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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17050/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in cassazione impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame di Firenze che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il difensore contestava: 1) omissione o difetto di motivazione nella valutazione della consulenza tecnica della difesa (calcolo delle ore lavoro e delle maestranze) e, conseguentemente, della gravità indiziaria; 2) omissione di valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato e mancata considerazione dell'assenza di attualità del pericolo di reiterazione, essendo i fatti commessi nel 2019.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il giudice dell'appello cautelare avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria, avendo valutato anche la consulenza del P.M. che sosteneva l'inattendibilità della contabilità formale e valorizzato la confessione di un terzo (Cicala) sull'intestazione fittizia. Sulle esigenze cautelari la Corte ha confermato che il tribunale ha adeguatamente riscontrato l'attualità del pericolo di reiterazione in ragione della lunga durata, della professionalità della condotta e della ripartizione dei ruoli nel gruppo criminale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.), con rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Individua il motivo di ricorso relativo a violazione di legge e difetto di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato in sede di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti cautelari.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla motivazione; la Corte verifica che il giudice di merito abbia esposto adeguatamente le ragioni della decisione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Criteri di valutazione della consistenza degli elementi indizianti; la Corte sottolinea che il provvedimento cautelare si fonda su indizi e non su prove e ne valuta la congruenza logica.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito dei motivi di cassazione attinenti alla motivazione; la Corte verifica che non vi sia difetto motivazionale rilevante.

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Tratta il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione quale presupposto per le misure cautelari personali. La Corte precisa che l'attualità non richiede l'imminenza di nuove opportunità delittuose ma una prognosi fondata su elementi concreti che indichino continuità ed effettività del pericolo di reiterazione.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    legge 16 aprile 2015, n. 47

    Ha reso esplicito nel testo dell'art. 274 cod. proc. pen. il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione, requisito che la giurisprudenza considerava comunque implicito.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma collegata alla fattispecie oggetto di indagine; la dichiarazione del soggetto coinvolto (Cicala) relativa all'intestazione fittizia è stata valorizzata dal giudice come elemento indiziario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto; applicata dalla Corte a carico dell'imputato.

Massime di principio

  • In cassazione avverso provvedimenti cautelari la verifica è limitata all'adeguatezza della motivazione del giudice di merito: la Corte non procede a una rinnovata valutazione di merito degli elementi probatori ma controlla la congruenza logico-giuridica della motivazione.
  • La gravità indiziaria può essere confermata anche valorizzando consulenze del P.M. e dichiarazioni di terzi che confermino la ricostruzione accusatoria; la mancata accettazione della consulenza di parte deve risultare chiaramente motivata dal giudice per essere censurabile.
  • Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione richiede una prognosi basata su elementi concreti (modalità della condotta, durata, professionalità e ripartizione dei ruoli), non la sola vicinanza temporale dei fatti: il tempo trascorso non annulla automaticamente la possibilità di misura cautelare se sussistono indici di continuità e pericolosità.
  • Le contestazioni sulla mancata valutazione di specifici documenti o dichiarazioni da parte del giudice del riesame sono rilevanti solo se si dimostra che l'omissione ha inciso sul giudizio di gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari in modo illogico o arbitrario.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione relativo a misure cautelari, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

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