Cassazione Penale, Sentenza n. 49953/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07/07/2022 che li ha ritenuti responsabili, insieme ad altri, di associazione per delinquere finalizzata a delitti di ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito, sostituzione di persona e fabbricazione/possesso di documenti falsi. Gli specifici motivi denunciati sono: 1) nullità della sentenza per presunta incompatibilità del giudice di primo grado che ha trattato con rito abbreviato alcuni imputati e applicato l'accordo ex art. 444 c.p.p. ad altri, sicché sarebbe sorta una situazione di incompatibilità; 2) errata qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che i prelievi bancomat e gli acquisti fraudolenti integrerebbero il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.) anziché il reato di indebito utilizzo di carte di credito (art. 493 ter c.p.); 3) contestazione della configurabilità di concorso tra ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito; 4) mancata e illogica motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e eccessiva severità della pena nonostante confessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che tutte le questioni erano già state dedotte e specificamente motivate in sede di gravame e correttamente respinte dalla Corte territoriale. In particolare: la presunta incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. non determina nullità della sentenza ma può solo costituire motivo di ricusazione (art. 37 c.p.p.); la coesistenza in un giudizio di posizioni di imputati giudicati con rito abbreviato e di imputati processati con rito ordinario non comporta nullità purché siano distinti i regimi probatori; la qualificazione del fatto come indebito utilizzo di carte di credito (art. 493 ter) è corretta perché gli imputati avevano la materiale disponibilità delle tessere già trafugate, senza violazione di sistemi informatici; il concorso tra reati (ricettazione e indebito utilizzo) è ammissibile quando le condotte siano distinte e realizzate in momenti diversi (ricezione/acquisto delle carte e successivo utilizzo); il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono motivate e coerenti con i criteri dell'art. 133 c.p., considerata la tardiva e parziale ammissione di colpevolezza. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (convertito nella L. 176/2020)
Disposizione richiamata per il procedimento trattato con contraddittorio scritto; rilevata rilevanza procedurale ma non decisiva ai fini del merito.
art. 16, D.L. 30/12/2021 n.228 (convertito nella L. 25/02/2022 n.15)
Modifica termini di vigenza della disciplina sul contraddittorio scritto; contestualizza il rito adottato nel procedimento.
art. 444 c.p.p.
Norma sull'accordo in appello: la Corte d'appello ha applicato l'accordo ad alcuni imputati; la coesistenza con altre forme di rito non determina nullità se i regimi probatori restano distinti.
art. 34 c.p.p.
Norme sulle cause di incompatibilità del giudice; la Cassazione ribadisce che l'inosservanza non determina nullità della sentenza ma è motivo di ricusazione (art. 37 c.p.p.).
art. 37, comma primo, lett. a) c.p.p.
La norma che disciplina la ricusazione del giudice: l'inosservanza delle cause di incompatibilità va dedotta mediante ricusazione e non tramite impugnazione per nullità.
art. 178, lett. a) c.p.p.
Richiamata per distinguere le "condizioni di capacità del giudice" (la cui violazione può provocare nullità) dalle cause di incompatibilità regolate dall'art. 34 c.p.p.
art. 416, comma 2, c.p.
Norma relativa all'associazione per delinquere; la Corte d'appello ha ritenuto provata l'associazione a delinquere ai sensi di questa disposizione nella riqualificazione parziale.
art. 493 ter c.p.
Norma sull'indebito utilizzo di carte di credito: interpretata dalla Corte come applicabile quando vi è materiale disponibilità delle tessere o dei dati senza violazione dei sistemi informatici; distinta dalla frode informatica (art. 640 ter).
art. 640 ter c.p.
Frode informatica: la Corte ha ritenuto non applicabile questa fattispecie perché non era dimostrata la violazione di sistemi informatici.
art. 648 c.p.
Ricettazione: la Corte ha ritenuto compatibile il concorso tra ricettazione (ricezione di carte provento di delitto) e indebito utilizzo se le condotte sono autonome e temporaneamente separate.
art. 12, D.L. 3 maggio 1991 n.143 (convertito nella L. 5 luglio 1991 n.197)
Richiamata nella giurisprudenza citata per distinguere la ricezione di documenti di provenienza illecita in caso di diversa natura dell'illecito di provenienza.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando tali criteri e la tardività/strumentalità della confessione.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente alla Cassazione, dichiarando inammissibili i ricorsi, di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La violazione delle cause di incompatibilità del giudice previste dall'art. 34 c.p.p. non determina automaticamente la nullità della sentenza: tale inosservanza va esperita, se rilevata, come motivo di ricusazione (art. 37 c.p.p.) e non come motivo di nullità in Cassazione.
- La trattazione congiunta delle posizioni di imputati giudicati con rito abbreviato e di imputati processati con rito ordinario non costituisce di per sé causa di nullità o di incompatibilità, purché il giudice rispetti e distingua i diversi regimi probatori al momento della decisione.
- La qualificazione tra indebito utilizzo di carte di credito (art. 493 ter) e frode informatica (art. 640 ter) dipende dagli elementi fattuali: laddove emerga la materiale disponibilità di carte o dati già trafugati senza violazione di sistemi informatici, prevale la fattispecie di indebito utilizzo.
- Il concorso tra reati come la ricettazione (art. 648 c.p.) e l'indebito utilizzo di carte di credito è possibile quando si tratta di condotte distinte e temporalmente separate (es. acquisizione/ricettazione delle carte e successivo uso indebito).
- La valutazione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena è rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria. La confessione tardiva e strumentale può non giustificare attenuanti.
- I rilievi di merito sulla valutazione delle prove sono difficilmente sindacabili in Cassazione quando la Corte d'appello abbia fornito argomentazioni coerenti e ancorate ai dati processuali.
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