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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1216

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1216 della Commissione dell'8 luglio 2022 che deroga, in relazione all’anno 2022, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/725

Normativa europea32022R1216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, per il 2022, una serie di deroghe temporanee ai controlli previsti da vari regolamenti di esecuzione della PAC, in ragione delle difficoltà operative causate dalla pandemia di COVID-19. Le misure consentono agli Stati membri di sostituire o rinviare controlli in loco con controlli amministrativi, nuove tecnologie e altre prove documentali, nonché di ridurre talune percentuali minime di controllo. Viene inoltre modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 per ripristinare e chiarire il regime ordinario degli aumenti delle percentuali di controllo legati a inadempienze pregresse. Il testo tutela comunque la garanzia finanziaria, imponendo agli Stati membri di prevenire pagamenti indebiti e di avviare il recupero delle somme indebitamente percepite.

Deroga per il 2022 a diversi regolamenti di esecuzione della PAC sui controlli amministrativi e in loco, con misure temporanee anti-COVID e modifica mirata del regolamento di esecuzione (UE) 2021/725.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri per l’anno di domanda 2022, l’anno civile 2022, l’esercizio finanziario 2022 e, per alcune misure, con decorrenza retroattiva dal 16 ottobre 2021 o dal 1° agosto 2021. Riguarda i controlli amministrativi e in loco connessi alla politica agricola comune, in particolare il sistema integrato di gestione e controllo, i regimi di aiuto per superficie e per animale, la condizionalità, le misure di sviluppo rurale, i regimi specifici per regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo, le norme dell’OCM per ortofrutta e vino, i programmi per oli d’oliva e olive da tavola e gli aiuti nel settore apicolo. Sono esclusi gli aspetti non richiamati dal testo; le deroghe operano solo ove le misure anti-pandemia impediscano o rendano difficoltosi i controlli previsti e non devono pregiudicare la sana gestione finanziaria o il livello sufficiente di garanzia.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1216 della Commissione: deroghe ai controlli PAC per il 2022

Il regolamento interviene in via straordinaria per attenuare gli effetti organizzativi della pandemia di COVID-19 sui controlli amministrativi e in loco previsti nell’ambito della politica agricola comune. La Commissione richiama espressamente le difficoltà riscontrate dagli Stati membri nel pianificare ed eseguire i controlli nei tempi ordinari e la necessità di evitare ritardi nei pagamenti agli agricoltori e agli altri beneficiari.

Finalità e contesto

Il testo si colloca nel solco dei precedenti regolamenti di esecuzione del 2020 e del 2021, con i quali erano già state previste deroghe analoghe. Poiché nel 2022 permangono limitazioni operative dovute alle misure anti-COVID, il regolamento estende e adatta le flessibilità già sperimentate, consentendo controlli sostitutivi, rinvii e riduzioni delle soglie minime di verifica.

Ambito delle deroghe nel sistema integrato della PAC

Nel capo I, con riferimento al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono sostituire ispezioni fisiche e visite in campo con fotointerpretazione, fotografie geolocalizzate e altri mezzi probatori, purché idonei a consentire conclusioni definitive. Nei casi in cui non sia possibile ricorrere a prove alternative, i controlli possono essere svolti in qualsiasi momento dell’anno, purché continuino a verificare le condizioni di ammissibilità.

Per l’anno di domanda 2022 sono inoltre ridotte le percentuali minime di controllo per diversi regimi e misure: in particolare, vari pagamenti diretti e misure connesse alla superficie o agli animali sono portati al 3%, i controlli ex post allo 0,6% e i controlli di condizionalità allo 0,5%. Per la canapa resta una soglia specifica del 10%. Il regolamento precisa anche che gli obblighi di incremento delle percentuali di controllo in caso di inadempienze significative restano operativi e si applicano in aggiunta alle percentuali ridotte, salvo la disciplina specifica modificata dal capo IV.

Regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo

Nel capo II, il regolamento interviene sui regimi speciali previsti dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 e n. 181/2014. Anche in questi contesti gli Stati membri o, nel caso delle isole minori del Mar Egeo, la Grecia, possono ricorrere a controlli fisici o in loco sostitutivi, basati su nuove tecnologie e altre prove documentali, oppure eseguire i controlli in un momento diverso, anche dopo il pagamento del saldo. Le soglie minime di controllo sono fissate al 3% dei titoli, delle domande o degli importi interessati, secondo la tipologia di controllo.

Settori ortofrutticolo e vitivinicolo

Nel capo III il regolamento disciplina le deroghe per l’OCM ortofrutta e per il settore vitivinicolo. Per il regolamento (UE) 2017/892 vengono sospesi nel 2022 i controlli in loco sui criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori; si riducono le percentuali di campionamento per i controlli annuali e per i ritiri dal mercato, e si ammettono controlli equivalenti mediante fotografie, droni, controlli amministrativi e videoconferenze.

Per il regolamento (UE) 2016/1150, relativo ai programmi nazionali di sostegno al vino, i controlli in loco possono essere sostituiti da modalità alternative nel 2022. Inoltre, i controlli sulle operazioni di vendemmia verde devono essere completati entro il 15 settembre 2022.

Sistema viticolo, olio di oliva e apicoltura

Il regolamento interviene anche sul sistema delle autorizzazioni viticole di cui al regolamento (UE) 2018/274, consentendo deroghe al numero minimo di campioni di uve fresche da prelevare durante la vendemmia 2022 e riducendo al 3% la percentuale minima di controlli in loco sui viticoltori iscritti nello schedario viticolo. È inoltre consentita la sospensione temporanea dei controlli sistematici sulle superfici vitate non presenti in alcun fascicolo.

Per i programmi di attività nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, il regolamento (UE) n. 615/2014 è derogato nel senso che i controlli in loco possono essere sostituiti da controlli amministrativi o da prove elettroniche. Analogamente, per gli aiuti apicoli ai sensi del regolamento (UE) 2015/1368, nel 2022 gli Stati membri possono derogare alla soglia minima del 5% dei richiedenti sottoposti a controllo in loco, purché i controlli siano compensati, per quanto possibile, con verifiche alternative.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/725

Il capo IV modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 per chiarire la disciplina degli aumenti delle percentuali di controllo legati a inadempienze rilevate in anni precedenti. Il testo riscrive le disposizioni relative ai regimi interessati, consentendo agli Stati membri di non applicare gli aumenti che sarebbero dovuti scattare nel 2021 per specifiche categorie di controlli. Il correttivo si applica anche alla Grecia per i casi disciplinati dall’articolo 6 del regolamento 2021/725.

Garanzie finanziarie, dichiarazione di gestione ed efficacia temporale

Le deroghe non esonerano gli Stati membri dalle responsabilità in materia di sana gestione finanziaria: essi devono prevenire pagamenti indebiti e attivare il recupero delle somme indebitamente percepite. Per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, la dichiarazione di gestione deve attestare che tali obblighi sono stati rispettati.

Quanto all’efficacia temporale, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tuttavia, per assicurare l’operatività delle misure dall’inizio delle rispettive campagne di controllo, alcune disposizioni si applicano retroattivamente: dal 1° gennaio 2022 le deroghe dei capi I e II, nonché del capo III, sezioni 3 e 4, e del capo IV; dal 16 ottobre 2021 le sezioni 1 e 2 del capo III; dal 1° agosto 2021 la sezione 5 del capo III.

Disposizioni principali

Deroghe ai controlli del regolamento (UE) n. 809/2014

Per l’anno di domanda 2022 o l’anno civile 2022 gli Stati membri possono sostituire le ispezioni fisiche, comprese visite in campo e controlli in loco, con fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari, nuove tecnologie (fotografie geolocalizzate, GNSS, dati Sentinel di Copernicus, droni) e altre prove pertinenti. Se le visite sul luogo dell’operazione o dell’investimento non sono sostituibili con prove documentali, possono essere effettuate dopo il pagamento finale. La percentuale minima dei controlli viene ridotta in più casi: al 3% per diversi regimi di aiuto e misure, allo 0,6% per i controlli ex post e allo 0,5% per la condizionalità; per la canapa si prevede il 10% su superficie o verifica del THC. È inoltre possibile effettuare i controlli in loco in qualsiasi momento dell’anno, se necessario.

