Regolamento (UE) 2022/1183
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1183 della Commissione dell'8 luglio 2022 che modifica gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione di determinate malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le regole tecniche di notifica e comunicazione delle malattie elencate previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. Le modifiche rafforzano il contenuto informativo delle notifiche per le malattie di categoria A, richiedendo dettagli aggiuntivi sulla localizzazione del focolaio e sulla data di completamento della pulizia e disinfezione preliminari. Viene inoltre inserita nell’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione una voce per il Regno Unito (Irlanda del Nord).
Modifica gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 in materia di notifica e comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, con particolare riguardo alle malattie di categoria A e all’Irlanda del Nord.
Ambito di applicazione
Si applica alla notifica nell’Unione e alla comunicazione nell’Unione relative all’individuazione di determinate malattie elencate, nell’ambito del quadro della normativa UE in materia di sanità animale. Incide in particolare sugli operatori e sulle autorità competenti chiamati a trasmettere notifiche sui focolai di malattie di categoria A e a utilizzare le regioni di notifica e comunicazione elencate nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. Le modifiche riguardano tutti gli Stati membri; nell’allegato IV viene inoltre inserita una voce specifica per il Regno Unito (Irlanda del Nord), ove pertinente per l’Irlanda del Nord. È un atto di esecuzione direttamente applicabile e in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica degli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1183 della Commissione interviene sul sistema di notifica nell’Unione e di comunicazione nell’Unione delle malattie elencate previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. L’intervento è giustificato, nei considerando, dall’esigenza di fornire informazioni più dettagliate sui focolai di malattie di categoria A, tenuto conto dell’elevato rischio che tali malattie comportano per la sanità animale dell’Unione.
Contesto normativo
L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che costituisce la normativa di base in materia di sanità animale, e richiama anche il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, che classifica le malattie elencate in categorie dalla A alla E, nonché il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il regolamento di base sulle norme di prevenzione e controllo per le malattie di categoria A, B e C. Secondo la Commissione, le informazioni aggiuntive richieste servono a rendere più chiaro il contesto del focolaio e le misure di controllo già applicabili.
Ambito della modifica: notifiche per le malattie di categoria A
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 viene modificato nei punti relativi al contenuto della notifica.
- Il punto 8 è sostituito e impone, per tutte le malattie di categoria A, l’indicazione della regione e dell’ubicazione geografica del focolaio.
- Inoltre, la notifica deve specificare se il focolaio si è verificato in un luogo già soggetto a restrizioni a seguito dell’istituzione di zone soggette a restrizioni per la stessa malattia, conformemente agli articoli 64, 70, 71, 257, 258 o 259 del regolamento (UE) 2016/429.
La logica della modifica è quella di permettere una migliore valutazione del rischio, poiché un focolaio insorto in un’area già sottoposta a restrizioni presenta un diverso contesto epidemiologico.
Informazioni sulla pulizia e disinfezione preliminari
Sempre nell’allegato II, il punto 15 è sostituito per richiedere, nei casi di focolai in animali detenuti di malattie di categoria A, la data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari. La misura riflette l’importanza di seguire temporalmente le operazioni di contenimento e bonifica previste dal quadro di controllo delle malattie.
Aggiornamento delle regioni di notifica e comunicazione
L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, che elenca le regioni di notifica e di comunicazione definite dagli Stati membri, viene aggiornato con una nuova voce relativa al Regno Unito (Irlanda del Nord). La regione indicata è il "Divisional Veterinary Office". L’inserimento colma una lacuna dell’allegato, che non riportava una voce specifica per l’Irlanda del Nord.
Entrata in vigore e efficacia giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come formula tipica degli atti di esecuzione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Sintesi operativa per i professionisti
Per i destinatari istituzionali e per gli operatori coinvolti nei flussi di segnalazione veterinaria, il regolamento comporta l’aggiornamento dei contenuti minimi delle notifiche relative alle malattie di categoria A. In particolare, occorre verificare e riportare con precisione la collocazione del focolaio rispetto ad eventuali aree già soggette a restrizioni e la data di completamento della pulizia e disinfezione preliminari. Inoltre, chi opera con i meccanismi di notifica e comunicazione deve tenere conto dell’inserimento dell’Irlanda del Nord nell’allegato IV, per le fattispecie in cui ciò sia pertinente.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II: contenuto delle notifiche
Per le malattie di categoria A, la notifica deve indicare se il focolaio si è verificato in un luogo già soggetto a restrizioni a seguito dell’istituzione di zone soggette a restrizioni per la stessa malattia, ai sensi degli articoli 64, 70, 71, 257, 258 o 259 del regolamento (UE) 2016/429. Inoltre, per i focolai in animali detenuti di malattie di categoria A, deve essere indicata la data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari.
Modifica dell’allegato IV: regioni di notifica e comunicazione
La tabella dell’allegato IV è aggiornata con una nuova intestazione e con l’inserimento della voce "Regno Unito (Irlanda del Nord)"; la regione di notifica e comunicazione indicata è "Divisional Veterinary Office".
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/429. La finalità è integrare e chiarire le informazioni da trasmettere nelle notifiche e comunicazioni sulle malattie elencate, in particolare per le malattie di categoria A, considerate a più alto rischio per la sanità animale dell’Unione.
Come è indicizzato
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