Regolamento (UE) 2022/1184
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1184 della Commissione dell’8 luglio 2022 recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (UE) n. 468/2010 per aggiornare l’elenco UE delle navi che esercitano pesca INN. La Commissione recepisce i nuovi elenchi trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e adegua la parte B dell’allegato, includendo anche i diversi nomi e/o bandiere con cui una medesima nave risulta iscritta presso le varie ORGP. L’atto dispone inoltre la rimozione di due navi specifiche, Eros Dos e Xin Shi Ji 16, a seguito della cancellazione dai rispettivi elenchi ORGP competenti.
Aggiornamento dell’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), mediante sostituzione della parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutte le navi da pesca incluse nell’elenco UE delle navi INN istituito ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, sulla base degli elenchi adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Produce effetti in tutto il territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. L’atto incide in particolare sulle navi già elencate o da aggiornare nell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010, comprese quelle da rimuovere o da inserire per effetto di decisioni delle competenti ORGP. Non disciplina in via generale tutti gli operatori della filiera, ma il regime di pubblicazione e aggiornamento dell’elenco UE delle navi INN, con le conseguenti misure di cui all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1005/2008 per le navi iscritte nell’elenco.
Aggiornamento dell’elenco UE delle navi che esercitano pesca INN
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1184 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 468/2010, che contiene l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. L’aggiornamento è adottato in attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare dell’articolo 30, che prevede l’iscrizione nell’elenco UE delle navi presenti negli elenchi delle ORGP competenti.
Contesto normativo e finalità
Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 disciplina l’identificazione delle navi coinvolte in pesca INN e la formazione dell’elenco dell’Unione; l’articolo 37 stabilisce le misure applicabili alle navi inserite in tale elenco. La Commissione richiama il fatto che gli elenchi delle ORGP vengono aggiornati periodicamente e che, ricevuti i nuovi elenchi, è necessario adeguare tempestivamente l’elenco UE. Il regolamento si colloca quindi come atto di esecuzione tecnico, volto ad assicurare coerenza tra gli elenchi internazionali e quello dell’Unione.
Ambito di applicazione
L’atto incide esclusivamente sulla parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010, cioè sulla sezione relativa alle navi elencate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008. L’applicazione riguarda le navi da pesca iscritte o da iscrivere nell’elenco UE sulla base delle decisioni delle ORGP, e produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile. Non sono previste esclusioni generali, ma l’atto opera in modo puntuale sull’elenco delle navi e sulle relative informazioni identificative.
Meccanismo di aggiornamento dell’elenco
La Commissione afferma di aver ricevuto nuovi elenchi da varie ORGP e, per questo motivo, aggiorna l’elenco dell’Unione. Il considerando 6 sottolinea un profilo operativo importante: la stessa nave può comparire con nomi e/o bandiere differenti a seconda del momento in cui è stata inserita nei diversi elenchi regionali; pertanto, la versione aggiornata dell’elenco UE deve riportare le differenti denominazioni e bandiere come risultano dagli elenchi delle ORGP pertinenti.
Casi specifici di cancellazione dall’elenco UE
Due navi sono espressamente richiamate nei considerando come destinatari di una rimozione dall’elenco UE:
- "Eros Dos", cancellata dall’elenco NEAFC ai sensi dell’articolo 44 del regime di controllo e di attuazione NEAFC; la Commissione precisa che la rimozione dall’elenco UE avviene anche se la nave risulta ancora presente in altri elenchi ORGP, tra cui IOTC, NAFO e SEAFO.
- "Xin Shi Ji 16", cancellata dall’elenco IATTC in conformità alla risoluzione C-15-01; anche in questo caso la rimozione dall’elenco UE avviene nonostante l’eventuale permanenza della nave in altri elenchi, in particolare NEAFC.
Contenuto dell’allegato sostitutivo
L’allegato del regolamento sostituisce la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 con un elenco ampio di navi, identificate mediante numero IMO o riferimento ORGP, nome della nave, bandiera/stato o territorio di bandiera e indicazione delle ORGP nelle cui liste la nave figura. L’allegato riporta numerosi casi di nomi storici o alternativi, bandiere conosciute e riferimenti incrociati tra ORGP diverse, riflettendo l’esigenza di identificazione univoca delle navi inserite nell’elenco UE.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco UE delle navi INN
L’articolo 1 sostituisce integralmente la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 con il testo allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1184. La nuova versione recepisce gli aggiornamenti provenienti dalle ORGP e mantiene l’elenco UE allineato alle decisioni delle organizzazioni competenti ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Rimozione di navi cancellate dagli elenchi ORGP competenti
I considerando 7 e 8 precisano che il peschereccio "Eros Dos" deve essere rimosso dall’elenco UE poiché cancellato dall’elenco NEAFC, e che il peschereccio "Xin Shi Ji 16" deve essere rimosso poiché cancellato dall’elenco IATTC. La rimozione opera anche se le navi non risultano ancora cancellate da tutti gli altri elenchi ORGP eventualmente pertinenti.
Gestione delle identità multiple delle navi
Il regolamento chiarisce che, poiché una stessa nave può comparire in elenchi diversi con nomi e/o bandiere differenti, l’elenco UE aggiornato deve riportare tali differenti denominazioni e bandiere come stabilite dalle ORGP competenti.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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