Sentenza n. 2669/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n.246/2025, pubblicata in data 28.4.2025, emessa dal Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva ordinato l'accredito di 500 euro sulla carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, notificata al Ministero il 29 aprile 2025 e passata in giudicato, con la quale l'Amministrazione era stata condannata ad accreditare sulla carta elettronica del docente l'importo di 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, che si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né dimostrato l'avvenuto adempimento. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso, dalla notificazione della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato, sulla base della documentazione relativa al credito riconosciuto dalla sentenza passata in giudicato e dell'assenza di deduzioni o prove dell'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi intervenga su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo manifestamente iniqua l'astreinte nel caso concreto, anche in ragione della nomina del commissario ad acta e delle circostanze del ritardo, principalmente riconducibili all'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta elettronica del docente. Ha posto le spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, a carico del Ministero, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, per la penalità di mora, il comma 4, lett. e).
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di disporre, ricorrendone i presupposti, il pagamento di un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione e, nel caso concreto, rende procedibile il ricorso per ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione esclude l'uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”.
La penalità di mora non è automatica: la sua applicazione deve essere esclusa quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative, anche in relazione alla posizione del debitore pubblico e al rischio di locupletazioni o sanzioni eccessivamente afflittive.
art. 99 c.p.a.
È richiamato indirettamente attraverso il riferimento al principio espresso dall'Adunanza Plenaria, ma la decisione non tratta una rimessione o una pronuncia adottata ai sensi dell'art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento o all'accredito di una somma determinata, la mancata deduzione o prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, a fronte di idonea documentazione del credito, consente di dichiarare l'inottemperanza e di ordinare l'esecuzione entro un termine giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza può essere nominato un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, prevedendo che l'intervento avvenga su istanza del creditore e che il commissario determini l'importo ancora dovuto e adotti gli atti necessari all'esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, considerando concretamente le circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; tra tali elementi possono rilevare la già disposta nomina del commissario ad acta e le ragioni del ritardo riconducibili a un eccezionale contenzioso seriale.
- La nomina di un dipendente pubblico quale commissario ad acta per attività rientranti nei suoi compiti istituzionali, in quanto già preposto alla gestione della spesa pubblica, non comporta il riconoscimento di uno specifico compenso commissariale.
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