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Ordinanza

Ordinanza n. 1737/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 149/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. V, che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego regionale di finanziamento disposto con deliberazione della Giunta regionale n. XII/5337 del 17 novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune richiedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il diniego regionale dell'istanza di finanziamento presentata da un Comune per interventi da realizzare presso un sito privato interessato dall'abbandono di rifiuti. L'appello cautelare è stato proposto contro l'ordinanza del TAR che aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo emerge, quale profilo rilevante, che l'art. 17-bis, comma 6, della legge regionale Lombardia n. 26 del 2003 prevede espressamente il finanziamento regionale dei progetti predisposti dai Comuni in presenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica derivanti da rischi o fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione dei rifiuti cessate, non autorizzate o comunque non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, quando sia necessario un intervento ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000. Il provvedimento non espone ulteriori specifici motivi di censura dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR Lombardia, ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito in primo grado, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la questione richiedesse un approfondimento nel merito per una celere definizione delle questioni prospettate; non ha quindi disposto la sospensione o l'annullamento immediato del diniego regionale, ma ha individuato nella rapida trattazione del merito la misura cautelare adeguata. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando la controversia richiede un approfondimento nel merito, di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito in primo grado.

  • art. 17-bis, comma 6, legge regionale Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26

    in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione dei rifiuti cessate, non autorizzate o comunque non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, che comportano un intervento ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000

    Prevede il finanziamento regionale dei progetti di intervento predisposti dai Comuni interessati nelle situazioni descritte dalla disposizione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

  • art. 50, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    È richiamato quale base normativa dell'intervento comunale in presenza delle emergenze sanitarie o di igiene pubblica considerate dalla disciplina regionale.

Massime di principio

  • Quando, in sede di appello cautelare, la controversia presenta questioni che richiedono un approfondimento incompatibile con una compiuta definizione nella fase cautelare, le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate disponendo, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la sollecita fissazione dell'udienza di merito in primo grado.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. può avere contenuto meramente propulsivo: la riforma dell'ordinanza di rigetto non comporta necessariamente la sospensione dell'atto impugnato, ma può limitarsi ad assicurare la celere trattazione della causa nel merito.
  • La previsione regionale del finanziamento dei progetti comunali relativi a emergenze sanitarie o di igiene pubblica connesse all'inquinamento derivante dalla gestione dei rifiuti costituisce una questione rilevante nella valutazione cautelare del diniego di finanziamento e richiede, ove controversa, un approfondimento nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiAmbienteContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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