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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31134/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per violazione di legge (art. 131-bis c.p. e art. 623 c.p.p.) e vizio di motivazione. Sostiene che la maggior parte delle opere abusive erano riconducibili alla madre (che era stata condannata e destinataria di ordine di demolizione), che egli aveva ricevuto in donazione un immobile già trasformato e ultimato, e che la sua condotta si sarebbe limitata a un modesto ampliamento di 26 mq. Per questi motivi chiede il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e l'annullamento della condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la motivazione della Corte territoriale secondo cui l'imputato, invece di ottemperare all'ordine della pubblica amministrazione, ha continuato i lavori trasformando l'abusivo manufatto in abitazione e realizzando opere esterne, evidenziando una strategia volta alla realizzazione di un immobile destinato a civile abitazione. La Corte ha ritenuto che le opere non siano di lieve entità e che la valutazione sulla non punibilità per tenuità debba tenere conto delle modalità di estrinsecazione del comportamento, del contrasto rispetto alla legge e dell'impatto sull'ambiente. Conseguentemente la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    artt. 44, lett. c; 64; 71; 65; 72; 83; 95

    Le violazioni edilizie contestate sono state ritenute gravi e non riconducibili alla fattispecie di lieve entità: la realizzazione e il completamento dell'immobile destinato a civile abitazione, nonché le opere esterne, costituiscono violazioni rilevanti rispetto alla normativa urbanistico-edilizia.

  • D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Richiamata per eventuali profili del vincolo paesaggistico/ambientale; la trasformazione e le opere esterne sono state considerate con impatto tale da escludere la tenuità.

  • Codice penale

    La Corte ha interpretato l'art. 131-bis (non punibilità per particolare tenuità del fatto) nel senso che non può essere riconosciuto quando l'illecito, per consistenza, modalità esecutive e impatto, dimostra una strategia criminosa e un significativo contrasto alla normativa; la mera esiguità della superficie ampliata (26 mq) non è sufficiente se connessa a proseguimento di lavori in spregio a ordinanze di demolizione e trasformazione in abitazione.

  • Codice di procedura penale

    Art. 623 (impugnazioni): richiamato nell'ambito del vizio di motivazione denunciato; Art. 616 c.p.p.: applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali alla luce del rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 6, n. 13180 del 20/12/2018 (Venezia), Rv. 275940

    Citata per il principio che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità, il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento per valutarne gravità ed entità e non può limitarsi a formule di stile; la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta conforme a tale principio.

  • Precedente provvedimento della Suprema Corte

    Sez. 3, n. 15212 dell'11/01/2022 (annullamento con rinvio su applicabilità art. 131-bis)

    La S.C. aveva precedentemente annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello limitatamente alla questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis; con il nuovo esame la Corte territoriale ha fornito motivazione ritenuta adeguata dalla S.C.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta della gravità, delle modalità esecutive e dell'impatto dell'illecito: la mera esiguità della misura dell'intervento (es. pochi metri quadrati) non è sufficiente se il comportamento dimostra una strategia volta alla realizzazione di un immobile e il proseguimento dei lavori nonostante provvedimenti amministrativi.
  • La circostanza che opere abusive precedenti siano state realizzate da terzi (es. genitore) e che l'imputato abbia ricevuto l'immobile in donazione non esclude automaticamente la responsabilità per ulteriori interventi posti in essere dall'imputato; va valutata la partecipazione e la condotta effettiva del singolo imputato.
  • Il persistere dei lavori dopo ordini di demolizione o dopo diniego di sanatoria aggrava la valutazione della gravità dell'illecito e riduce la probabilità di ottenere il beneficio della non punibilità per tenuità.
  • La prova fotografica e la documentazione tecnica che dimostrano l'uso dell'immobile come abitazione e la realizzazione di opere esterne di servizio pesano fortemente contro la tesi della lieve entità.
  • In sede di impugnazione è essenziale contestare specificamente e dimostrare con elementi concreti la rilevanza ridotta dell'illecito (es. assenza di danno, precarietà dell'opera, inesistenza di impatto ambientale) per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis.

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