Parere n. 1639/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-., contro I.N.P.S. Sede di Roma, avverso provvedimento -OMISSIS- prot. -OMISSIS-di rigetto istanza di accesso all'assegno di integrazione salariale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento INPS di rigetto dell’istanza di assegno di integrazione salariale per il periodo dall’11 al 21 aprile 2023.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il diniego INPS dell’assegno di integrazione salariale, contestando il difetto di motivazione, la violazione degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 148 del 2015, dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 95442 del 2016, nonché la lesione dell’affidamento. La ricorrente sosteneva di avere documentato sia la causale della crisi di mercato sia l’adempimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale. In via subordinata chiedeva la rimessione in termini per ricorrere davanti al Comitato Amministrativo del Fondo di Integrazione Salariale. La questione preliminare era se il provvedimento INPS fosse definitivo e quindi impugnabile con ricorso straordinario, oppure se fosse ancora soggetto a ricorso amministrativo gerarchico.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare i motivi di merito. Il provvedimento INPS impugnato non aveva natura definitiva, poiché contro di esso era espressamente previsto il ricorso amministrativo entro trenta giorni al Comitato Amministrativo del Fondo di Integrazione Salariale, istituito presso l’INPS. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorso straordinario è ammesso soltanto contro atti amministrativi definitivi. La circostanza dedotta dalla ricorrente circa l’impugnabilità dell’atto davanti al TAR non è stata ritenuta dirimente, anche perché il provvedimento indicava espressamente il rimedio gerarchico esperibile. Il Collegio ha richiamato, in senso conforme, il parere n. 227 del 26 febbraio 2024.
Osservazioni
Ammissibilità del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario è inammissibile perché proposto contro un provvedimento INPS non definitivo, essendo esperibile il ricorso amministrativo al Comitato Amministrativo del Fondo di Integrazione Salariale.
Ricorso gerarchico al Comitato Amministrativo del Fondo di Integrazione Salariale
La possibilità di proporre il ricorso amministrativo entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego esclude la definitività dell’atto e impedisce l’accesso al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Motivi di merito
Le censure relative al difetto di motivazione, alla documentazione della crisi di mercato, agli obblighi di informazione e consultazione sindacale e alla violazione dell’affidamento non sono state esaminate, poiché il ricorso è stato definito in rito.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso per motivi di legittimità contro gli atti amministrativi definitivi.
La definitività dell’atto è condizione di ammissibilità del ricorso straordinario; il rimedio non è esperibile quando contro l’atto sia proponibile un ricorso amministrativo gerarchico.
art. 25 legge n. 88 del 1989
È richiamato quale base normativa del ricorso al Comitato competente contro i provvedimenti di rigetto delle domande di trattamento di integrazione salariale.
art. 5, comma 1, lettera d), decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016
È richiamato quale fondamento della possibilità di proporre ricorso amministrativo al Comitato Amministrativo del Fondo di Integrazione Salariale.
parere del Consiglio di Stato n. 227 del 26 febbraio 2024
Precedente conforme che ribadisce l’inammissibilità del ricorso straordinario contro il diniego di integrazione salariale non definitivo e soggetto a ricorso gerarchico.
art. 14 decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi preventivi di informazione e consultazione sindacale; la questione non è stata esaminata nel merito.
articoli 15 e 16 decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai presupposti dell’assegno di integrazione salariale; la questione non è stata esaminata nel merito.
articolo 3 legge n. 241 del 1990
Richiamato dalla ricorrente per contestare il difetto di motivazione del diniego; la censura non è stata esaminata nel merito.
articoli 2, comma 1, e 3, commi 2 e 3, decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai criteri di esame delle domande di integrazione salariale ordinaria; la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile soltanto contro provvedimenti amministrativi definitivi, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971.
- La possibilità di proporre un ricorso amministrativo gerarchico contro il provvedimento impugnato esclude la sua definitività e determina l’inammissibilità del ricorso straordinario.
- L’indicazione, contenuta nel provvedimento, del ricorso amministrativo esperibile davanti all’autorità competente costituisce un elemento rilevante per escludere la definitività dell’atto.
- La dedotta impugnabilità del provvedimento davanti al giudice amministrativo non supera la carenza del requisito della definitività richiesto per il ricorso straordinario, quando sia ancora esperibile un ricorso amministrativo gerarchico.
Ricorso straordinario contro il diniego dell’assegno di integrazione salariale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società contro un provvedimento dell’INPS di rigetto dell’istanza di assegno di integrazione salariale relativa al periodo dall’11 al 21 aprile 2023. L’amministrazione riferente è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Premesse e domanda della ricorrente
La società contestava il diniego dell’INPS, fondato sull’asserita mancata prova della causale di “crisi di mercato” e dell’adempimento degli obblighi preventivi di informazione e consultazione sindacale previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
La ricorrente deduceva:
- difetto di motivazione, sostenendo che il provvedimento non indicava le specifiche carenze probatorie riscontrate dall’INPS;
- violazione e falsa applicazione degli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 148 del 2015, degli articoli 2, comma 1, e 3, commi 2 e 3, del decreto ministeriale n. 95442 del 2016 e dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990;
- violazione del principio di affidamento;
- erronea valutazione della relazione tecnica e della documentazione prodotta per dimostrare la crisi di mercato e l’adempimento degli obblighi sindacali.
In via subordinata, chiedeva di essere rimessa nei termini per proporre ricorso davanti al Comitato Amministrativo del Fondo di Integrazione Salariale.
Posizione dell’amministrazione
L’INPS chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concludeva invece per l’inammissibilità, ritenendo che il provvedimento impugnato non fosse definitivo ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971.
Requisito della definitività dell’atto
Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva la questione preliminare dell’ammissibilità del rimedio. Il ricorso straordinario è ammesso soltanto contro atti amministrativi definitivi. Il diniego dell’INPS non possedeva tale carattere, perché contro di esso era previsto un ricorso amministrativo al Comitato Amministrativo del Fondo di Integrazione Salariale, istituito presso l’INPS.
Il provvedimento indicava espressamente la possibilità di proporre tale ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione. La permanenza di questo rimedio amministrativo impediva quindi di qualificare il diniego come atto definitivo.
Richiamo alla giurisprudenza consultiva
Il Collegio ha richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 227 del 26 febbraio 2024, relativo a una fattispecie analoga. In quel caso era stata affermata l’inammissibilità del ricorso straordinario contro il rigetto di una domanda di integrazione salariale, proprio perché il provvedimento era impugnabile entro trenta giorni davanti al Comitato Amministrativo del Fondo di Integrazione Salariale.
Il Consiglio ha inoltre precisato che l’argomento della ricorrente, secondo cui il provvedimento sarebbe stato impugnabile davanti al TAR, non era dirimente. La presenza del rimedio amministrativo gerarchico escludeva comunque la definitività necessaria per il ricorso straordinario.
Decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio non ha esaminato le censure relative alla motivazione del diniego, alla prova della crisi di mercato, agli obblighi di informazione e consultazione sindacale e alla lesione dell’affidamento, poiché la carenza del requisito della definitività impediva l’esame del merito.
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