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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27632/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge processuale per nullità del giudizio d'appello abbreviato: il decreto di fissazione dell'udienza d'appello era stato notificato solo ad uno dei due difensori di fiducia (avv. Maddalena Russo), il quale era stato revocato prima dell'udienza; il nuovo difensore di fiducia nominato (avv. Maria Gianna Ponticiello) non era stato avvisato e non aveva potuto partecipare, per cui si lamentava la nullità del giudizio ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, benché la notifica fosse stata eseguita ad uno dei difensori originariamente nominati, tale difensore era stato revocato prima dell'udienza camerale e il nuovo difensore effettivamente nominato non era stato avvisato. La Corte ha ritenuto che la presenza in udienza di un soggetto che non aveva più titolo (la difesa revocata) non potesse sanare la nullità e che le norme che prevedono la sanatoria per la presenza di un altro difensore (art. 184 c.p.p.) non si applicassero nel caso concreto. Perciò ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come norma sostanziale riguardante la partecipazione nell'evento criminoso (reati contestati).

  • art. 624 c.p.

    norma sostanziale relativa al reato di furto aggravato oggetto dell'imputazione.

  • art. 625 n. 2 e n. 7 c.p.

    art. 625 n.2 e n.7 cod. pen.

    circostanze aggravanti contestate insieme al reato di furto.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    richiamato come possibile fondamento della nullità dedotta dal ricorrente per irregolare notifica del decreto di citazione per appello.

  • art. 107 commi 3 e 4 c.p.p.

    art. 107 commi 3 e 4 cod. proc. pen.

    la revoca del difensore è immediatamente produttiva di effetti quando l'imputato è assistito da più difensori; la Corte ha ritenuto la revoca efficace e quindi l'avv. Russo priva di titolo.

  • art. 97 comma 4 c.p.p.

    art. 97 comma 4 cod. proc. pen.

    discute il ruolo e i poteri del difensore nominato d'ufficio in sostituzione; la Corte ha distinto i casi in cui tale sostituzione può sanare la nullità.

  • art. 599 c.p.p.

    regole sul giudizio abbreviato in appello: la partecipazione delle parti non è in tutti i casi obbligatoria, elemento centrale per valutare la natura della nullità.

  • art. 179 c.p.p.

    distinzione tra nullità assolute (insanabili) e nullità a regime intermedio; la Corte ha valutato la natura della nullità nel giudizio abbreviato d'appello.

  • art. 184 c.p.p.

    sanatoria per mancata impugnazione in udienza: la Corte ha chiarito i limiti di applicazione quando il difensore presente non ha titolo per assistere l'imputato.

  • art. 180 c.p.p.

    consente dedurre nullità del giudizio fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo; la Corte ha ritenuto la questione deducibile in cassazione.

  • art. 420 ter comma 5 c.p.p.

    art. 420 ter comma 5 cod. proc. pen.

    norma sul rinvio per impedimento del difensore applicata all'udienza camerale; la Corte ha rilevato che il rinvio disposto non fu seguito da regolare avviso al difensore effettivo nominato.

  • art. 102 c.p.p.

    disciplina della sostituzione del difensore: la Corte ha escluso che la persona presente avesse titolo come sostituto ex art.102.

  • art. 6 comma 3 lett. c) Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    art. 6 comma 3 lett. c) CEDU

    richiamato a tutela del diritto dell'imputato ad essere assistito dal difensore di fiducia scelto; ha rafforzato la valutazione del diritto alla difesa effettiva.

Massime di principio

  • Se il giudizio abbreviato d'appello si celebra senza preventiva notifica dell'avviso al difensore effettivamente titolare della difesa, tale omissione integra una nullità del procedimento che può essere fatta valere anche in cassazione.
  • Quando l'imputato ha nominato due difensori e almeno uno è stato regolarmente avvisato, la mancata notifica all'altro può essere sanata in udienza se il difensore presente eccepisce o manifesta rinuncia (sanatoria ex art.184 c.p.p.); tuttavia questa sanatoria non opera se il difensore presente non ha titolo (perché revocato) o non è stato legittimamente costituito.
  • La revoca di un difensore è immediatamente efficace quando l'imputato è assistito da più difensori; pertanto una notifica successiva al difensore revocato non sostituisce l'obbligo di avvisare il difensore effettivamente nominato.
  • Il difensore nominato d'ufficio può eccepire vizi di notifica e, in taluni casi, sanare la nullità, ma solo se è legittimato a esercitare i poteri del difensore titolare secondo le condizioni previste dalla legge.
  • Se la nomina del nuovo difensore è antecedente alla notifica della fissazione dell'udienza, l'imputato può ragionevolmente aspettarsi che sia quest'ultimo ad essere avvisato; la mancata comunicazione da parte dell'ufficio giudiziario in tale situazione può comportare nullità insanabile.

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