Ordinanza n. 6156/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la correzione della sentenza n. 4022 del 2026, pronunciata da questa Sezione sui ricorsi nn. 5047 e 5048 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 4022 del 20 maggio 2026, limitatamente all’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese giudiziali
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il difensore delle parti appellanti, dichiaratosi antistatario nel giudizio definito dalla sentenza n. 4022 del 2026, ha chiesto la correzione della sentenza per omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese di lite in suo favore. La richiesta è stata proposta mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza, ritenendo che l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese giudiziali costituisca errore materiale correggibile mediante l’apposito procedimento. Ha rilevato inoltre la legittimazione del difensore a proporre l’istanza, poiché nel giudizio aveva formulato una specifica richiesta di distrazione e si era dichiarato antistatario. Ha quindi ordinato alla Segreteria di annotare la correzione e di integrare il dispositivo della sentenza n. 4022 del 2026, precisando che la condanna delle parti appellate alla rifusione delle spese in favore degli appellanti, liquidate in 4.000 euro per ciascun giudizio oltre accessori, è disposta con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 86, comma 3, c.p.a.
La disposizione costituisce la base per l’annotazione della correzione nel testo della sentenza da parte della Segreteria.
Cass., SS.UU. civili, ordinanza 27 novembre 2019, n. 31033
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese giudiziali, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta
L’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali; il difensore che abbia formulato la richiesta nel giudizio è legittimato a proporre l’istanza.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia su una specifica istanza di distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario è emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali.
- Il difensore che nel giudizio abbia chiesto espressamente la distrazione delle spese e si sia dichiarato antistatario è legittimato a proporre l’istanza di correzione della sentenza che abbia omesso di pronunciarsi su tale richiesta.
- La correzione può essere disposta integrando il dispositivo della sentenza con la precisazione che la condanna alle spese è distratta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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