Sentenza n. 1370/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme dovute per il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 2939/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto al beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il titolo aveva condannato l’amministrazione al pagamento di 2.500 euro in favore di una ricorrente, 1.500 euro in favore di un’altra, 500 euro in favore di una terza, 1.000 euro in favore di un quarto e 3.000 euro in favore di una quinta, oltre interessi dal dovuto al saldo. L’amministrazione non aveva dato esecuzione spontanea al titolo. I ricorrenti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo. L’amministrazione si è costituita. Una nota depositata dalla parte ricorrente nelle prime ore del giorno dell’udienza è stata ritenuta irrilevante perché tardiva e riferita a modalità da remoto non applicabili all’udienza in presenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a.: il titolo giudiziale era passato in giudicato e il termine per l’adempimento spontaneo era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo, comprensive degli interessi dovuti. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli ulteriori sessanta giorni su istanza della parte interessata. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente tale regola, prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge Pinto, alle condanne al pagamento di somme di denaro. Ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati tramite il Processo Amministrativo Telematico mediante l’apposito modulo e che i ritardi nell’esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 857 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando sussistano il passaggio in giudicato del titolo e l’inadempimento dell’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nella fattispecie il presupposto temporale per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile analogicamente alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia un dirigente dell’amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato contiene una condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro e il termine legale per l’adempimento è inutilmente decorso, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’integrale esecuzione del titolo, potendo fissare un termine per l’adempimento spontaneo e nominare un commissario ad acta per l’eventuale inerzia successiva.
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, anche con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente dello stesso plesso amministrativo.
- L’incarico di commissario ad acta, quando conferito a un dirigente dell’amministrazione resistente, costituisce un munus obbligatorio, non rifiutabile né neutralizzabile da disposizioni interne dell’amministrazione, e non dà luogo a compenso autonomo se l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge Pinto può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando ricorrano ragioni sostanziali analoghe.
- Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo deve depositare gli atti e i documenti dell’attività commissariale esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposita procedura prevista per gli ausiliari del giudice.
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