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Direttiva 2006/34

Direttiva 2006/34/CE della Commissione, del 21 marzo 2006 , modifica l’allegato della direttiva 2001/15/CE per quanto concerne l’inclusione di alcune sostanze (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/34/CE della Commissione aggiorna l’allegato della direttiva 2001/15/CE, ampliando l’elenco delle sostanze che possono essere impiegate a fini nutrizionali specifici nei prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare. L’aggiornamento recepisce valutazioni scientifiche favorevoli dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e sostituisce la voce "acido folico" con "folato" per includere ulteriori forme di folato. Gli Stati membri devono adeguare le proprie disposizioni entro il 31 dicembre 2006.

Modifica l’allegato della direttiva 2001/15/CE includendo nuove forme di folato e alcuni sali/composti di magnesio e ferro utilizzabili in prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire la modifica nell’ordinamento interno entro il 31 dicembre 2006. Riguarda i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare disciplinati dalla direttiva 89/398/CEE e, in particolare, le sostanze vitaminiche e minerali che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare. L’intervento incide sull’allegato della direttiva 2001/15/CE e, quindi, sulla lista delle sostanze ammissibili per la fabbricazione di tali alimenti.

Modifica dell’allegato della direttiva 2001/15/CE per l’inclusione di alcune sostanze

La direttiva 2006/34/CE della Commissione interviene in modo puntuale sulla disciplina delle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare. Il provvedimento recepisce valutazioni scientifiche favorevoli dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e aggiorna l’elenco delle sostanze ammesse nell’allegato della direttiva 2001/15/CE.

Contesto e finalità

La direttiva 2001/15/CE individua categorie di sostanze e, per ciascuna, le sostanze chimiche utilizzabili nella fabbricazione di alimenti destinati ad un’alimentazione particolare. La presente direttiva nasce dall’esigenza di includere nell’allegato le sostanze che hanno ricevuto una valutazione scientifica favorevole e di adeguare la voce relativa all’acido folico per tener conto di ulteriori forme di folato.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda gli Stati membri, chiamati a recepire la modifica nell’ordinamento interno entro il 31 dicembre 2006. Sul piano materiale, incide sui prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare disciplinati dalla direttiva 89/398/CEE e, in particolare, sulle sostanze vitaminiche e minerali che possono essere impiegate a fini nutrizionali specifici.

Modifiche all’allegato della direttiva 2001/15/CE

L’articolo 1 rinvia all’allegato della direttiva 2006/34/CE, che modifica l’allegato della direttiva 2001/15/CE nei seguenti termini:

  • nella categoria 1, "Vitamine", la voce "ACIDO FOLICO" è sostituita da "FOLATO";
  • sotto la voce "FOLATO" è inserita la sostanza "L-metilfolato di calcio";
  • nella categoria 2, "Minerali", sotto la voce "MAGNESIO" è aggiunta "L-aspartato di magnesio";
  • nella categoria 2, sotto la voce "FERRO" è aggiunto "ferro bisglicinato".

L’effetto pratico è l’ampliamento delle sostanze ammissibili per la produzione di alimenti destinati ad un’alimentazione particolare, nel rispetto delle condizioni d’uso riportate nella tabella allegata. Le indicazioni dell’allegato mostrano la distinzione tra le varie destinazioni d’uso, con riferimenti ai "Tutti gli FPNU" e ai "FSMP" secondo le caselle contrassegnate.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2 contiene il nucleo degli obblighi di risultato posti a carico degli Stati membri. Essi devono:

  • adottare entro il 31 dicembre 2006 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza tra tali misure e la direttiva;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità solo quanto alle forme e ai mezzi del recepimento, in linea con la natura dell’atto. È inoltre previsto che le disposizioni nazionali di attuazione contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta nazionale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Rilievi operativi per i professionisti

Per gli operatori del settore alimentare e per i professionisti che assistono imprese e autorità nazionali, il dato rilevante è l’aggiornamento della lista positiva delle sostanze utilizzabili in alimenti per particolari fini nutrizionali. La modifica riguarda direttamente la conformità delle formulazioni e della documentazione tecnica dei prodotti, oltre agli adempimenti nazionali di recepimento e di aggiornamento delle norme interne richiamate dalla direttiva 2001/15/CE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato della direttiva 2001/15/CE

L’articolo 1 dispone che l’allegato della direttiva 2001/15/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2006/34/CE, con effetto sull’elenco delle sostanze utilizzabili nei prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare.

Inclusione di nuove sostanze vitaminiche e minerali

Nell’allegato vengono inserite nuove voci: nella categoria "Vitamine" la voce "ACIDO FOLICO" è sostituita da "FOLATO" e viene aggiunta la sostanza "L-metilfolato di calcio"; nella categoria "Minerali" sono aggiunte "L-aspartato di magnesio" sotto "MAGNESIO" e "ferro bisglicinato" sotto "FERRO".

Condizioni d’uso delle nuove sostanze

Le nuove sostanze risultano autorizzate nelle condizioni indicate in tabella per i "Tutti gli FPNU" e/o per i "FSMP" secondo le rispettive caselle marcate nell’allegato. La direttiva modifica dunque non solo l’elenco delle sostanze, ma anche il perimetro delle relative condizioni d’impiego.

Termine di recepimento e obblighi di comunicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro il 31 dicembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza, nonché il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno in materia.

Rinvio formale alla direttiva

Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva 2006/34/CE oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentaresicurezza alimentarenutrizionearmonizzazione tecnica

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