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Sentenza

Sentenza n. 3/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima), n. 4056/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 4056/2024, che aveva respinto il ricorso contro gli atti della gara telematica per la fornitura di monitor multiparametrici e centrale di monitoraggio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava gli esiti della gara, articolata in due lotti e aggiudicata con il criterio del maggior ribasso percentuale. Con il primo motivo deduceva l’illegittima ammissione e aggiudicazione dell’offerta economica di Ultramed, che in un campo della piattaforma MEPA aveva indicato un ribasso del 100%, mentre nella scheda tecnica economica sottoscritta aveva indicato un ribasso del 36,45% e un importo di € 114.400,00. Secondo Formedical, la stazione appaltante avrebbe illegittimamente attivato il soccorso istruttorio, modificando l’offerta economica e violando gli artt. 48, 50, 54, 58, 101 e 108 del d.lgs. 36/2023, nonché i principi di immodificabilità dell’offerta, par condicio, autoresponsabilità, imparzialità e trasparenza; contestava inoltre la successiva rettifica dell’importo da € 114.390,00 a € 114.400,00. Con il secondo motivo, proposto anche mediante motivi aggiunti dopo l’accesso agli atti, deduceva la non conformità dell’offerta tecnica di Ultramed alle prescrizioni minime del capitolato, sostenendo che la centrale di monitoraggio, limitata alla visualizzazione di otto forme d’onda ECG, non avrebbe garantito la visualizzazione, il richiamo e la memorizzazione completa dei dati relativi alle dodici derivazioni ECG, né la memorizzazione dei dati e degli allarmi per tutti i posti letto nei termini richiesti. In appello Formedical produceva una relazione tecnica e chiedeva una verificazione ex art. 66 c.p.a., oltre all’annullamento degli atti, all’aggiudicazione del lotto 1 e al subentro nel contratto, previa declaratoria di inefficacia.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittimo il ricorso al soccorso istruttorio procedimentale ex art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023, poiché l’indicazione del ribasso del 100% costituiva un errore materiale immediatamente riconoscibile e superabile mediante la documentazione già presentata in gara, senza ricorso a elementi esterni e senza modifica sostanziale dell’offerta. La scheda tecnica economica sottoscritta riportava infatti in modo univoco il ribasso del 36,45% e l’importo di € 114.400,00; il ribasso del 100% avrebbe comportato un utile pari a zero ed era frontalmente discordante dagli altri dati dell’offerta. La correzione ha quindi consentito di ricostruire l’effettiva volontà negoziale, senza alterare la par condicio. Anche la differenza di € 10 tra l’importo matematicamente risultante dal ribasso percentuale e quello indicato è stata ritenuta irrilevante: derivava dall’arrotondamento del ribasso alla seconda cifra decimale, non incideva sulla graduatoria e non comportava alcuna manipolazione sostanziale dell’offerta. Quanto al secondo motivo, il Collegio ne ha rilevato la sostanziale riproposizione delle doglianze di primo grado, senza specifica critica alla motivazione del TAR, con conseguente collocazione al limite dell’ammissibilità ex art. 101, comma 1, c.p.a. La relazione tecnica prodotta soltanto in appello è stata dichiarata inutilizzabile per il divieto di nova ex art. 104, comma 2, c.p.a.; non ricorrevano eccezioni giustificate dalla forma semplificata della sentenza, poiché il TAR aveva avvisato le parti della possibile definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a. e l’appellante, già in possesso della documentazione tecnica, non aveva manifestato l’esigenza di ulteriori produzioni. È stata respinta anche la richiesta di verificazione, non necessaria per decidere la controversia e volta, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione tecnica dell’offerta. Nel merito, il capitolato distingueva i requisiti dei monitor da quelli della centrale di monitoraggio e non imponeva a quest’ultima la visualizzazione contemporanea e continua di tutte le dodici forme d’onda ECG. La documentazione tecnica attestava inoltre la possibilità di approfondire i dati del singolo paziente e la memorizzazione dei dati, tracciati e allarmi per 144 ore, nonché dei trend per 72 ore. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in € 5.000,00, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

    Il soccorso istruttorio procedimentale consente di chiedere chiarimenti o spiegazioni sull’offerta per ricostruire l’effettiva volontà negoziale e superare ambiguità o errori evidenti, ma non permette correzioni, integrazioni o modifiche dell’offerta. È legittimo quando l’errore è immediatamente riconoscibile ed emendabile sulla base della documentazione già presentata in gara.

  • art. 6 l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio esprime una direttiva antiformalistica dell’azione amministrativa, volta a evitare che formalità non sostanziali producano un pregiudizio alla qualità delle offerte, nel rispetto della par condicio.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    Vieta la produzione in appello di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo le eccezioni previste dalla norma; la relazione tecnica prodotta per la prima volta in appello è stata pertanto dichiarata inammissibile.

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    Impone all’appello di contenere specifiche censure contro i capi della sentenza gravata; la mera riproposizione delle tesi di primo grado, senza effettiva confutazione della motivazione, è inidonea a fondare l’impugnazione.

  • art. 66 c.p.a.

    La verificazione non è necessaria quando le questioni tecniche possono essere risolte sulla base della lex specialis e della documentazione di gara e la richiesta mira a ottenere una nuova valutazione del merito dell’offerta tecnica.

  • art. 60 c.p.a.

    La definizione del giudizio con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare è legittima quando il giudice avvisa le parti e queste hanno la possibilità di esercitare le proprie facoltà difensive.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    La gara era aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, mediante il maggior ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta.

Massime di principio

  • Il soccorso istruttorio procedimentale sull’offerta economica è legittimo quando serve esclusivamente a chiarire o rettificare un errore materiale immediatamente riconoscibile, desumibile dalla documentazione già presentata in gara e correggibile senza ricorrere a elementi esterni né alterare la volontà negoziale dell’offerente; è invece vietato quando comporta integrazione, sostituzione o modifica sostanziale dell’offerta.
  • L’indicazione di un ribasso manifestamente incompatibile con l’economia dell’offerta, come un ribasso del 100% che azzeri l’utile, può costituire errore materiale riconoscibile se risulta frontalmente contraddetta da altri dati univoci contenuti nella medesima offerta, quali una scheda economica sottoscritta con l’importo effettivamente proposto.
  • Una modesta divergenza tra l’importo risultante dall’applicazione matematica del ribasso percentuale e l’importo assoluto indicato nell’offerta non determina l’esclusione quando sia riconducibile a un arrotondamento, non incida sulla graduatoria e non renda incerta la volontà negoziale dell’offerente.
  • In appello amministrativo non è sufficiente riproporre le tesi già dedotte in primo grado: l’appellante deve formulare specifiche censure capaci di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; una relazione tecnica prodotta per la prima volta in appello non può colmare tale carenza, in ragione del divieto di nova.
  • L’interpretazione della lex specialis deve privilegiare il dato letterale e non può estendere i requisiti tecnici oltre quanto espressamente previsto; non è quindi possibile desumere dal requisito di visualizzazione dei parametri e delle forme d’onda dei monitor l’obbligo di visualizzare contemporaneamente tutte le dodici derivazioni ECG, se tale prescrizione non è stabilita dal capitolato.
  • La verificazione non è necessaria quando la controversia può essere decisa mediante l’interpretazione della lex specialis e il confronto con la documentazione tecnica dell’offerta, senza svolgere una nuova valutazione tecnica del merito dell’offerta stessa.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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