Cassazione Penale, Ordinanza n. 15305/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna in primo grado per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il ricorso deduceva il vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che la sentenza impugnata non avesse motivato in ordine all'eventuale ricorrenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, il ricorrente lamentava una omessa verifica di possibili cause di non punibilità/proscioglimento, ma senza indicare quali specifiche ipotesi fossero state trascurate dal giudice di merito. La Corte ha rilevato che il provvedimento di merito aveva invece esaminato in modo analitico gli elementi probatori: quantità della sostanza, alto principio attivo, confezionamento in dosi, tentativo di fuga e confessione resa in sede di interrogatorio di garanzia. Su tale base ha ritenuto il motivo generico e privo di confronto critico con la decisione impugnata, configurando una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico, perché limitato alla mera evocazione dell'art. 129 c.p.p. senza indicare quali cause di proscioglimento sarebbero state realmente configurabili nel caso concreto e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90
fattispecie incriminatrice per la quale è stata confermata la condanna, in relazione a detenzione di cocaina in quantità e purezza significative, confezionata in dosi.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
utilizzato come parametro del vizio di motivazione dedotto nel ricorso, ritenuto però in concreto generico e non specificamente argomentato.
art. 129 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per lamentare l'omessa verifica di cause di proscioglimento; la Corte osserva che tale verifica non può essere invocata in modo astratto e generico, dovendo essere indicate le specifiche cause prospettabili.
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
richiamata per il principio secondo cui il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la decisione impugnata e con le sue argomentazioni, non essendo sufficiente una censura generica.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di mancanza di motivazione è inammissibile se si risolve in un rilievo generico e non specifica quali passaggi decisivi della decisione sarebbero mancanti o illogici.
- La mera evocazione dell'art. 129 c.p.p. non è sufficiente: il ricorrente deve indicare le concrete cause di proscioglimento che il giudice di merito avrebbe trascurato, altrimenti la doglianza resta astratta e non scrutinabile.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata abbia già esaminato in modo analitico gli elementi di prova posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità.
- Quando la motivazione di merito dia conto in modo completo degli elementi probatori e affronti anche i profili della particolare tenuità del fatto, della recidiva e delle attenuanti, deve ritenersi implicitamente esclusa la presenza di cause di proscioglimento evidenti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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