Salta al contenuto
Parere

Parere n. 352/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Salvatore Bonanno, Giampiero Ferrara, Gerlando Fiorenza, Medelia Maria Intorre, Livio La Mattina, Giuseppe Mammina, Matteo Mondello, Francesco Mondello, Salvatore Padovano, Carmela Paternostro, Giuseppe Pizzarelli, Leonardo Pizzarelli, Sergio Scianni, Giuseppe Tufanio contro il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito) e nei confronti di tutti i soggetti, genericamente individuati, inseriti nelle II fasce delle graduatorie di circolo e di istituto di interesse, valide per il triennio 2017-2020 I. per l'annullamento: - del Decreto prot. 0000374 del 1 giugno 2017 emanato dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, avente ad oggetto la disciplina per l’aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, nella parte in cui all’art. 2, comma 1, lettera A), consente l’inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto soltanto ai soggetti in possesso di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o esami anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei titoli di abilitazione elencati nella medesima disposizione, così da non consentire loro l’inserimento nella predetta II fascia; - della nota ministeriale prot. MIUR.AOODGPER.REGISTRO.UFFICIALE(U).0025196.01-06-2017 emanata dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Reclutamento del personale docente ed educativo, avente ad oggetto la trasmissione, per la successiva pubblicazione sui siti istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, del “D.M. n. 374 del 1 giugno 2017. Aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20”; - del D.M. n. 374/2017, nella parte in cui non permette loro di partecipare alla procedura di inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto, previa disapplicazione della L. 341/1990, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e ss.mm.ii; nonché dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, recante Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e ss.mm.ii. della normativa di cui alla legge n. 107/2015 e del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e ss.mm.ii. per violazione della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, cosi come modificato dal D.lgs. del 28 gennaio 2016, n. 15; - del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, contenente “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; - dell’art. 5, rubricato “Graduatorie di circolo e di istituto” e del decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione del 13 giugno 2007, n. 131; - degli atti di approvazione delle II fasce delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, nonché dei successivi atti modificativi ed integrativi degli stessi, pubblicati negli albi dei diversi Istituti Scolastici di Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado del territorio nazionale; - dei provvedimenti di rigetto della domanda di inserimento di parte ricorrente in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, pubblicati negli albi dei diversi Istituti Scolastici di Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado del territorio nazionale; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; II. nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado - aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato nell’ambito territoriale provinciale di interesse, nella posizione e con i punti spettanti e con tutti i diritti conseguenti; III. nonché, ove occorra e comunque in via subordinata, per il risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa201701809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del D.M. n. 374/2017 e degli atti connessi, nella parte in cui limitano l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ai docenti muniti di specifica abilitazione o idoneità all’insegnamento.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

I ricorrenti hanno contestato il D.M. n. 374/2017, la relativa nota ministeriale, gli atti di approvazione delle graduatorie e i provvedimenti di rigetto delle loro domande di inserimento nella II fascia per il triennio scolastico 2017/2020. Hanno dedotto l’impossibilità oggettiva di conseguire il titolo abilitativo, la violazione della disciplina sulla formazione iniziale degli insegnanti e dell’art. 402 del d.lgs. n. 297/1994, l’eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, sviamento, illogicità e disparità di trattamento, la violazione del favor partecipationis e del principio di uguaglianza, nonché la violazione della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. n. 206/2007. Hanno chiesto anche l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di procedere al loro inserimento in graduatoria e, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance. Il Ministero ha eccepito, tra l’altro, la tardività del deposito e la mancata notifica ad almeno un controinteressato, chiedendo il rigetto nel merito e dell’istanza cautelare. Nel corso del procedimento i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa dei ricorrenti del 24 settembre 2024. La Sezione ha ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo, secondo cui la parte ricorrente può manifestare la sopravvenuta mancanza di interesse alla definizione della controversia. Non sono state quindi esaminate le eccezioni preliminari né i motivi di merito relativi alla legittimità del D.M. n. 374/2017, anche perché il Ministero aveva segnalato che la questione era stata nel frattempo definita da precedenti pronunce del Consiglio di Stato, tra cui le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018 e i successivi pareri richiamati.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione comporta, in applicazione del principio dispositivo operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la declaratoria di improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata in relazione alle modalità di deposito diretto del ricorso straordinario.

  • d.P.R. n. 1199/1971

    Il rimedio giustiziale è assoggettato al principio dispositivo, con conseguente improcedibilità quando il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato dai ricorrenti per la domanda di accertamento e condanna dell’amministrazione all’inserimento in graduatoria e, in subordine, per la domanda risarcitoria.

  • art. 2, comma 1, lettera A), D.M. n. 374/2017

    La disposizione limitava l’inserimento nella II fascia delle graduatorie ai soggetti muniti di specifica abilitazione o idoneità all’insegnamento, o di uno dei titoli indicati dalla norma.

  • art. 2, comma 416, legge n. 244/2007

    È richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti.

  • art. 402 d.lgs. n. 297/1994

    È invocato dai ricorrenti quale parametro della disciplina dell’abilitazione e dell’accesso all’insegnamento.

  • direttiva 2005/36/CE

    I ricorrenti ne hanno dedotto la violazione con riferimento al riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • d.lgs. n. 206/2007

    È richiamato quale normativa nazionale di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo, sicché la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il ricorrente dichiara espressamente la sopravvenuta carenza di interesse, il Consiglio di Stato può definire il ricorso straordinario con una pronuncia di improcedibilità senza esaminare le ulteriori eccezioni preliminari e le censure di merito.

Improcedibilità del ricorso straordinario sulle graduatorie scolastiche

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un gruppo di docenti contro il Ministero dell’istruzione e del merito, relativo al D.M. n. 374/2017 e agli atti connessi di formazione delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2017/2020.

Premesse e domanda

I ricorrenti contestavano la disciplina che consentiva l’inserimento nella II fascia delle graduatorie soltanto ai soggetti in possesso di specifica abilitazione o idoneità all’insegnamento, oppure di uno dei titoli abilitativi indicati dal decreto. Chiedevano l’annullamento degli atti impugnati, l’inserimento nelle graduatorie con il riconoscimento della posizione e del punteggio spettanti e, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance.

Motivi dedotti

Le censure riguardavano:

  • l’impossibilità oggettiva di conseguire il titolo abilitativo e la violazione della disciplina sulla formazione iniziale degli insegnanti;
  • la violazione dell’art. 402 del d.lgs. n. 297/1994;
  • l’eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, sviamento, illogicità e disparità di trattamento;
  • la violazione del favor partecipationis e dell’art. 3 Cost.;
  • la violazione della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. n. 206/2007.

Sviluppo del procedimento

Il Ministero aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività del deposito e per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, chiedendo inoltre il rigetto nel merito. La domanda cautelare era stata respinta con il parere interlocutorio n. 577/2018 dell’8 marzo 2018.

Nel 2024 la Sezione ha invitato le parti a verificare la permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio. Il Ministero ha riferito che la questione della legittimità degli atti censurati era stata nel frattempo affrontata dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018 e con successivi pareri conformi. I ricorrenti, con comunicazione del 24 settembre 2024, hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto decisiva la dichiarazione dei ricorrenti. Anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica opera il principio dispositivo: la parte che ha promosso il rimedio può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione.

La dichiarazione ha determinato l’improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare le eccezioni preliminari del Ministero o i motivi relativi alla legittimità della disciplina delle graduatorie.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.