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Ordinanza

Ordinanza n. 421/2026 - Milano, Sezione 1

per l’impugnativa, previo annullamento e/o disapplicazione : -della nota a firma del Rup 16 5 2024 prot 3415/2024/MM indirizzata allo Studio Legale Nilo e ricevuta in pari data via pec avente a oggetto: “Richiesta di adeguamento prezzi del contratto Aria per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali Riscontro pec del 13 05 2024” ; -e ove occorra delle precedenti note del 04 12 2023 e del 13 03 2024 ; -e inoltre del contratto - art 6 comma 4 nei limiti e nell’interesse della presente vicenda; e ove occorra di ogni nota e/o comunicazione a essa connessa, ivi compresa nei limiti dell’interesse della ricorrente del parere Anac n 14/2024;

Giustizia amministrativa202402059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del RUP di rigetto o mancato accoglimento della richiesta di adeguamento dei prezzi del contratto per la gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali, nonché atti connessi e clausola contrattuale relativa alla revisione dei prezzi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il consorzio ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento e/o la disapplicazione, la nota del RUP del 16 maggio 2024 relativa alla richiesta di adeguamento dei prezzi del contratto stipulato per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, nonché, ove occorrenti, precedenti note, la clausola contrattuale concernente l'adeguamento dei prezzi e gli atti connessi, incluso il parere ANAC n. 14/2024. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR, ritenendo necessari aggiornamenti sulla vicenda e sulla persistenza dell'interesse alla decisione, ha disposto che il ricorrente dichiari motivatamente se permanga l'interesse al giudizio, riferisca sui fatti e sugli atti sopravvenuti e indichi l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto alla Fondazione resistente chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, sugli eventuali provvedimenti o atti sopravvenuti e su ogni elemento idoneo a incidere sulla permanenza dell'interesse o sull'esito del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della nota del RUP, degli atti connessi, della clausola contrattuale o del parere ANAC. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli articoli 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. Entrambe le parti devono depositare, entro il 6 maggio 2026 e tramite PAT, le informazioni e la documentazione richieste. Il ricorrente deve precisare la permanenza dell'interesse alla decisione, aggiornare la situazione di fatto e di diritto e indicare l'eventuale necessità di istruttoria; la Fondazione deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati. L'ordinanza avverte che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., poiché il comportamento processuale può manifestare in modo implicito ma inequivoco il disinteresse attuale alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori necessari alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito dei poteri istruttori esercitati dal giudice.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato sia per gli incombenti disposti sia quale base per la possibile improcedibilità in caso di mancata dichiarazione sulla permanenza dell'interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato quale norma processuale applicabile all'ordinanza.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Indicato, insieme all'art. 84, comma 4, c.p.a., quale fondamento della possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di inerzia della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, la mancata ottemperanza entro il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di calendarizzare la causa nel merito, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori diretti ad accertare fatti e atti sopravvenuti, la situazione attuale della controversia e l'effettiva permanenza dell'interesse alla decisione.
  • La dichiarazione sulla permanenza dell'interesse alla decisione costituisce un adempimento processuale rilevante: l'inerzia della parte previamente compulsata può assumere valore decisivo ai fini della valutazione dell'interesse attuale, senza necessità di una dichiarazione espressa di rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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