Sentenza del 25/06/2018 n. 2894 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione- Cartella di pagamento - Motivazione per relationem - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente lamentava che la cartella di pagamento fosse priva di un'adeguata motivazione. In particolare, contestava l'eventuale motivazione per relationem, ritenendo necessario che la cartella richiamasse uno specifico e precedente atto di accertamento oppure spiegasse, anche sinteticamente, l'origine e i presupposti della pretesa fiscale.
La decisione
La sentenza ha affermato che la motivazione per relationem della cartella è legittima soltanto se viene indicato il precedente atto di accertamento al quale la cartella rinvia. Se tale atto manca, la cartella deve contenere una motivazione, anche sintetica, della pretesa fiscale. La violazione dell'obbligo motivazionale non determina una semplice illegittimità, ma comporta la nullità della cartella. Pertanto, il contribuente risulta vittorioso qualora la cartella non contenga né il riferimento a un precedente atto conoscibile né una motivazione autonoma sufficiente.
Norme richiamate
Obbligo di motivazione degli atti tributari e delle cartelle di pagamento
La cartella di pagamento deve recare il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, una motivazione, anche sintetica, della pretesa fiscale.
La motivazione per relationem è ammissibile quando la cartella richiama un precedente atto di accertamento adeguatamente individuato e conoscibile dal contribuente. In assenza di tale atto, la cartella deve spiegare autonomamente, seppur sinteticamente, la ragione della pretesa.
Conseguenze della violazione dell'obbligo motivazionale
La violazione del predetto obbligo motivazionale non comporta la mera illegittimità della cartella, bensì la nullità.
La carenza assoluta o sostanziale di motivazione incide sulla validità dell'atto e ne determina la nullità, poiché impedisce al contribuente di comprendere la pretesa e di predisporre adeguatamente la propria difesa.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento può motivare la pretesa mediante rinvio a un precedente atto, ma tale atto deve essere specificamente indicato e deve essere conoscibile dal contribuente.
- Se non esiste un precedente atto di accertamento, la cartella deve contenere almeno una spiegazione sintetica dei presupposti della pretesa, del tributo richiesto e del relativo calcolo.
- Una motivazione meramente apparente o del tutto assente non costituisce un semplice vizio formale: può determinare la nullità della cartella.
- Nel valutare la validità di una cartella occorre verificare se il contribuente sia stato concretamente posto in condizione di comprendere l'origine e le ragioni del debito fiscale e di contestarlo efficacemente.
- La contestazione deve distinguere tra una motivazione sintetica ma comprensibile, normalmente sufficiente, e una motivazione inesistente o priva di un valido rinvio, che può comportare la nullità dell'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 giu 2018Sentenza del 25/06/2018 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 25 giu 2018Sentenza del 25/06/2018 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 25 giu 2018Sentenza del 25/06/2018 n. 79 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 25 giu 2018Sentenza del 25/06/2018 n. 222 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 25 giu 2018Sentenza del 25/06/2018 n. 224 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 25 giu 2018Sentenza del 25/06/2018 n. 227 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →