Corte di giustizia, Sentenza C-754/18
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 giugno 2020. — Ryanair Designated Activity Company contro Országos Rendőr-főkapitányság. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Direttiva 2004/38/CE – Articoli 5, 10 e 20 – Diritto d’ingresso, in uno Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione – Prova del possesso di tale diritto – Possesso di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione – Possesso di una carta di soggiorno permanente. — Causa C-754/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il titolare di una carta di soggiorno permanente rilasciata ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2004/38 non deve munirsi di visto per entrare in un altro Stato membro, anche se la carta è stata rilasciata da uno Stato membro estraneo allo spazio Schengen. Ha inoltre affermato che tale carta prova da sola la qualità di familiare di cittadino dell’Unione, senza necessità di verifiche ulteriori da parte delle autorità o del vettore. Le questioni sugli obblighi del vettore aereo e sulle eventuali sanzioni sono rimaste assorbite.
Diritto di ingresso senza visto del familiare extracomunitario di un cittadino dell’Unione titolare di carta di soggiorno permanente e valore probatorio di tale carta nei controlli ai confini e aerei.
La questione giuridica
Se l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che la carta di soggiorno permanente di cui all’articolo 20 esonera il familiare di cittadino dell’Unione dall’obbligo di visto per l’ingresso, anche quando la carta sia stata rilasciata da uno Stato membro non appartenente allo spazio Schengen; se tale carta, da sola, provi la qualità di familiare di cittadino dell’Unione e quindi il diritto di ingresso senza ulteriori verifiche; e, in subordine, quali obblighi di controllo e conseguenze sanzionatorie gravino sul vettore aereo ai sensi dell’articolo 26 CAAS.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che anche la carta di soggiorno permanente di cui all’articolo 20 esonera dall’obbligo di visto il familiare di un cittadino dell’Unione che ne sia titolare, a prescindere dal fatto che la carta sia stata rilasciata da uno Stato membro non appartenente allo spazio Schengen. Inoltre, la carta di soggiorno permanente costituisce di per sé prova sufficiente della qualità di familiare di un cittadino dell’Unione e legittima l’ingresso senza ulteriori verifiche o documenti aggiuntivi; di conseguenza, non occorre esaminare le questioni relative agli obblighi sanzionatori del vettore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/38/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 5, paragrafo 2, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 7, paragrafo 2, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 10, paragrafo 1, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 16, paragrafo 2, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 20, paragrafi 1 e 2, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 26 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS)
- Regolamento (CE) n. 539/2001
- Regolamento (UE) 2016/399
Diritto di ingresso senza visto del familiare di cittadino dell’Unione titolare di carta di soggiorno permanente
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, riguarda l’interpretazione della direttiva 2004/38/CE in materia di ingresso nel territorio degli Stati membri dei familiari di cittadini dell’Unione che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro. La controversia principale opponeva Ryanair all’autorità di polizia ungherese, che aveva sanzionato il vettore per avere trasportato un passeggero ucraino ritenuto privo dei documenti necessari per l’ingresso in Ungheria.
Fatti e procedimento principale
Il 9 ottobre 2017 la polizia dell’aeroporto di Budapest controllava i passeggeri di un volo proveniente da Londra. Un passeggero ucraino era munito di passaporto, di una carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione rilasciata dal Regno Unito ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2004/38, poi invalidata, e di una carta di soggiorno permanente valida rilasciata dallo stesso Stato membro ai sensi dell’articolo 20 della direttiva. La polizia riteneva che il passeggero dovesse essere munito di visto e, ritenendo che Ryanair non avesse effettuato i controlli necessari, le infliggeva una sanzione pecuniaria di EUR 3 000.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2004/38/CE, soprattutto gli articoli 3, 5, 7, 9, 10, 16 e 20;
- l’articolo 26 della CAAS, relativo agli obblighi dei vettori e alle sanzioni per il trasporto di stranieri privi dei documenti di viaggio richiesti;
- il regolamento (CE) n. 539/2001, richiamato dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva;
- il regolamento (UE) 2016/399, evocato dal giudice del rinvio in relazione allo spazio Schengen;
- l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sintesi:
- se la carta di soggiorno permanente di cui all’articolo 20 della direttiva 2004/38 esoneri dal visto al pari della carta di soggiorno di cui all’articolo 10;
- se tale esenzione valga anche quando la carta sia stata rilasciata da uno Stato membro non appartenente allo spazio Schengen;
- se la carta di soggiorno permanente basti da sola a dimostrare la qualità di familiare di cittadino dell’Unione;
- in subordine, quali obblighi di verifica gravino sul vettore aereo ai sensi dell’articolo 26 CAAS e se la mancata verifica possa giustificare una sanzione.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 menziona espressamente la carta di soggiorno di cui all’articolo 10, ma non la carta di soggiorno permanente di cui all’articolo 20. Tuttavia, tale omissione non consente di concludere che il legislatore abbia voluto escludere i titolari della carta permanente dall’esenzione dal visto.
La Corte valorizza il contesto e le finalità della direttiva:
- il considerando 8 indica che i familiari che hanno già ottenuto una carta di soggiorno devono essere esentati dall’obbligo del visto;
- la carta di soggiorno permanente è rilasciata solo a chi abbia già soggiornato legalmente per cinque anni con il cittadino dell’Unione e presuppone, quindi, il previo possesso di una carta di soggiorno ordinaria;
- l’acquisizione del soggiorno permanente costituisce uno stadio ulteriore di integrazione, non una perdita dei diritti già riconosciuti.
Per questo motivo, la Corte afferma che non sarebbe coerente far perdere al familiare l’esenzione dal visto proprio quando raggiunge uno status più stabile e protetto.
Quanto al rilievo dello spazio Schengen, la Corte rileva che la direttiva 2004/38 si applica a tutti gli Stati membri e non subordina l’esenzione dal visto al fatto che la carta sia stata rilasciata da uno Stato Schengen. Introdurre una distinzione in base allo Stato membro rilasciante sarebbe contrario all’articolo 3, paragrafo 1, e al tenore dell’articolo 5, paragrafo 2.
Sulla prova dello status di familiare, la Corte ritiene che il rilascio della carta di soggiorno permanente presupponga già la verifica, da parte dello Stato membro che la emette, della qualità di familiare di cittadino dell’Unione. Tale carta costituisce dunque una constatazione formale della situazione giuridica e fattuale dell’interessato, analoga a quella già affermata in precedenti sentenze per la carta di soggiorno di cui all’articolo 10.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- la carta di soggiorno permanente di cui all’articolo 20 della direttiva 2004/38 esonera il familiare extracomunitario dall’obbligo di visto per entrare nel territorio degli Stati membri;
- tale esenzione vale anche se la carta è stata rilasciata da uno Stato membro non appartenente allo spazio Schengen;
- la carta di soggiorno permanente costituisce prova sufficiente della qualità di familiare di un cittadino dell’Unione, senza necessità di ulteriori verifiche o documenti.
Poiché la risposta alla terza questione risolveva la controversia, la Corte non ha esaminato le questioni quarta e quinta sugli obblighi del vettore e sulle sanzioni.
Principi pratici per gli operatori
Per i professionisti, la sentenza è rilevante perché chiarisce che il vettore e le autorità di frontiera non possono pretendere, in aggiunta a una valida carta di soggiorno permanente ex articolo 20, la produzione di un visto o di prove supplementari del legame familiare. La decisione rafforza la certezza giuridica dei controlli documentali e limita il rischio di sanzioni per i vettori quando il passeggero esibisca una carta di soggiorno permanente valida rilasciata ai sensi della direttiva 2004/38.
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