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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29589/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva convalidato l'arresto provvisorio a fini estradizionali ma aveva poi disposto l'immediata liberazione dell'estradanda per assenza di pericolo di fuga. Il ricorso censura la valutazione esclusivamente basata sul "radicamento" in Italia (permesso di soggiorno dal 2010, matrimonio nel 2012 e due figli) e sostiene che sussistano concreti indici di pericolo di fuga: l'estradanda si era allontanata dal Brasile (paese in cui è stata condannata per omicidio), è stata rintracciata in Calabria a grande distanza dalla sua residenza di Varese pochi giorni dopo l'emissione del mandato di arresto internazionale, e la gravità del reato e la pena inflitta aumentano il rischio di sottrarsi all'esecuzione della pena. Inoltre si lamenta la mancata valutazione di misure cautelari alternative idonee a garantire l'esecuzione dell'estradizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione (art.125, comma 3 c.p.p.) e per violazione di legge quanto alla valutazione del pericolo di fuga. Ha ricordato che, nella procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga va valutato con i criteri dell'art.274, comma 1, lett. b) c.p.p., tenendo conto di indici concreti e ravvicinati nel tempo e non richiedendo necessariamente condotte materiali di fuga ma elementi prognostici. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio, indicando la necessità di valutare compiutamente tutti gli elementi e, se del caso, di adottare un provvedimento restrittivo valido e operativo.

Norme richiamate

  • art. 716 cod. proc. pen.

    Evidenziato come il pericolo di fuga sia presupposto richiesto per l'arresto provvisorio a fini estradizionali; la Corte segnala che la mera esistenza di un radicamento non esclude automaticamente tale pericolo.

  • art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Criterio normativo richiamato per valutare il pericolo di fuga nell'ambito dell'estradizione passiva: la valutazione deve essere prognostica e basata su indici concreti ravvicinati nel tempo che rendano prevedibile l'allontanamento.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Imposto l'obbligo di motivazione compiuta: la Corte ha ravvisato una motivazione apparente perché la decisione della Corte territoriale non ha preso in considerazione tutti gli elementi fattuali rilevanti.

  • art. 719 cod. proc. pen.

    Richiamato il limite della impugnazione per cassazione nel rito estradizionale: il ricorso ex art.719 è proponibile per violazione di legge, configurata in questo caso da carenze di motivazione e errata applicazione dei criteri di valutazione del pericolo di fuga.

Massime di principio

  • Nel procedimento di estradizione passiva il pericolo di fuga va valutato con un giudizio prognostico ancorato a indici concreti e recenti; il solo 'radicamento' nel territorio non è sufficiente a escluderlo.
  • La presenza di elementi quali l'allontanamento dal paese dove è stata commessa l'infrazione, il rapido rintraccio in luogo distante dalla residenza, la conoscenza della condanna e la gravità della pena sono indici significativi di rischio di sottrazione all'esecuzione della pena.
  • La Corte deve esaminare e motivare tutti gli elementi di fatto rilevanti (art.125, comma 3 c.p.p.); valutazioni schematiche o limitate a un solo elemento possono determinare annullamento per vizio di motivazione.
  • Prima di disporre la liberazione, il giudice deve anche considerare l'applicabilità di misure cautelari meno afflittive ma idonee a garantire l'esecuzione dell'estradizione; la mancata valutazione di tali alternative può costituire errore.
  • Il ricorso in cassazione nel rito estradizionale è ammesso per violazione di legge: la strategia difensiva e gli elementi fattuali devono essere chiaramente valutati in sede di merito, ma l'omessa o insufficiente motivazione può essere censurata in Cassazione.

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