Sentenza n. 16050/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per effetto della illegittima mancata applicazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA – dei prezzi previsti e concordati fra la Sapio Life S.r.l. ed AIFA per il secondo anno dell'accordo negoziale sottoscritto tra le stesse in data 4-6 agosto 2020 e formalizzato nella determina AIFA del 22.10.2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 07.11.2020 come accertato nella sentenza del TAR Lazio n. 9007/2023 resa nel giudizio RG. 8912/2022 depositata in data 29 maggio 2023 (doc. 68) e passata in giudicato (doc. 69), quantificati in misura pari alla differenza tra il prezzo di cessione del farmaco ossigeno previsto per il primo anno di commercializzazione e il prezzo di cessione del farmaco ossigeno previsto per il secondo anno di commercializzazione di cui al citato accordo negoziale e determina AIFA del 22.10.2020. E per la conseguente condanna di AIFA al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 56.000,00 pari alla differenza tra il prezzo di cessione del farmaco ossigeno previsto per il primo anno di commercializzazione e il prezzo di cessione del farmaco ossigeno previsto per il secondo anno di commercializzazione nella determina AIFA del 22.10.2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta di AIFA consistente nella mancata applicazione, per il periodo 8 novembre 2021-7 novembre 2022, dei prezzi dell'ossigeno previsti per il secondo anno dell'accordo negoziale stipulato con Sapio Life e formalizzato con determina del 22 ottobre 2020
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, che commercializza ossigeno medicinale con AIC intestata a Sapio Life, ha chiesto il risarcimento di 544.000 euro, assumendo che, in conseguenza della mancata applicazione da parte di AIFA dei prezzi maggiorati per il secondo anno dell'accordo, le confezioni siano state vendute a un prezzo inferiore nel periodo 8 novembre 2021-7 novembre 2022. Ha invocato la sentenza del TAR Lazio n. 9007/2023, passata in giudicato, che aveva annullato per difetto di motivazione il provvedimento di revisione dei prezzi, sostenendo che da essa discendessero l'accertamento del fatturato rilevante di 8,1 milioni di euro e il diritto all'applicazione dei prezzi del secondo anno. AIFA ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, rilevando che la ricorrente è soggetto autonomo rispetto a Sapio Life, non parte dell'accordo né del precedente giudizio. Nel merito ha contestato la prova degli elementi della responsabilità, della colpa, del nesso causale, della spettanza del bene della vita e del volume di vendite ipotizzabile ai prezzi maggiorati; ha inoltre sostenuto che la precedente sentenza aveva disposto soltanto l'annullamento per difetto di motivazione, con conseguente riesercizio del potere, e che la ricorrente avrebbe dovuto sollecitare AIFA a rideterminarsi.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva. La ricorrente vantava un diritto autonomo a impugnare le determinazioni di AIFA sui prezzi dell'ossigeno e, pertanto, non poteva avvalersi dell'efficacia riflessa della sentenza n. 9007/2023; inoltre, quella pronuncia non conteneva un accertamento vincolante della spettanza dei prezzi maggiorati, ma aveva annullato l'atto esclusivamente per difetto di motivazione. Il TAR ha comunque ritenuto infondata la pretesa risarcitoria: l'annullamento per un vizio formale non accerta la spettanza del bene della vita; AIFA conservava il potere di rideterminarsi, e il necessario riesercizio interrompeva il nesso causale immediato e diretto tra l'illegittimità e il mancato conseguimento del vantaggio, rendendo congetturale il danno. Ha inoltre rilevato che sarebbe stato necessario sollecitare AIFA alla riedizione del potere e ha escluso che la precedente sentenza avesse accertato con giudicato il dato di fatturato invocato dalla ricorrente. Spese a carico della ricorrente, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 7, comma 4, c.p.a.
Declinata nel settore relativo al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, di cui all’art. 7, comma 4, c.p.a., il requisito dell'ingiustizia del danno implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto se l'esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest'ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi.
Il risarcimento per lesione di un interesse legittimo richiede che l'illegittimo esercizio del potere abbia leso un bene della vita spettante al privato; la sola illegittimità dell'atto non dimostra l'ingiustizia del danno.
art. 1, comma 583, l. 145/2018
E’ infatti la legge ad individuare la base dati da utilizzare, ed è espressamente previso che il flusso-traccia deve essere utilizzato dall’Agenzia per quanto concerne il ripiano della spesa farmaceutica diretta come specificato dall'art. 1 comma 583 della L. n. 145/2018: “Fino al 31 dicembre 2024, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario”
Per il monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti, la disposizione individua nei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario la base informativa di cui AIFA deve avvalersi.
Massime di principio
- Il giudicato può produrre effetti riflessi nei confronti di un terzo estraneo al processo soltanto quando questi sia titolare di una situazione giuridica dipendente o subordinata rispetto a quella definita nel giudizio, non vanti un diritto autonomo e la decisione contenga un accertamento suscettibile di vincolare la situazione del terzo. Non opera tale efficacia quando la sentenza si limita ad annullare l'atto per un vizio di motivazione e il terzo dispone di un autonomo diritto di impugnazione.
- L'annullamento di un provvedimento per difetto di motivazione, senza accertamento della spettanza del bene della vita, non fonda di per sé il diritto al risarcimento. Occorre dimostrare gli elementi della responsabilità e, per gli interessi pretensivi, la spettanza del bene della vita; se l'amministrazione conserva il potere di provvedere nuovamente, la necessità della riedizione può escludere il nesso causale immediato e diretto tra l'illegittimità e il mancato conseguimento del vantaggio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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