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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06469/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma; dalla sentenza di legittimità non emerge il merito del reato contestato, ma solo la conferma indiretta dell'esito processuale sfavorevole all'imputato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania. L'unico motivo deduceva la violazione di una norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione all'art. 108 cod. proc. pen., lamentando il diniego di termini a difesa, o comunque la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti. La Corte ha però rilevato che la doglianza era priva di concreta specificità e manifestamente infondata, perché il termine a difesa non comporta nullità quando la richiesta non corrisponda a reali esigenze difensive e non risulti leso l'effettivo esercizio del diritto di difesa tecnica.

Norme richiamate

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Il termine a difesa è strumentale ad assicurare una difesa effettiva; il suo diniego o la sua riduzione non determina nullità quando non vi sia una reale esigenza difensiva e non risulti una concreta lesione del diritto di difesa tecnica.

  • cod. proc. pen.

    La violazione dedotta viene ricondotta a una norma processuale stabilita a pena di nullità, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, tale violazione integri una nullità rilevante.

Massime di principio

  • Il diniego o la riduzione del termine a difesa non integra automaticamente una nullità: occorre verificare se la richiesta risponda a reali esigenze difensive e se vi sia stata una concreta menomazione del diritto di difesa tecnica.
  • Il termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen. tutela la difesa effettiva, ma non attribuisce all'imputato un diritto incondizionato al rinvio dell'udienza in caso di nomina tardiva del difensore.
  • Il diritto di difesa va bilanciato con il principio di ragionevole durata del processo, evitando che nomine e revoche del difensore siano utilizzate come strumento per condizionare artificiosamente la scansione del procedimento.
  • In sede di legittimità, il motivo che lamenta violazioni processuali deve essere specifico e concretamente argomentato; in mancanza, ed ove la censura sia manifestamente infondata, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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