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Circolare

Circolare numero 5 del 13-01-2010

Ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga spetta un incentivo mensile equivalente alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore. Si illustrano le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del beneficio e le modalità con cui i datori di lavoro possono inoltrare l’istanza di ammissione al beneficio.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l'incentivo previsto dall'art. 7-ter, comma 7, del D.L. 5/2009 per i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2009 e 2010. Vengono indicati i soggetti ammessi, le condizioni ostative, le tipologie di lavoratori e di assunzioni incentivate, nonché la misura, la durata e le modalità di fruizione del beneficio tramite conguaglio contributivo. Sono inoltre fornite le istruzioni operative per datori di lavoro non agricoli e agricoli, con gli adempimenti di comunicazione, la dichiarazione di responsabilità e le modalità di compilazione dei flussi contributivi.

Incentivo INPS per l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga

Incentivo per l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga

La circolare illustra la disciplina dell'incentivo previsto dall'art. 7-ter, comma 7, del D.L. 5/2009, convertito dalla legge 33/2009, volto a favorire il reinserimento lavorativo di soggetti destinatari di ammortizzatori sociali in deroga negli anni 2009 e 2010. Il beneficio consiste in un importo mensile riconosciuto ai datori di lavoro ammessi, da fruire mediante conguaglio contributivo.

Ambito normativo e finalità

La norma agevolativa è rivolta ai datori di lavoro che assumano lavoratori licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per procedure concorsuali, provenienti da imprese non soggette alla disciplina della l. 223/1991. L'incentivo è parametrato all'indennità spettante al lavoratore e non comprende la contribuzione figurativa.

Datori di lavoro ammessi e condizioni di esclusione

L'incentivo spetta ai datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo pieno o parziale, con contratto a termine o a tempo indeterminato, purché non abbiano sospensioni in atto ai sensi dell'art. 1 della l. 223/1991. Il beneficio non compete se l'assunzione deriva da un obbligo preesistente, se esistono sostanziali coincidenze degli assetti proprietari o rapporti di collegamento o controllo tra impresa assumente e impresa di provenienza, salvo il caso in cui l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.

Sono inoltre cause ostative:

  • sospensioni in atto per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione con CIGS richiesta o ottenuta ai sensi della l. 223/1991;
  • sospensioni per crisi aziendale ex art. 19, comma 1, del D.L. 185/2008;
  • riduzioni di personale nei sei mesi precedenti l'assunzione.

In tali ipotesi il beneficio può comunque spettare se l'assunzione riguarda professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni. La fruizione è subordinata alla regolarità contributiva ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della l. 296/2006.

Lavoratori interessati

L'agevolazione riguarda i lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga. La circolare ricomprende in tale nozione:

  • cassa integrazione in deroga;
  • indennità di mobilità in deroga;
  • trattamenti di disoccupazione speciale edile in deroga.

Non è invece riconosciuta quando il lavoratore sia interessato da una mera riduzione di orario.

Tipologie di assunzioni e decorrenza

L'incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 5/2009. L'assunzione può essere a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale.

È ammessa anche l'assunzione per un periodo inferiore alla durata residua dell'ammortizzatore sociale: in tal caso il beneficio spetta solo per il periodo di effettiva durata del rapporto. Al termine del contratto, se ricorrono le condizioni, il lavoratore può riprendere a godere dell'ammortizzatore per il periodo residuo.

La circolare precisa inoltre che il beneficio è compatibile con qualsiasi contratto di lavoro subordinato, compresi apprendistato e inserimento, ed è cumulabile con eventuali riduzioni contributive previste da altre disposizioni.

Misura, durata e modalità di fruizione

Per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, al datore di lavoro spetta un incentivo mensile pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% prevista dall'art. 26 della l. 41/1986 e con esclusione della contribuzione figurativa.

L'incentivo:

  • spetta per la durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore, in costanza di rapporto;
  • se l'assunzione a termine è più breve della durata residua, spetta solo per quel periodo;
  • può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione;
  • non può superare l'importo della retribuzione corrisposta nel corrispondente mese dell'anno.

L'erogazione avviene tramite conguaglio con i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro, nei limiti della spesa autorizzata. Il beneficio è inoltre cumulabile con altre riduzioni contributive eventualmente spettanti.

