Direttiva 2006/33
Direttiva 2006/33/CE della Commissione, del 20 marzo 2006 , che modifica la direttiva 95/45/CE per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la direttiva 95/45/CE introducendo nuove specifiche di purezza per due coloranti alimentari: giallo tramonto FCF (E 110) e biossido di titanio (E 171). Le modifiche mirano soprattutto a ridurre il rischio di impurità pericolose, in particolare il Sudan I per l’E 110, e a rivedere i parametri tecnici e i limiti per i metalli pesanti e altre sostanze. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 10 aprile 2007.
Modifica dei requisiti di purezza per i coloranti alimentari giallo tramonto FCF (E 110) e biossido di titanio (E 171) contenuti nella direttiva 95/45/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche ai requisiti di purezza dei coloranti alimentari autorizzati dalla direttiva 94/36/CE e disciplinati dalla direttiva 95/45/CE. Incide sui fabbricanti e sugli operatori del settore alimentare e degli integratori alimentari che utilizzano il colorante E 110 e il biossido di titanio E 171, in particolare per quanto riguarda specifiche di purezza, impurità ammesse e parametri analitici. Non contiene esclusioni territoriali particolari; è testo rilevante ai fini del SEE.
Modifica dei requisiti di purezza per E 110 ed E 171
La direttiva 2006/33/CE della Commissione modifica la direttiva 95/45/CE sui requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti destinate all’uso alimentare. L’intervento si fonda sulla direttiva 89/107/CEE sugli additivi alimentari e tiene conto del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché delle specifiche del Codex alimentarius e del programma FAO/OMS di sostituzione del test dei metalli pesanti.
Finalità e motivazioni
La revisione risponde a esigenze di sicurezza e di allineamento tecnico. Per il giallo tramonto FCF (E 110), la Commissione evidenzia il rischio di contaminazione con Sudan I, sostanza vietata e indesiderabile nei prodotti alimentari; per tale motivo il limite viene fissato sotto la soglia di rilevazione, pari a 0,5 mg/kg. Per il biossido di titanio (E 171), la disciplina viene aggiornata per riflettere le diverse forme cristalline, in particolare anatasio e rutilo, e le relative esigenze tecnologiche nei prodotti alimentari e nei rivestimenti sottili per compresse di integratori alimentari.
Ambito di applicazione
La direttiva interviene sulla disciplina comunitaria dei coloranti alimentari autorizzati dalla direttiva 94/36/CE e sui criteri di purezza stabiliti dalla direttiva 95/45/CE. Le modifiche riguardano i produttori e gli operatori che immettono sul mercato o impiegano i coloranti E 110 ed E 171, oltre alle autorità nazionali chiamate a recepire e applicare le nuove specifiche nei rispettivi ordinamenti.
Obblighi e contenuto tecnico delle modifiche
L’articolo 1 sostituisce l’allegato della direttiva 95/45/CE secondo il testo allegato alla nuova direttiva. Ciò comporta una riscrittura delle schede tecniche dei due coloranti, con effetti diretti sulle specifiche che gli operatori devono rispettare.
Giallo tramonto FCF (E 110)
La definizione del colorante resta incentrata sul sale bisodico del 2-idrossi-1-(4-solfonatofenilazo)naftalen-6-solfonato, con ammesse anche le forme di sale di calcio e di potassio. Sono mantenuti il colore rosso-arancione, la classificazione tra i coloranti monoazoici, il numero Colour Index 15985 e il numero EINECS 220-491-7.
I principali limiti di purezza includono:
- sostanze insolubili in acqua: non più di 0,2 %;
- coloranti accessori: non più di 5,0 %;
- 1-(fenilazo)-2-naftalenolo (Sudan I): non più di 0,5 mg/kg;
- composti organici diversi dai coloranti: totale non superiore a 0,5 %;
- ammine primarie aromatiche non solfonate: non più di 0,01 % calcolate come anilina;
- sostanze estraibili in etere: non più di 0,2 % in condizioni di neutralità.
Sono inoltre fissati nuovi limiti per i metalli pesanti:
- arsenico: non più di 3 mg/kg;
- piombo: non più di 2 mg/kg;
- mercurio: non più di 1 mg/kg;
- cadmio: non più di 1 mg/kg.
Biossido di titanio (E 171)
La definizione viene aggiornata per indicare che il biossido di titanio è costituito essenzialmente da anatasio puro, eventualmente ricoperto da piccole quantità di allumina e/o silice per migliorare le proprietà tecnologiche. La norma riflette la possibilità di impiego delle forme cristalline richiamate nei considerando, incluse quelle ritenute sicure dall’EFSA.
I limiti di purezza e contaminazione prevedono:
- perdita all’essiccamento: non più di 0,5 % (3 ore a 105 °C);
- perdita alla combustione: non più di 1,0 % in assenza di prodotti volatili (a 800 °C);
- ossido di alluminio e/o anidride silicica: totale non superiore a 2,0 %;
- sostanze solubili in HCl 0,5 N: non più di 0,5 % in assenza di allumina e silice, e non più di 1,5 % per prodotti contenenti allumina e/o silice;
- sostanze solubili in acqua: non più di 0,5 %.
Sono inoltre previsti limiti per elementi specifici:
- cadmio: non più di 1 mg/kg;
- antimonio: non più di 50 mg/kg dopo dissoluzione completa;
- arsenico: non più di 3 mg/kg dopo dissoluzione completa;
- piombo: non più di 10 mg/kg dopo dissoluzione completa;
- mercurio: non più di 1 mg/kg dopo dissoluzione completa;
- zinco: non più di 50 mg/kg dopo dissoluzione completa.
Recepimento, comunicazioni e decorrenza
L’articolo 2 impone agli Stati membri di porre in vigore entro il 10 aprile 2007 le misure nazionali necessarie. Gli Stati devono comunicare immediatamente tali misure alla Commissione e trasmettere una tabella di corrispondenza tra norme nazionali e direttiva. È lasciata agli Stati membri la scelta delle modalità di riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali di recepimento.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 95/45/CE
L’articolo 1 dispone che l’allegato della direttiva 95/45/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2006/33/CE, che riscrive le specifiche di purezza per E 110 ed E 171.
Giallo tramonto FCF (E 110): nuove specifiche di purezza
L’allegato sostituisce il testo relativo all’E 110, confermando la definizione del colorante e introducendo un limite specifico per il Sudan I non superiore a 0,5 mg/kg. Sono inoltre aggiornati i limiti per sostanze insolubili in acqua, coloranti accessori, composti organici diversi dai coloranti, ammine primarie aromatiche non solfonate, sostanze estraibili in etere e metalli pesanti: arsenico 3 mg/kg, piombo 2 mg/kg, mercurio 1 mg/kg, cadmio 1 mg/kg.
Biossido di titanio (E 171): revisione della definizione e dei limiti
L’allegato sostituisce il testo relativo all’E 171, precisando che il biossido di titanio è costituito essenzialmente da anatasio puro e può essere ricoperto da piccole quantità di allumina e/o silice; sono ammessi anche usi tecnologici in forma cristallina rutilo, alla luce della valutazione EFSA richiamata nei considerando. Sono fissati nuovi limiti per perdita all’essiccamento, perdita alla combustione, ossido di alluminio e/o anidride silicica, sostanze solubili in HCl 0,5 N, sostanze solubili in acqua e metalli/elementi: cadmio 1 mg/kg, antimonio 50 mg/kg, arsenico 3 mg/kg, piombo 10 mg/kg, mercurio 1 mg/kg, zinco 50 mg/kg.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare entro il 10 aprile 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione, trasmettendo anche una tabella di corrispondenza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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