Cassazione Penale, Sentenza n. 4512/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano (26/05/2021) che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza per il reato di rapina. Il ricorrente deduceva l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, lamentando incongruenze e discrasie nella deposizione della persona offesa (modalita' dell'aggressione, durata incompatibile con le lesioni), nonché l'inverosimiglianza della versione accusatoria relativa alla presenza di un secondo aggressore non identificato. Sosteneva quindi che la valutazione probatoria fosse viziata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il ricorrente si fosse limitato a riproporre doglianze di merito già esaminate in appello, sollecitando un riesame delle valutazioni probatorie non consentito in sede di legittimità, e non avesse formulato una critica autonoma e specifica della motivazione di merito sotto il profilo di violazioni di legge, mancanze argomentative o illogicita' 'ictu oculi'. La sentenza d'appello era stata considerata dotata di motivazione lineare e adeguata, che aveva ritenuto attendibile la testimonianza della persona offesa e l'aveva riscontrata con il certificato di pronto soccorso. Per questi motivi il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il criterio di valutazione della prova in relazione alla motivazione dei giudici di merito; la motivazione della Corte d'appello e' stata ritenuta conforme alle regole di valutazione previste dall'art. 192 c.p.p., ossia ampia e ancorata alle risultanze processuali
cassa delle ammende (sanzione processuale)
Applicazione di una sanzione pecuniaria al ricorrente per ricorso inammissibile; la misura (euro 3.000,00) e' stata disposta come conseguenza dell'inammissibilita' del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette un ricorso che si limiti a contestare la valutazione del merito fatta dai giudici di merito: per essere ammissibile occorre censurare profili di diritto, mancanze motivazionali evidenti o illogicita' percepibili 'ictu oculi'.
- Le contraddizioni o le ambiguita' nella deposizione della persona offesa devono essere evidenziate con specificita' e collegamento al vizio della motivazione: semplici rilievi di incoerenza non sono sufficienti se i giudici hanno fornito una spiegazione plausibile e riscontri (es. certificati medici).
- La presenza di riscontri documentali (certificato del pronto soccorso, referti) rafforza la valutazione di attendibilita' della vittima e rende piu' difficile la riforma in sede di legittimita' quando la Corte d'appello abbia dato una motivazione adeguata.
- Chi impugna in Cassazione rischia l'inammissibilita' e sanzioni economiche se il ricorso e' aspecifico o mira a un riesame dei fatti: la strategia d'impugnazione deve dunque concentrarsi su errori di diritto o su carenze argomentative manifeste nella motivazione.
- Se si intende contestare la credibilita' di un teste, e' utile mostrare elementi obiettivi, contraddizioni decisive o violazioni di legge nella valutazione probatoria, non semplici dispute sulla valutazione soggettiva dei fatti.
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