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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23346/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un atto di pignoramento presso terzi relativo a crediti erariali e non erariali, deducendo l’inopponibilità delle cartelle di pagamento perché notificate al solo curatore del fallimento personale e non anche a lui; il ricorso era stato proposto dopo una precedente declaratoria di difetto di giurisdizione in sede di opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario e la successiva riassunzione dinanzi al giudice tributario. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo prescritta la pretesa erariale. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, per non avere il giudice d’appello dichiarato tardivo e inammissibile il ricorso introduttivo: secondo il ricorrente, il contribuente era stato già raggiunto da una intimazione di pagamento notificata l’11 giugno 2016, non impugnata nei 60 giorni, sicché si era consolidata la pretesa e non potevano più essere fatti valere, con l’impugnazione del successivo pignoramento, i vizi delle cartelle presupposte. Il controricorrente ha resistito, anche eccependo la nullità della notifica dell’intimazione, eccezione ritenuta però difettosa di specificità.

La decisione

La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per cassazione e ha accolto il ricorso dell’agente della riscossione. Ha ritenuto accertato che l’intimazione di pagamento era stata notificata in data 11 giugno 2016 e che essa non era stata impugnata nei termini di legge; da ciò ha tratto la conseguenza che erano preclusi sia il riesame dei vizi delle cartelle di pagamento presupposte sia l’impugnazione del successivo pignoramento per far valere tali vizi. Ha richiamato il principio secondo cui l’intimazione di pagamento che segua un atto impositivo definitivo non è un autonomo atto impositivo e, se non impugnata, consente di far valere solo vizi propri dell’intimazione stessa. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso del contribuente. Ha compensato le spese dei due gradi di merito e condannato il controricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge processuale e falsa applicazione della norma processuale tributaria.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine di sessanta giorni per impugnare l’intimazione di pagamento non impugnata comporta la preclusione a dedurre, con successivi atti, vizi degli atti presupposti.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’intimazione di pagamento successiva ad un atto impositivo definitivo non costituisce un nuovo atto impositivo e resta impugnabile solo per vizi propri, non per contestazioni relative all’atto presupposto.

  • art. 384 c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • L’intimazione di pagamento che segua un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non introduce una nuova pretesa impositiva, ma è sindacabile solo per vizi propri.
  • Se il contribuente conosce la pretesa tributaria con la notificazione dell’intimazione di pagamento e non la impugna nei termini, non può poi far valere, impugnando il successivo pignoramento, vizi delle cartelle o degli atti presupposti.
  • L’omessa impugnazione dell’atto prodromico legalmente rilevante determina una preclusione processuale, che si traduce in inammissibilità dell’impugnazione successiva diretta a contestare quegli stessi vizi.
  • Le eccezioni di nullità della notificazione devono essere specifiche e sorrette dalla trascrizione o indicazione degli atti rilevanti; in difetto, sono inammissibili per carenza di specificità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneOpposizioni esecutive
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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