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Ordinanza

Ordinanza n. 446/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Questura di Roma del 23.10.2025 di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio;

Giustizia amministrativa202515803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Roma del 23 ottobre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego era contestato in relazione alla permanenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Dalla documentazione acquisita nel procedimento risultava che la ricorrente era iscritta fuori corso, non aveva sostenuto esami universitari dal 2020 e non aveva dimostrato la regolare frequenza, con profitto ed esami superati, di un corso di studi superiore o universitario in Italia. Il TAR ha valutato la motivazione del provvedimento e l'idoneità della documentazione prodotta, ai fini del fumus boni iuris della domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto, in sede di sommario esame, che il provvedimento impugnato fosse sufficientemente motivato e che la documentazione prodotta non dimostrasse la regolare frequenza e il profitto negli studi richiesti per giustificare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. In particolare, l'iscrizione fuori corso, l'assenza di esami universitari sostenuti dal 2020 e la mancata prova della frequenza di un corso di studi regolare in Italia escludevano sufficienti elementi di ragionevole fondatezza del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris necessario per concedere la sospensione.

  • art. 39 d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale base normativa dei requisiti connessi al soggiorno per motivi di studio, valutati in relazione alla regolare frequenza e al profitto negli studi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere ritenuto assistito da sufficiente fumus boni iuris quando l'interessato non dimostri la regolare frequenza e il profitto nel corso di studi, anche mediante esami sostenuti.
  • L'iscrizione a un corso universitario, ove accompagnata da una prolungata iscrizione fuori corso e dall'assenza di esami sostenuti per un periodo significativo, non è di per sé sufficiente a dimostrare la permanenza dei presupposti del soggiorno per motivi di studio.
  • È adeguatamente motivato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio che evidenzi l'assenza di una frequenza regolare e utile del corso e la mancata dimostrazione del profitto richiesto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazione

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