Cassazione Penale, Sentenza n. 44534/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto facoltativo per il delitto di evasione: il Procuratore ha censurato il Tribunale per violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che il giudice della convalida ha omesso di operare una valutazione ex ante di mera ragionevolezza sulla base degli elementi conosciuti alla polizia giudiziaria (tra cui il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari per tentata estorsione aggravata, il divieto di comunicare con persone non conviventi, l'allontanamento non determinato e il rientro in possesso di un telefono con SIM), valutazione che avrebbe legittimato l'arresto
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Foggia. La Corte ha affermato che il giudice di convalida deve limitarsi a un controllo di mera ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, ponendosi nella stessa situazione degli operanti e verificando, sulla base degli elementi all'epoca conosciuti, se l'arresto fosse razonabilmente motivato dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto. Il Tribunale aveva invece oltrepassato tale parametro sostituendo la propria valutazione a quella degli operanti e valorizzando giustificazioni ex post dell'imputato. La Corte ha ritenuto ragionevole la valutazione della polizia (anche in considerazione del possesso del cellulare con SIM e del divieto di comunicare) e ha annullato l'ordinanza senza rinvio perché la controversia riguardava la correttezza di una fase procedurale perentoria e il rinvio sarebbe stato privo di concreti effetti
Norme richiamate
art. 381 cod. proc. pen.
Stabilisce i presupposti della legittimità dell'arresto in flagranza (gravità del fatto o pericolosità dell'autore); la Corte interpreta che per la legittimità dell'arresto facoltativo suffica la sussistenza di almeno uno dei parametri e che il giudice della convalida deve valutare la ragionevolezza della decisione degli operanti alla luce degli elementi conosciuti
art. 380 cod. proc. pen.
Individuazione delle ipotesi di flagranza e dei casi richiamati per l'applicazione delle misure; citato dalla Corte come riferimento per l'ipotizzabilità dei reati in sede di convalida
art. 386, comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento ai termini procedurali della convalida; la Corte ricorda che il controllo del giudice è limitato anche al rispetto dei termini previsti
art. 390, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai termini della convalida e alla limitazione del sindacato giudiziale nella fase di convalida
Massime di principio
- Il giudice della convalida dell'arresto facoltativo deve operare un controllo di mera ragionevolezza ponendosi nella situazione degli operanti e valutando gli elementi conosciuti al momento dell'arresto, senza sostituire una propria valutazione di responsabilità
- Per la legittimità dell'arresto in flagranza non è necessaria la contemporanea sussistenza della gravità del fatto e della pericolosità dell'autore: è sufficiente l'esistenza di almeno uno dei due parametri
- La polizia giudiziaria non è obbligata a una motivazione formale complessa: le ragioni dell'arresto possono emergere dal contesto descrittivo del verbale o dagli atti complementari, purché consentano al giudice di verificarne la ragionevolezza
- Elementi oggettivi come il possesso, al ritorno da un allontanamento, di un telefono con SIM e la violazione di specifici divieti imposti dalla misura (es. divieto di comunicare con non conviventi) possono legittimamente essere valutati come indicatori di gravità del fatto o di pericolosità dell'agente
- Il giudice non deve valorizzare ex post giustificazioni autoconservative dell'arrestato quando valuta la convalida: l'attenzione è sugli elementi disponibili al momento dell'intervento della polizia
- L'annullamento senza rinvio è possibile quando il ricorso riguarda la valutazione di correttezza di una fase procedurale ormai perentoria e un rinvio non produrrebbe effetti concreti
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