Cassazione Penale, Ordinanza n. 06469/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma; dalla sentenza di legittimità non emerge il merito del reato contestato, ma solo la conferma indiretta dell'esito processuale sfavorevole all'imputato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania. L'unico motivo deduceva la violazione di una norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione all'art. 108 cod. proc. pen., lamentando il diniego di termini a difesa, o comunque la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti. La Corte ha però rilevato che la doglianza era priva di concreta specificità e manifestamente infondata, perché il termine a difesa non comporta nullità quando la richiesta non corrisponda a reali esigenze difensive e non risulti leso l'effettivo esercizio del diritto di difesa tecnica.
Norme richiamate
art. 108 cod. proc. pen.
Il termine a difesa è strumentale ad assicurare una difesa effettiva; il suo diniego o la sua riduzione non determina nullità quando non vi sia una reale esigenza difensiva e non risulti una concreta lesione del diritto di difesa tecnica.
cod. proc. pen.
La violazione dedotta viene ricondotta a una norma processuale stabilita a pena di nullità, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, tale violazione integri una nullità rilevante.
Massime di principio
- Il diniego o la riduzione del termine a difesa non integra automaticamente una nullità: occorre verificare se la richiesta risponda a reali esigenze difensive e se vi sia stata una concreta menomazione del diritto di difesa tecnica.
- Il termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen. tutela la difesa effettiva, ma non attribuisce all'imputato un diritto incondizionato al rinvio dell'udienza in caso di nomina tardiva del difensore.
- Il diritto di difesa va bilanciato con il principio di ragionevole durata del processo, evitando che nomine e revoche del difensore siano utilizzate come strumento per condizionare artificiosamente la scansione del procedimento.
- In sede di legittimità, il motivo che lamenta violazioni processuali deve essere specifico e concretamente argomentato; in mancanza, ed ove la censura sia manifestamente infondata, il ricorso è inammissibile.
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