Cassazione Penale, Sentenza n. 685/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 13/03/2023 che lo aveva dichiarato colpevole di trasporto abusivo di rifiuti (art. 256, co.1, lett. a) D.Lgs. 152/2006), con sei motivi: (1) utilizzazione di dichiarazioni della polizia giudiziaria contenute nel verbale di sequestro ritenute inutilizzabili (violazione art.191 c.p.p.); (2) omessa notifica dell'estratto del verbale ai sensi dell'art.520 c.p.p. dopo una specificazione in udienza del capo di imputazione (art.516 c.p.p.); (3) travisamento probatorio e omessa valutazione della prova: il giudice non avrebbe considerato che il ricorrente risultava iscritto alla Camera di Commercio anche per il commercio ambulante itinerante di materiali ferrosi e pertanto la condotta poteva rientrare nell'esenzione dell'art.266, comma 5, D.Lgs.152/2006 o quantomeno doversi valutare limiti di quantità o documenti accompagnatori; (4) errata qualificazione della merce come rifiuto senza accertamento sulla riutilizzabilità (D.Lgs.152/2006); (5) mancata applicazione della procedura estintiva prevista dagli artt.318-bis e ss. D.Lgs.152/2006; (6) mancata applicazione dell'art.131-bis c.p. (tenuità del fatto) per presunta occasionalità ed esigenza di valorizzare il comportamento successivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al terzo motivo (travisamento probatorio). Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati gli altri motivi (1, 2, 4, 5, 6): il primo per genericità poiché non era stata indicata la decisività delle dichiarazioni ritenute inutilizzabili; il secondo perché la specificazione del capo di imputazione non ha pregiudicato il diritto di difesa essendo il fatto noto dall'inizio; il quarto perché la qualificazione di rifiuto è questione di merito sorretta da motivazione; il quinto perché la procedura ex artt.318-bis e ss. non è obbligatoria e mancava il pagamento richiesto per l'estinzione; il sesto perché l'abitualità emerge anche dalle dichiarazioni dell'imputato. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto decisiva l'omessa valutazione dell'iscrizione camerale del ricorrente per il "commercio ambulante itinerante di materiali ferrosi" e dell'applicabilità, dunque, della deroga di cui all'art.266, comma 5, D.Lgs.152/2006, sicché ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo esame sulla questione decisiva.
Norme richiamate
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.256
comma 1, lett. a) (trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi)
Norma astratta del reato contestato: la Corte ha confermato l'applicabilità della norma al caso di trasporto di rifiuti non pericolosi, salvo che emerga l'operatività della deroga per il commercio ambulante prevista dall'art.266, comma 5
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.259
comma 2 (confisca del mezzo)
Il tribunale aveva disposto la confisca del mezzo ai sensi della norma; la Cassazione non ha censurato in via principale questo provvedimento nel dispositivo impugnato
Codice di procedura penale, art.191
Richiamato dal ricorrente per censurare l'utilizzabilità delle dichiarazioni della polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto il motivo generico perché non è stata dimostrata la decisività delle dichiarazioni ipoteticamente inutilizzabili
Codice di procedura penale, art.516
Richiamato in relazione alla modifica del capo di imputazione in udienza; la Corte ha ritenuto che la modifica fosse una specificazione e non abbia violato le garanzie difensive
Codice di procedura penale, art.520
Contestato per la mancata notifica dell'estratto del verbale in caso di modifica dell'imputazione; la Corte ha ritenuto la notifica non necessaria perché l'imputato era già a conoscenza del fatto contestato
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.266
comma 5: "le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio"
La Corte ha sottolineato che, se verificata l'iscrizione e la corrispondenza dell'attività ai requisiti normativi, può operare una deroga alla disciplina dei rifiuti per il commercio ambulante; il giudice di merito doveva valutare la visura camerale e la rilevanza di tale deroga
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt.318-bis e ss.
Disciplina della procedura estintiva/oblazione per alcune contravvenzioni ambientali: la Corte ha ribadito che la procedura non è obbligatoria e la sua omissione non costituisce di per sé causa di improcedibilità dell'azione penale
Codice penale, art.131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha confermato che la sua applicazione è esclusa quando ricorra abitualità o manchi anche uno dei presupposti normativi; nel caso la non occasionalità è stata ritenuta dalla sentenza di merito
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.183
Definizione di rifiuto; la Corte ha ricordato che la qualificazione di beni come rifiuti è una quaestio facti rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo se la motivazione è viziata
Massime di principio
- Per censurare in Cassazione l'utilizzabilità di atti o dichiarazioni della polizia giudiziaria occorre indicare con precisione gli atti affetti dal vizio e dimostrare la loro decisività sul complessivo compendio probatorio; l'eccezione generica è inammissibile
- La modifica del capo di imputazione in udienza che chiarisce o specifica elementi già noti non determina automaticamente la violazione delle garanzie difensive né l'obbligo di nuova notifica, salvo che la modifica alteri essenzialmente il nucleo del fatto tale da pregiudicare la difesa
- La qualificazione di un bene come rifiuto o come bene riutilizzabile è questione di fatto riservata al giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è illogica o contraddittoria o se è stato omesso un elemento decisivo
- La deroga dell'art.266, comma 5, D.Lgs.152/2006 (attività ambulante) può escludere l'applicazione delle norme sui rifiuti se il soggetto è effettivamente abilitato al commercio ambulante e i materiali rientrano nell'oggetto del suo commercio: il giudice deve verificare iscrizioni, natura della merce e condizioni di applicabilità
- La procedura estintiva ex artt.318-bis e ss. D.Lgs.152/2006 non è obbligatoria: la mancata attivazione da parte dell'organo di vigilanza non impedisce l'azione penale; il soggetto può comunque ricorrere ad altre forme di definizione (es. oblazione ai sensi dell'art.162-bis c.p.)
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) non è applicabile ai reati abituali o quando manca anche uno solo dei presupposti oggettivi o soggettivi; la valutazione richiede un esame complessivo delle modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o pericolo
- In caso di travisamento probatorio che possa mutare la qualificazione giuridica del fatto è necessaria l'attenzione del giudice di merito: la Cassazione può annullare e rinviare se l'omissione o la errata valutazione risultano decisive ai fini della sentenza
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