Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49953/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07/07/2022 che li ha ritenuti responsabili, insieme ad altri, di associazione per delinquere finalizzata a delitti di ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito, sostituzione di persona e fabbricazione/possesso di documenti falsi. Gli specifici motivi denunciati sono: 1) nullità della sentenza per presunta incompatibilità del giudice di primo grado che ha trattato con rito abbreviato alcuni imputati e applicato l'accordo ex art. 444 c.p.p. ad altri, sicché sarebbe sorta una situazione di incompatibilità; 2) errata qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che i prelievi bancomat e gli acquisti fraudolenti integrerebbero il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.) anziché il reato di indebito utilizzo di carte di credito (art. 493 ter c.p.); 3) contestazione della configurabilità di concorso tra ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito; 4) mancata e illogica motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e eccessiva severità della pena nonostante confessione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che tutte le questioni erano già state dedotte e specificamente motivate in sede di gravame e correttamente respinte dalla Corte territoriale. In particolare: la presunta incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. non determina nullità della sentenza ma può solo costituire motivo di ricusazione (art. 37 c.p.p.); la coesistenza in un giudizio di posizioni di imputati giudicati con rito abbreviato e di imputati processati con rito ordinario non comporta nullità purché siano distinti i regimi probatori; la qualificazione del fatto come indebito utilizzo di carte di credito (art. 493 ter) è corretta perché gli imputati avevano la materiale disponibilità delle tessere già trafugate, senza violazione di sistemi informatici; il concorso tra reati (ricettazione e indebito utilizzo) è ammissibile quando le condotte siano distinte e realizzate in momenti diversi (ricezione/acquisto delle carte e successivo utilizzo); il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono motivate e coerenti con i criteri dell'art. 133 c.p., considerata la tardiva e parziale ammissione di colpevolezza. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (convertito nella L. 176/2020)

    Disposizione richiamata per il procedimento trattato con contraddittorio scritto; rilevata rilevanza procedurale ma non decisiva ai fini del merito.

  • art. 16, D.L. 30/12/2021 n.228 (convertito nella L. 25/02/2022 n.15)

    Modifica termini di vigenza della disciplina sul contraddittorio scritto; contestualizza il rito adottato nel procedimento.

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sull'accordo in appello: la Corte d'appello ha applicato l'accordo ad alcuni imputati; la coesistenza con altre forme di rito non determina nullità se i regimi probatori restano distinti.

  • art. 34 c.p.p.

    Norme sulle cause di incompatibilità del giudice; la Cassazione ribadisce che l'inosservanza non determina nullità della sentenza ma è motivo di ricusazione (art. 37 c.p.p.).

  • art. 37, comma primo, lett. a) c.p.p.

    La norma che disciplina la ricusazione del giudice: l'inosservanza delle cause di incompatibilità va dedotta mediante ricusazione e non tramite impugnazione per nullità.

  • art. 178, lett. a) c.p.p.

    Richiamata per distinguere le "condizioni di capacità del giudice" (la cui violazione può provocare nullità) dalle cause di incompatibilità regolate dall'art. 34 c.p.p.

  • art. 416, comma 2, c.p.

    Norma relativa all'associazione per delinquere; la Corte d'appello ha ritenuto provata l'associazione a delinquere ai sensi di questa disposizione nella riqualificazione parziale.

  • art. 493 ter c.p.

    Norma sull'indebito utilizzo di carte di credito: interpretata dalla Corte come applicabile quando vi è materiale disponibilità delle tessere o dei dati senza violazione dei sistemi informatici; distinta dalla frode informatica (art. 640 ter).

  • art. 640 ter c.p.

    Frode informatica: la Corte ha ritenuto non applicabile questa fattispecie perché non era dimostrata la violazione di sistemi informatici.

  • art. 648 c.p.

    Ricettazione: la Corte ha ritenuto compatibile il concorso tra ricettazione (ricezione di carte provento di delitto) e indebito utilizzo se le condotte sono autonome e temporaneamente separate.

  • art. 12, D.L. 3 maggio 1991 n.143 (convertito nella L. 5 luglio 1991 n.197)

    Richiamata nella giurisprudenza citata per distinguere la ricezione di documenti di provenienza illecita in caso di diversa natura dell'illecito di provenienza.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando tali criteri e la tardività/strumentalità della confessione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente alla Cassazione, dichiarando inammissibili i ricorsi, di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La violazione delle cause di incompatibilità del giudice previste dall'art. 34 c.p.p. non determina automaticamente la nullità della sentenza: tale inosservanza va esperita, se rilevata, come motivo di ricusazione (art. 37 c.p.p.) e non come motivo di nullità in Cassazione.
  • La trattazione congiunta delle posizioni di imputati giudicati con rito abbreviato e di imputati processati con rito ordinario non costituisce di per sé causa di nullità o di incompatibilità, purché il giudice rispetti e distingua i diversi regimi probatori al momento della decisione.
  • La qualificazione tra indebito utilizzo di carte di credito (art. 493 ter) e frode informatica (art. 640 ter) dipende dagli elementi fattuali: laddove emerga la materiale disponibilità di carte o dati già trafugati senza violazione di sistemi informatici, prevale la fattispecie di indebito utilizzo.
  • Il concorso tra reati come la ricettazione (art. 648 c.p.) e l'indebito utilizzo di carte di credito è possibile quando si tratta di condotte distinte e temporalmente separate (es. acquisizione/ricettazione delle carte e successivo uso indebito).
  • La valutazione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena è rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria. La confessione tardiva e strumentale può non giustificare attenuanti.
  • I rilievi di merito sulla valutazione delle prove sono difficilmente sindacabili in Cassazione quando la Corte d'appello abbia fornito argomentazioni coerenti e ancorate ai dati processuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.