% sulla previdenza complementare
Infine, viene richiamato il contributo di solidarietà del 10% sulle contribuzioni e somme destinate a previdenza complementare. A partire dalle denunce riferite a gennaio 2010, i recuperi di tale contributo possono essere effettuati con i nuovi codici causale L938 e L939, rispettivamente per i lavoratori iscritti al FPLD e agli altri fondi gestiti dall’INPS, e per i dirigenti industriali già iscritti all’ex INPDAI.
Aggiornamento delle tabelle contributive 2009
La circolare segnala in chiusura l’aggiornamento delle tabelle delle aliquote contributive per l’anno 2009, con richiamo alle variazioni già intervenute e con aggiornamento anche degli esempi di riduzioni contributive per assunzioni agevolate in alcuni settori economici. Le tabelle allegate riguardano le fattispecie più ricorrenti, senza esaurire tutte le possibili combinazioni di inquadramento aziendale e soggettivo.
Punti principali
Termini per il conguaglio di fine anno
Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate con la denuncia di competenza di dicembre 2009 (scadenza 18/1/2010), oppure con quella di gennaio 2010 (scadenza 16/2/2010). Per il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, nonché per alcuni dipendenti pubblici e per gli iscritti al Fondo Pensioni FS per la maggiorazione del 18% ex art. 22 L. 177/1976, è ammesso anche il conguaglio con la denuncia di febbraio 2010 (scadenza 16/3/2010), senza oneri accessori. Restano fermi gli obblighi di versamento o recupero dei contributi sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2010.
Elementi variabili della retribuzione
Vengono richiamati gli eventi che possono incidere sulla retribuzione imponibile ai sensi del D.M. 7/10/1993, tra cui straordinari, trasferte, malattia/maternità anticipate, riposi per allattamento, donazione sangue, infortuni, permessi non retribuiti, astensioni, ferie non godute, congedi matrimoniali e integrazioni salariali non a zero ore. Tali variabili sono imputate per competenza a dicembre 2009, ma ai fini contributivi vengono considerate nella denuncia di gennaio 2010; per il CUD/2010 e il 770/2010 devono essere ricomprese nell’imponibile 2009. Con UNIEMENS sono stati soppressi i codici DM10 A000/D000 e si utilizzano nuove causali (AUMIMP, DIMIMP, AIMPFI, DIMPFI, IMPNEG) per gestire variazioni in aumento o diminuzione e imponibili negativi, con rettifica della denuncia originaria e indicazione dell’anno-mese di riferimento.
Massimale contributivo e pensionabile ex legge n. 335/1995
La circolare ricorda che il massimale annuo si applica agli iscritti successivamente al 31/12/1995 privi di anzianità contributiva o a chi opta per il sistema contributivo; per il 2009 è pari a € 91.507,00. Il massimale non è frazionabile e, in caso di rapporti successivi o simultanei, le retribuzioni si cumulano ai fini del raggiungimento del tetto; non si cumula invece con i redditi da collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata. Fino a dicembre 2009 si utilizzava il codice TC 98 nel DM10/EMens; dal gennaio 2010 il flusso UNIEMENS prevede l’esposizione dell’imponibile entro il massimale e dell’eccedenza in un apposito elemento, con contribuzione minore separata. Sono previste le causali DIMMAS e AUMMAS per correggere errori di calcolo del massimale, con recupero o versamento della sola quota IVS.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
Per i regimi pensionistici con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10% è dovuto un contributo aggiuntivo dell’1% sulla quota eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2009 la soglia è € 42.069,00 annui, pari a € 3.506,00 mensili. Il conguaglio può essere effettuato in dicembre 2009 con specifici codici DM10 (M951/M952/B981/X951-X991 e L951/L954/L981/L941-L961-L971-L980-L991) e, dal gennaio 2010, con elementi UNIEMENS dedicati alla contribuzione aggiuntiva e alla sua regolarizzazione o recupero.
Ferie non godute e recupero contributivo
La circolare distingue tra ferie monetizzabili e ferie legali minime non sostituibili con indennità, richiamando la disciplina del D.Lgs. 66/2003 e gli interpelli ministeriali. Il momento impositivo coincide, in presenza di un termine legale o contrattuale di fruizione, con la scadenza del termine stesso; i contributi sul compenso ferie non godute vanno quindi collocati nel mese successivo alla scadenza. Se le ferie sono fruite successivamente, il contributo versato sulla quota corrispondente non è più dovuto e va recuperato. Fino a dicembre 2009 si poteva operare con DM10/EMens tramite L480, H400/H500 e variabili retributive; dal gennaio 2010 il flusso UNIEMENS semplifica la procedura con la causale FERIE, che consente la rettifica in diminuzione dell’imponibile originario e il recupero della contribuzione nel mese corrente.
Fringe benefit e auto aziendali
Per i fringe benefit ex art. 51, comma 3, TUIR, il limite di esenzione è € 258,23 nel periodo d’imposta: se il valore complessivo, anche sommato a quanto erogato da precedenti datori di lavoro, supera il limite, l’intero importo concorre a formare reddito e base contributiva. Il datore di lavoro che effettua il conguaglio versa i contributi solo sul valore dei benefit erogati da sé e recupera la quota contributiva eventualmente non trattenuta in corso d’anno. Quanto alle auto aziendali ad uso promiscuo, viene richiamato il criterio forfetario del 30% su 15.000 km annui; la circolare ricostruisce inoltre la vicenda normativa del 50% introdotto nel 2006 e poi riportato al 30% dal 2007.
Prestiti ai dipendenti
Per i prestiti ai dipendenti, la valorizzazione in natura è pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento al 31 dicembre dell’anno e quelli calcolati al tasso praticato sul prestito. Per il 31 dicembre 2009 il TUR è indicato nella misura dell’1%.
Fondo di Tesoreria e TFR
La circolare fornisce istruzioni per il versamento e il conguaglio delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria, incluse le regolarizzazioni di somme versate in eccedenza o in misura inferiore e il recupero delle misure compensative. Per le aziende costituite dopo il 31/12/2006, l’obbligo scatta se la media dei dipendenti a fine anno raggiunge 50 addetti; in tal caso devono essere versate anche le quote pregresse, maggiorate del tasso di rivalutazione 2009 pari al 3,08%, con dichiarazione da trasmettere entro il termine UNIEMENS di febbraio 2010 (31/3/2010). È inoltre disciplinata la rivalutazione del TFR al Fondo e l’imposta sostitutiva dell’11%, con conguaglio possibile entro febbraio 2010.
Operazioni societarie e passaggio di lavoratori
Nei casi di operazioni societarie con passaggio di lavoratori ex art. 2112 c.c. o di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio dei contributi è effettuato dal datore subentrante sulla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, includendo sgravio di II livello, liberalità e fringe benefit. In caso di passaggio tra matricole, devono essere usati i codici 2 e 2T con l’indicazione della matricola di provenienza; dal 1° gennaio 2010 il nuovo elemento UNIEMENS per le variabili retributive consente di gestire correttamente la matricola aziendale originaria.
Contributo di solidarietà 10% sulla previdenza complementare
Per i contributi e le somme a carico del datore di lavoro destinati alla previdenza complementare è dovuto il contributo di solidarietà del 10% ex art. 9-bis D.L. 103/1991, con quota dell’1% del gettito destinata al Fondo di garanzia ex D.Lgs. 80/1992. Dal periodo gennaio 2010 i recuperi su tale contributo si effettuano con i nuovi codici L938 e L939, rispettivamente per i lavoratori iscritti al FPLD e per i dirigenti industriali ex INPDAI.
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