Adempimenti per i datori di lavoro non agricoli

Il datore di lavoro deve comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego competente mediante il modello Unificato Lav, compilato secondo le istruzioni ministeriali. La circolare indica in particolare:

  • campo "Ente previdenziale": indicazione "INPS";
  • campo "Codice Ente Previdenziale": matricola aziendale; se non ancora attribuita o non indicata, è necessario un successivo invio di rettifica;
  • campo "Codice agevolazioni": non va compilato.

Poiché il modello Unificato Lav non consente di inserire le dichiarazioni richieste dalla legge, il datore deve trasmettere all'INPS una dichiarazione di responsabilità contenente:

  • codice fiscale del lavoratore assunto;
  • codice comunicazione dell'Unificato Lav;
  • attestazione che l'assunzione non deriva da un obbligo preesistente;
  • attestazione dell'assenza di coincidenza sostanziale degli assetti proprietari e di rapporti di collegamento o controllo con l'impresa di provenienza;
  • attestazione dell'assenza di sospensioni aziendali rilevanti o, se presenti, della diversità delle qualifiche rispetto ai lavoratori per cui si richiede il beneficio;
  • attestazione dell'assenza di riduzioni di personale nei sei mesi precedenti o, se presenti, della diversità delle qualifiche rispetto ai lavoratori interessati.

L'invio della dichiarazione vale anche come richiesta di attribuzione del codice autorizzazione necessario per fruire dell'incentivo. La trasmissione deve essere telematica, secondo le istruzioni INPS, entro il mese successivo a quello di decorrenza dell'assunzione; per le assunzioni già effettuate alla data di pubblicazione della circolare, il termine è il mese successivo alla pubblicazione.

Istruttoria INPS e codice autorizzazione

Ricevuta la dichiarazione, la sede INPS competente deve:

  • verificare la sussistenza delle condizioni dichiarate dal datore;
  • accertare che il lavoratore sia titolare di ammortizzatore sociale in deroga, mediante la procedura dedicata;
  • determinare l'importo massimo mensile dell'incentivo, la durata, l'eventuale regione su cui grava parzialmente l'onere finanziario e il decreto di concessione dell'ammortizzatore;
  • comunicare al datore di lavoro l'ammissione o la non ammissione al beneficio, con indicazione delle motivazioni in caso di diniego.

Le posizioni contributive delle aziende ammesse devono essere contraddistinte dal codice autorizzazione "3Q", con il significato di azienda ammessa al beneficio ex art. 7-ter, comma 7, D.L. 5/2009. Il codice va mantenuto per tutto il periodo di spettanza; se al momento dell'ammissione il periodo utile è già in parte decorso, il codice è attribuito per il tempo strettamente necessario a consentire il conguaglio.

La circolare segnala inoltre che il possesso della regolarità contributiva sarà accertato tramite la procedura di controllo delle denunce retributive e contributive secondo il modello del cosiddetto DURC virtuale. Le istruzioni per il conguaglio nel flusso Uniemens saranno pubblicate successivamente.

Istruzioni per i datori di lavoro agricoli

Per i datori di lavoro agricolo la comunicazione di assunzione segue anch'essa il modello Unificato Lav, con compilazione del campo "Ente previdenziale" con "INPS" e del campo "Codice Ente Previdenziale" con il codice CIDA assegnato a seguito della denuncia aziendale telematica prevista dalla l. 81/2006. Anche in questo caso il campo "Codice agevolazioni" non deve essere compilato.

Anche i datori agricoli devono presentare all'INPS una dichiarazione di responsabilità con il codice fiscale del lavoratore, il codice comunicazione Unificato Lav e le attestazioni richieste sui requisiti soggettivi e aziendali. In attesa della procedura telematica, la dichiarazione va resa con il modello allegato alla circolare e presentata alla sede INPS competente entro il mese successivo alla decorrenza dell'assunzione; per le assunzioni già effettuate, entro il mese successivo alla pubblicazione.

Compilazione del DMAG

Dal 1° trimestre 2010 le aziende agricole fruiscono dell'incentivo tramite conguaglio trimestrale nella denuncia DMAG. Nel quadro F, sezione rapporto di lavoro:

  • con tipo retribuzione "X" va indicato, per ogni mese, il solo importo dell'incentivo spettante, comunicato preventivamente dall'Istituto;
  • con i tipi retribuzione "O/M/P" vanno indicate le retribuzioni effettivamente erogate connesse alla prestazione lavorativa.

