Cassazione Civile, Ordinanza n. 20052/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente. La Corte ha rilevato che, per effetto dell'accettazione della rinuncia, non doveva pronunciarsi sulle spese. Non vi è stata quindi decisione nel merito sui motivi di impugnazione del testamento, né cassazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un testamento olografo, redatto dalla madre delle parti in data 31 gennaio 1996, rispetto al quale una figlia aveva agito per ottenerne la nullità e/o l'annullamento. La Corte di appello di Venezia aveva confermato il rigetto delle domande. In cassazione la parte soccombente aveva proposto ricorso avverso tale decisione, ma successivamente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso; il controricorrente ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
richiamato come base per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia accettata
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se risulta così concordato o comunque non deve farlo secondo quanto rilevato nel provvedimento.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, resta impregiudicata la decisione di merito impugnata, che non viene riesaminata dalla Corte di cassazione.
Come è indicizzato
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