Cassazione Penale, Sentenza n. 09026/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per ricettazione, deducendo: (i) carenza del reato presupposto in quanto la falsificazione dell'assegno non trasferibile era stata depenalizzata dal d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 e la falsificazione stessa si è verificata nel giugno 2017; (ii) vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo della ricettazione; (iii) errori nella determinazione del trattamento sanzionatorio e nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la ricettazione richiede che il bene ricevuto sia provento di reato e che nel caso di specie il reato presupposto (falsificazione di assegni non trasferibili tramite "clonazione") era stato depenalizzato dal d.lgs. n. 7/2016 prima della commissione della falsificazione avvenuta nel giugno 2017. Non risultando elementi che la falsificazione fosse stata consumata anteriormente alla depenalizzazione, il presupposto della ricettazione manca. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Decisione resa il 12 febbraio 2026
Norme richiamate
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
Ha depenalizzato la falsificazione di assegni non trasferibili; la depenalizzazione (abolitio criminis) determina che, se la falsificazione è avvenuta dopo tale intervento legislativo, non sussiste il reato presupposto necessario per configurare la ricettazione
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: richiede che la cosa ricevuta sia provento di reato. Se il presupposto delittuoso non è configurabile al momento in cui è stata commessa la condotta di falsificazione, la ricettazione non si integra
art. 485 cod. pen.
Riferita in relazione alla falsificazione di documenti (falso in scrittura privata) come reato presupposto; la sua rilevanza quale presupposto per la ricettazione dipende dalla sussistenza del reato al momento del fatto
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche, citata in relazione alla doglianza sulla mancata concessione di attenuanti; diventata irrilevante dopo l'accoglimento del motivo principale che ha portato all'annullamento per insussistenza del fatto
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena e sulle circostanze, richiamata rispetto alle doglianze sul trattamento sanzionatorio; priva di incidenza pratica in presenza di annullamento per insussistenza del fatto
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norme procedurali che regolano il contraddittorio scritto e la possibilità di richiesta di trattazione orale; giustificano il procedimento celebrato con contraddittorio scritto senza udienza orale in mancanza di richiesta nei termini
Massime di principio
- Per configurare la ricettazione è necessario che, al momento della ricezione, sussista un reato presupposto i cui proventi siano l'oggetto ricevuto: se il reato presupposto è stato depenalizzato prima del fatto che avrebbe costituito tale reato, la ricettazione non si configura
- Occorre verificare attentamente la temporalità: è determinante stabilire se la falsificazione (o altro reato presupposto) sia stata consumata prima o dopo l'abolitio criminis; solo se la falsificazione è avvenuta quando costituiva ancora reato può sorgere responsabilità per ricettazione
- La giurisprudenza che ammette la rilevanza penale della ricettazione non vale quando il presupposto viene eliminato prima della commissione del fatto presupposto: l'elemento esterno alla fattispecie (la norma che qualificava il presupposto come reato) non può essere invocato se è già stato abrogato al momento dell'azione
- Se il reato presupposto è controverso o la sua esistenza temporale non è dimostrata, la strategia difensiva può validamente fondarsi sulla eccezione di abolitio criminis per ottenere l'annullamento per insussistenza del fatto
- Le questioni relative a qualificazione soggettiva (dolo della ricettazione) e al trattamento sanzionatorio diventano irrilevanti se viene accertata l'assenza del reato presupposto; tuttavia, se il presupposto sussiste, rimane essenziale provare la consapevolezza della provenienza delittuosa da parte del ricevente
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