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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27517/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La società ha impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria con cui l’agente della riscossione l’aveva invitata al pagamento di 42 cartelle per un importo complessivo di euro 1.202.970,77. Il ricorso e poi l’appello sono stati rigettati nei gradi di merito. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la doglianza sulla diversa soggettività tra destinatario dell’atto e debitore non fosse nuova, ma specificazione del vizio di omessa notifica; 2) violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per asserita contraddittorietà della sentenza d’appello, che avrebbe prima qualificato inammissibile e poi rigettato il gravame; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla nullità delle notifiche PEC delle cartelle presupposte; 4) ulteriori violazioni degli artt. 36 e 53 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c. per avere il giudice ritenuto inammissibili o reiterative le eccezioni; 5) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta in fotocopia; 6) omessa pronuncia sul difetto di indicazione degli immobili da ipotecare; 7) omessa pronuncia sulla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; 8) omessa pronuncia sul difetto di sottoscrizione del preavviso di iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione sulla mancata responsabilità della società risultante da scissione per il debito fiscale della società originaria è giuridicamente e fattualmente diversa dalla doglianza sulla mancata notifica delle cartelle, e quindi nuova in appello ai sensi degli artt. 24 e 57 d.lgs. 546/1992. Ha rigettato anche i motivi successivi, chiarendo che la sentenza di appello non aveva dichiarato inammissibile il gravame, ma lo aveva respinto nel merito, richiamando e condividendo la motivazione di primo grado; perciò non vi era violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 né omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla documentazione, sull’indicazione degli immobili, sul contraddittorio o sulla sottoscrizione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la censura di omessa pronuncia sulla nullità delle notifiche PEC non era stata adeguatamente localizzata e trascritta nel ricorso per cassazione. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.

    invocato come parametro dei vizi processuali e motivazionali dedotti in cassazione.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario d'appello vieta la proposizione di nuove eccezioni o domande; una difesa fondata su fatti e profili giuridici diversi da quelli dedotti in primo grado è nuova e quindi inammissibile.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve essere motivata; è sufficiente anche una motivazione per relationem se la fonte richiamata è identificabile e accessibile e se la decisione consente di ricostruire un percorso argomentativo coerente.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    l’appello deve contenere motivi specifici; nel caso concreto la Corte ha escluso che la sentenza d’appello avesse dichiarato l’inammissibilità del gravame per difetto di specificità.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia sussiste solo se la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e specificamente riprodotta nel ricorso per cassazione; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato, insieme all’art. 57, per affermare che nel giudizio tributario non sono consentite nuove domande in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, accertati in dispositivo.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d’appello, una nuova difesa che si fondi su fatti diversi o su un diverso piano giuridico rispetto a quello dedotto in primo grado non è una mera eccezione, ma introduce un tema nuovo e quindi è inammissibile ai sensi del divieto di nova.
  • La motivazione per relationem della sentenza è legittima quando il provvedimento richiamato sia chiaramente individuabile e accessibile alle parti e quando dalla lettura complessiva delle decisioni di primo e secondo grado sia ricostruibile un percorso argomentativo coerente.
  • Non vi è omessa pronuncia se il giudice di appello si è comunque espresso sui motivi di gravame, anche limitandosi a confermare la decisione di primo grado e a ribadirne le ragioni, purché la risposta sia riferibile alle censure effettivamente dedotte.
  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia richiede una rigorosa autosufficienza: la parte deve indicare puntualmente l’atto processuale, la sede e il contenuto della domanda o eccezione asseritamente trascurata, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La specificità dei motivi di appello e l’adeguatezza della motivazione vanno valutate in concreto, alla luce delle questioni effettivamente trattate e delle argomentazioni delle parti, non in astratto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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