Cassazione Civile, Ordinanza n. 24691/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato ha convenuto in giudizio un ingegnere chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati da due esposti presentati nel febbraio 2009 a una Regione, nei quali gli venivano attribuite condotte illecite in relazione a una procedura per la ricerca di una nuova sede di un ente pubblico di cui era presidente. Secondo l'attore, gli esposti avevano dato origine a un procedimento penale conclusosi con archiviazione e a una vasta campagna di stampa diffamatoria, con pregiudizi alla carriera pubblica e alla clientela professionale. Il convenuto ha eccepito, tra l'altro, la prescrizione del diritto risarcitorio, sostenendo che l'attore conosceva gli esposti fin dal marzo 2009. In appello è stata confermata la prescrizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2043, 2059, 2935 e 2947, comma 3, c.c., per avere la Corte territoriale fatto decorrere la prescrizione dalla mera conoscibilità aliunde della condotta, anziché dalla percezione dell'illecito complessivamente considerato e delle sue conseguenze dannose; 2) violazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c., per avere ritenuto vincolante la non contestazione sul dies a quo della prescrizione, senza confrontarla con le risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto alla prescrizione, ha ribadito che il termine decorre dal momento in cui il danneggiato ha conoscenza del fatto lesivo, non da quello della sua commissione; quanto all'art. 115 c.p.c., ha osservato che l'attore aveva contestato solo la durata del termine prescrizionale, non il dies a quo, con conseguente formazione di un giudicato interno sul punto. La Corte ha inoltre escluso ogni contraddizione della motivazione di merito, poiché la sentenza impugnata aveva negato che la consapevolezza degli esposti fosse sorta solo con gli articoli di stampa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la tardività del controricorso; è stato invece dato atto dell'obbligo, per il ricorrente soccombente, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Richiamato come norma fondante la responsabilità aquiliana e il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.
art. 2059 c.c.
Richiamato in relazione al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'illecito lamentato.
art. 2935 c.c.
Richiamato per la regola sulla decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte lo applica nel senso che, per il danno da diffamazione, rileva la conoscenza del fatto lesivo da parte del danneggiato.
art. 2947, comma 3, c.c.
Richiamato come norma sulla prescrizione del risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicato come parametro del primo motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
art. 115, comma 2, c.p.c.
La Corte esclude che sia stato violato: la non contestazione sul dies a quo non poteva essere rimessa in discussione, anche per il formarsi del giudicato interno sul punto.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Indicato come parametro del secondo motivo di ricorso per dedurre un vizio processuale.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
art. 370 c.p.c.
Richiamato ai fini della tardività del controricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel caso di danno da diffamazione o da altro fatto illecito costituente reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il danneggiato ha conoscenza del fatto lesivo, e non dal momento della sola commissione materiale dell'illecito.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione, è sufficiente la conoscenza del fatto generatore del danno; non è necessario che il danneggiato conosca già tutte le conseguenze dannose o che abbia piena percezione dell'intero sviluppo mediatico o processuale della vicenda.
- La non contestazione di uno specifico fatto in primo grado vincola il giudice se quel fatto non è stato realmente oggetto di contestazione; la diversa contestazione di un profilo ulteriore o distinto non riapre il tema sul punto già coperto da giudicato interno.
- Quando la sentenza di merito esclude espressamente che la consapevolezza del fatto sia sorta in un momento diverso da quello accertato, non sussiste contraddittorietà solo perché il ricorrente prospetti una lettura alternativa degli stessi elementi istruttori.
- In sede di legittimità, la contestazione della decorrenza della prescrizione deve investire specificamente il dies a quo, altrimenti la questione può ritenersi coperta da giudicato interno o comunque non devoluta al giudice dell'impugnazione.
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