Per le assunzioni effettuate nel corso del 2009, le aziende devono inviare alla sede competente una comunicazione con periodo, lavoratori interessati e importi mensili spettanti; la sede segnalerà poi i dati alla Direzione Centrale Entrate – Area Agricoltura.

Punti principali

Finalità e base normativa dell'incentivo

L'incentivo è stato introdotto dall'art. 7-ter, comma 7, del D.L. 5/2009, convertito con legge 33/2009, per favorire la ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per procedure concorsuali di imprese non soggette alla l. 223/1991.

Datori di lavoro ammessi e condizioni ostative

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro che assumono lavoratori in deroga a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato, purché non abbiano sospensioni in atto ex l. 223/1991 e l'assunzione non sia dovuta a obbligo legale o contrattuale. Il beneficio è escluso in caso di coincidenza sostanziale degli assetti proprietari o rapporti di collegamento/controllo con l'impresa di provenienza, salvo assunzione dopo sei mesi dal licenziamento. È inoltre escluso per datori con sospensioni per crisi aziendale o procedure analoghe, o con riduzioni di personale nei sei mesi precedenti, salvo assunzione di professionalità sostanzialmente diverse. È richiesta anche la regolarità contributiva ai sensi della l. 296/2006.

Lavoratori interessati

L'incentivo riguarda i lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga, intesi come cassa integrazione in deroga, indennità di mobilità in deroga e trattamenti di disoccupazione speciale edile in deroga. Non spetta se il lavoratore è interessato da una mera riduzione di orario.

Assunzioni incentivate, decorrenza e compatibilità

Il beneficio spetta per assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009, data di entrata in vigore della legge di conversione. Sono agevolate assunzioni a termine o a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, anche per un periodo inferiore alla durata residua dell'ammortizzatore sociale. L'incentivo è compatibile con qualsiasi contratto subordinato, compresi apprendistato e inserimento, ed è cumulabile con altre riduzioni contributive previste dalla normativa vigente.

Misura, durata e modalità di utilizzo

L'incentivo mensile corrisponde al trattamento di sostegno al reddito che sarebbe spettato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% ex art. 26 l. 41/1986 e senza la contribuzione figurativa. Spetta per la durata residua dell'ammortizzatore, oppure per il periodo inferiore se l'assunzione a termine è più breve. È fruito solo nei mesi di effettiva erogazione della retribuzione e non può superare l'importo della retribuzione stessa. L'erogazione avviene tramite conguaglio con i contributi previdenziali e assistenziali, nei limiti della spesa autorizzata.

Adempimenti per datori non agricoli

Il datore comunica l'assunzione al Centro per l'impiego con modello Unificato Lav, compilando correttamente i campi relativi a Ente previdenziale, codice ente previdenziale e senza indicare il codice agevolazioni. Deve inoltre presentare all'INPS una dichiarazione di responsabilità con i dati del lavoratore, il codice comunicazione dell'Unificato Lav e le attestazioni richieste sulle condizioni soggettive e aziendali. La dichiarazione va inviata telematicamente entro il mese successivo alla decorrenza dell'assunzione, oppure, per assunzioni già effettuate, entro il mese successivo alla pubblicazione della circolare.

Gestione INPS, codice autorizzazione e Uniemens

La sede INPS verifica i requisiti, accerta la titolarità del lavoratore all'ammortizzatore in deroga, determina importo massimo, durata e eventuale riparto regionale dell'onere, e comunica l'ammissione o la non ammissione. Le posizioni contributive ammesse sono contraddistinte dal codice autorizzazione 3Q, da mantenere per tutto il periodo di spettanza. È previsto il controllo della regolarità contributiva secondo il modello del DURC virtuale. Per il flusso Uniemens sono rinviate successive istruzioni operative.

Istruzioni per datori di lavoro agricolo

Per i datori agricoli la comunicazione di assunzione segue il modello Unificato Lav con Ente previdenziale INPS e codice ente previdenziale pari al codice CIDA; anche qui non va compilato il campo del codice agevolazioni. La dichiarazione di responsabilità, in attesa della procedura telematica, va resa con il modello allegato e presentata alla sede INPS entro il mese successivo all'assunzione. Dal 1° trimestre 2010 il quadro F del DMAG va compilato indicando con tipo retribuzione X il solo importo dell'incentivo e con O/M/P le retribuzioni effettive. Per assunzioni del 2009 occorre una comunicazione alla sede con periodo, lavoratori e importi mensili, da segnalare alla Direzione Centrale Entrate – Area Agricoltura.

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