Deroghe per regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo

Per i regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 e (UE) n. 181/2014, nel 2022 si consente la sostituzione dei controlli fisici e in loco con nuove tecnologie e altre prove documentali, oppure lo svolgimento dei controlli in qualsiasi momento dell’anno, anche dopo il pagamento del saldo. Le percentuali di campionamento sono fissate almeno al 3% per i titoli/operazioni e per gli importi oggetto di aiuto per ciascuna azione. La deroga opera se la pandemia impedisce l’esecuzione nei tempi e con le modalità ordinarie.

Deroghe per ortofrutta: riconoscimento, ritiri e raccolta verde

Per il regolamento (UE) 2017/892 si sospendono nel 2022 i controlli in loco sui criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori. I controlli annuali ex articolo 27 vertono su un campione almeno pari al 10% dell’importo totale dell’aiuto richiesto per il 2021; non si applica la regola della visita in azienda per le azioni nelle aziende dei soci rientranti nel campione. Per i ritiri, il controllo può scendere sotto la regola ordinaria, ma non sotto il 10% dei quantitativi; per i controlli di primo livello il campione è almeno il 3% dei quantitativi ritirati nel 2021. I controlli in loco possono essere sostituiti da fotografie geolocalizzate o datate, relazioni da droni, controlli amministrativi o videoconferenze.

Deroghe per il settore vitivinicolo

Per il regolamento (UE) 2016/1150, durante l’esercizio finanziario 2022 i controlli in loco possono essere sostituiti da controlli alternativi, incluse fotografie datate, relazioni di sorveglianza con droni, controlli amministrativi e videoconferenze, per garantire il rispetto delle norme sui programmi di sostegno al vino. I controlli sistematici relativi alle operazioni di vendemmia verde devono essere completati entro il 15 settembre 2022.

Deroghe sul sistema viticolo e sui controlli in schedario viticolo

Per il regolamento (UE) 2018/274 si consente, nel periodo di vendemmia 2022, di derogare al numero minimo di campioni di uve fresche da prelevare per la banca dati analitica isotopica. I controlli in loco annuali su almeno il 5% dei viticoltori dello schedario sono ridotti al 3% nel 2022, e gli Stati membri possono sospendere temporaneamente i controlli sistematici sulle superfici vitate non presenti in alcun fascicolo del viticoltore.

Deroghe per i programmi olio di oliva e apicoltura

Per il regolamento (UE) n. 615/2014, i controlli in loco del 2022 possono essere sostituiti in tutto o in parte da controlli amministrativi o da prove elettroniche, incluse fotografie geolocalizzate e video. Per il regolamento (UE) 2015/1368, nell’anno apicolo 2022 gli Stati membri possono discostarsi dalla soglia del 5% di richiedenti sottoposti a controllo in loco, a condizione di sostituire i controlli con controlli alternativi che riducano il rischio di pagamenti indebiti.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/725

Il regolamento chiarisce e corregge il regime degli aumenti delle percentuali di controllo per inadempienze pregresse: gli Stati membri possono decidere di non applicare, per il 2021, gli aumenti previsti dagli articoli 35, 50, paragrafo 5, e 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 e dall’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nei termini riscritti dall’articolo 11. La modifica riguarda anche la Grecia per i regimi di cui all’articolo 6 del regolamento 2021/725.

Salvaguardie finanziarie e dichiarazione di gestione

Gli Stati membri che applicano le deroghe devono adottare tutte le misure necessarie per evitare pagamenti in eccesso e avviare il recupero delle somme indebitamente percepite. La dichiarazione di gestione ex articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 deve includere, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, una conferma in tal senso.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I capi I e II, il capo III, sezioni 3 e 4, e il capo IV si applicano dal 1° gennaio 2022; il capo III, sezioni 1 e 2, dal 16 ottobre 2021; il capo III, sezione 5, dal 1° agosto 2021.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunecontrolli e auditorganizzazione comune dei mercati agricolisviluppo ruralesettore vitivinicolo

Testo integrale

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