Sentenza n. 1896/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Catania per il pagamento di € 68.999,52, oltre spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 2785/2025, emesso dal Tribunale di Catania il 1° ottobre 2025 nei confronti del Comune di Catania, notificato all'amministrazione il 26 novembre 2025 e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 25 novembre 2025. Il decreto ingiungeva il pagamento di € 68.999,52, oltre a € 406,50 per esborsi, € 2.242,00 per onorari, spese generali, IVA e CPA. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Comune. Il TAR ha verificato preliminarmente che il ricorso, notificato l'8 aprile 2026, era stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il decreto ingiuntivo era definitivamente esecutivo, che il termine dilatorio di centoventi giorni era decorso al momento della proposizione del ricorso e che non risultava l'adempimento del Comune. Ha quindi ordinato all'amministrazione di dare piena esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il Segretario generale del Comune di Catania, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni e di comunicare tempestivamente il proprio insediamento alla segreteria della Sezione. Il Comune è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il termine dilatorio deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive contro le pubbliche amministrazioni.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il provvedimento sia definitivamente esecutivo, l'amministrazione non abbia adempiuto e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Accertati il titolo esecutivo, la sua notifica all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice amministrativo deve ordinare l'integrale esecuzione del decreto ingiuntivo entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche in un organo dell'amministrazione inadempiente, affinché provveda in via sostitutiva entro un termine ulteriore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1428/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1431/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1432/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1433/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →