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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1181

Regolamento (UE) 2022/1181 della Commissione dell'8 luglio 2022 che modifica la premessa dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina di etichettatura dei cosmetici che contengono sostanze capaci di rilasciare formaldeide. Alla luce del parere del CSSC, la Commissione abbassa la soglia che fa scattare l’avvertenza obbligatoria "Rilascia formaldeide" dallo 0,05% allo 0,001% di formaldeide rilasciata totale. Sono inoltre previsti periodi transitori per consentire all’industria di adeguare etichette e formulazioni e di smaltire le scorte conformi alla normativa previgente.

Modifica la soglia di etichettatura per i prodotti cosmetici che rilasciano formaldeide, abbassando l’obbligo di avvertenza da 0,05% a 0,001% di formaldeide rilasciata totale.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici finiti contenenti sostanze elencate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 che rilasciano formaldeide, sia nei prodotti senza risciacquo sia in quelli da risciacquare. Rileva per gli operatori economici che immettono sul mercato, mettono a disposizione sul mercato o etichettano tali prodotti nell’Unione europea. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti conformi alla disciplina applicabile al 30 luglio 2022, che possono essere immessi sul mercato fino al 31 luglio 2024 e messi a disposizione fino al 31 luglio 2026.

Modifica della soglia di etichettatura per i prodotti cosmetici che rilasciano formaldeide

Il regolamento (UE) 2022/1181 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, modificando la premessa, punto 2, dell’allegato V. La misura nasce dall’esigenza di rafforzare la tutela dei consumatori sensibilizzati alla formaldeide, alla luce del parere scientifico del CSSC del 7 maggio 2021, che ha ritenuto insufficiente la soglia allora vigente dello 0,05% per l’avvertenza obbligatoria.

Contesto normativo e giustificazione della modifica

La formaldeide è classificata come sostanza cancerogena di categoria 1B e sensibilizzante della pelle di categoria 1 nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. In quanto cancerogena di categoria 1B, il suo utilizzo come tale nei prodotti cosmetici è vietato ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 ed è quindi ricompreso nell’allegato II, voce 1577. Tuttavia, alcuni conservanti autorizzati dall’allegato V rilasciano formaldeide gradualmente e possono essere presenti nei cosmetici sia senza risciacquo sia da risciacquare.

Nuova disciplina dell’avvertenza in etichetta

La nuova formulazione dell’allegato V stabilisce che tutti i prodotti finiti contenenti sostanze che rilasciano formaldeide devono recare la dicitura «Rilascia formaldeide» quando la concentrazione totale di formaldeide rilasciata nel prodotto finito supera lo 0,001% (10 ppm). Il criterio opera indipendentemente dal fatto che il prodotto contenga una o più sostanze che rilasciano formaldeide, quindi la verifica va effettuata sul contenuto totale di formaldeide rilasciata.

Periodo transitorio per l’adeguamento del mercato

Per consentire all’industria di adattare etichettature e formulazioni, il regolamento prevede una disciplina transitoria. I prodotti conformi alla normativa applicabile al 30 luglio 2022 possono essere immessi sul mercato dell’Unione fino al 31 luglio 2024 e continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al 31 luglio 2026. La scelta dei termini tiene conto del numero elevato di prodotti interessati e del rischio considerato relativamente basso associato ai prodotti che rilasciano formaldeide.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Nuova soglia di etichettatura per i rilasciatori di formaldeide

La premessa, punto 2, dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è sostituita: tutti i prodotti cosmetici finiti contenenti sostanze elencate nell’allegato V che rilasciano formaldeide devono indicare in ეტichetta la dicitura «Rilascia formaldeide» quando la concentrazione totale di formaldeide rilasciata nel prodotto finito supera lo 0,001% (10 ppm), a prescindere dal numero di sostanze che rilasciano formaldeide presenti nel prodotto.

Regime transitorio per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione

I prodotti finiti conformi al regolamento (CE) n. 1223/2009 come applicabile il 30 luglio 2022 possono essere immessi sul mercato dell’Unione fino al 31 luglio 2024 e messi a disposizione sul mercato dell’Unione fino al 31 luglio 2026.

Fondamento scientifico e finalità di tutela

La modifica si fonda sul parere del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori del 7 maggio 2021, secondo cui la soglia dello 0,05% non proteggeva adeguatamente i consumatori sensibilizzati alla formaldeide. La Commissione ha ritenuto giustificato abbassare la soglia per rafforzare la tutela della salute umana.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticietichettaturasicurezza dei consumatorisostanze chimiche

Testo integrale

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