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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-639/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 giugno 2020. — KH contro Sparkasse Südholstein. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Kiel. — Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Commercializzazione a distanza di servizi finanziari – Direttiva 2002/65/CE – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Contratti aventi per oggetto servizi finanziari e che prevedono un accordo iniziale seguito da operazioni successive – Applicazione della direttiva 2002/65/CE soltanto all’accordo iniziale – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “contratto avente per oggetto servizi finanziari” – Clausola aggiuntiva a un contratto di prestito modificativa del tasso d’interesse fissato inizialmente. — Causa C-639/18

Giurisprudenza europea62018CJ0639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito l’ambito di applicazione della direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari. Ha stabilito che una clausola aggiuntiva che interviene solo sul tasso d’interesse di un prestito già esistente non è, di per sé, un nuovo contratto avente per oggetto servizi finanziari. Ne consegue che non si applica automaticamente il diritto di recesso previsto per i contratti a distanza di servizi finanziari. La risposta resa ha reso superfluo esaminare la prima questione sul sistema organizzato di vendita a distanza.

Commercializzazione a distanza di servizi finanziari: una clausola aggiuntiva che modifica solo il tasso d’interesse di un prestito non costituisce un nuovo contratto avente per oggetto servizi finanziari ai sensi della direttiva 2002/65/CE

La questione giuridica

Se una clausola aggiuntiva a un contratto di prestito, conclusa a distanza e limitata a modificare il tasso d’interesse inizialmente pattuito senza alterare durata o importo del prestito, debba essere qualificata come contratto concluso nell’ambito di un sistema di vendita o prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore e, soprattutto, come "contratto avente per oggetto servizi finanziari" ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65/CE, con conseguente applicabilità del diritto di recesso.

Principio di diritto

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65/CE va interpretato nel senso che una clausola aggiuntiva a un contratto di prestito non rientra nella nozione di "contratto avente per oggetto servizi finanziari" quando si limita a rideterminare il tasso d’interesse originariamente convenuto, senza prorogare la durata del prestito né modificarne l’importo, e quando il contratto iniziale prevedeva già la possibilità di tale clausola aggiuntiva o, in difetto, l’applicazione di un tasso variabile. In tal caso non sorge un autonomo diritto di recesso ai sensi della direttiva per la sola clausola modificativa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2002/65/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2002/65/CE
  • Articolo 2, lettere a) e b), della direttiva 2002/65/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2002/65/CE
  • Articolo 6 della direttiva 2002/65/CE
  • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), articoli 312b, 312d, 355 e 495

Commercializzazione a distanza di servizi finanziari: clausola aggiuntiva su un prestito e diritto di recesso

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Kiel in materia di tutela dei consumatori e contratti finanziari conclusi a distanza. La Corte è stata chiamata a stabilire se una clausola aggiuntiva, stipulata a distanza, che modifica solo il tasso d’interesse di un prestito già esistente, rientri nella direttiva 2002/65/CE e apra un autonomo diritto di recesso.

Fatti e procedimento principale

KH aveva stipulato con l’istituto poi divenuto Sparkasse Südholstein tre contratti di prestito. Due erano destinati al finanziamento immobiliare e garantiti da ipoteca, il terzo riguardava beni di consumo. Nei contratti era previsto che, dopo un certo periodo, ciascuna parte potesse chiedere l’adeguamento del tasso d’interesse iniziale; in mancanza, si sarebbe applicato un tasso variabile.

Nel periodo 2008-2010 le parti conclusero a distanza clausole aggiuntive che fissavano nuovi tassi d’interesse annui. La banca non informò KH di un diritto di recesso. Nel 2015 KH dichiarò di recedere da tali clausole e agì in giudizio dinanzi al Landgericht Kiel per ottenere la declaratoria di inefficacia degli accordi sul tasso e la restituzione delle somme versate.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato la direttiva 2002/65/CE, in particolare:

  • articolo 1, paragrafo 2, che limita l’applicazione della direttiva ai contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale seguito da operazioni successive;
  • articolo 2, lettera a), che definisce il "contratto a distanza" come contratto avente per oggetto servizi finanziari;
  • articolo 2, lettera b), che definisce il "servizio finanziario";
  • articolo 3, sugli obblighi informativi precontrattuali;
  • articolo 6, sul diritto di recesso.

Sono stati inoltre menzionati gli articoli 312b, 312d, 355 e 495 del BGB, rilevanti nel diritto tedesco applicabile ai rapporti di consumo e ai contratti a distanza.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se:

  • la clausola aggiuntiva fosse stata conclusa nell’ambito di un sistema di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore;
  • una clausola del genere costituisse un "contratto avente per oggetto servizi finanziari" quando si limitava a modificare il tasso d’interesse senza alterare importo o durata del prestito.

Ragionamento della Corte

La Corte ha interpretato la direttiva secondo criteri letterali, sistematici e teleologici.

Sul piano letterale, ha osservato che la nozione decisiva è quella di "servizi finanziari", che riguarda prestazioni bancarie, creditizie, assicurative, di investimento o di pagamento. In un contratto di credito, l’obbligazione caratteristica è l’erogazione della somma mutuata; il rimborso da parte del mutuatario è solo la conseguenza dell’esecuzione del finanziamento.

Sul piano sistematico, la Corte ha richiamato l’articolo 1, paragrafo 2, e il considerando 17 della direttiva: quando vi è un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive, la disciplina si applica soltanto all’accordo iniziale; l’aggiunta di nuovi elementi all’accordo iniziale costituisce invece un contratto aggiuntivo soggetto alla direttiva. Tuttavia, la fissazione di un nuovo tasso d’interesse in esecuzione di una clausola di rinegoziazione già prevista nel contratto originario non è né una "operazione" successiva né un nuovo elemento autonomo dell’accordo iniziale.

La Corte ha inoltre valorizzato l’articolo 3 della direttiva, che impone l’informazione del consumatore sulle caratteristiche principali del servizio finanziario e sul diritto di recesso: in una clausola che regola solo il tasso d’interesse, una nuova informazione su tali aspetti sarebbe priva di reale utilità. Infine, rispetto alla finalità della direttiva, ha ricordato che essa mira a un elevato livello di protezione dei consumatori e alla libera circolazione dei servizi finanziari, obiettivi che non richiedono di qualificare come nuovo contratto una mera modifica del corrispettivo di un servizio già pattuito.

Decisione della Corte

La Corte ha risposto alla seconda questione dichiarando che una clausola aggiuntiva a un contratto di prestito non rientra nella nozione di "contratto avente per oggetto servizi finanziari" ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65/CE quando:

  • si limita a modificare il tasso d’interesse inizialmente convenuto;
  • non prolunga la durata del prestito;
  • non modifica l’importo del prestito;
  • il contratto iniziale prevedeva già la conclusione di una simile clausola aggiuntiva o, in mancanza, l’applicazione di un tasso variabile.

Poiché la seconda questione è stata decisa in senso dirimente, la Corte ha ritenuto non necessario esaminare la prima questione. Le spese restano rimesse al giudice nazionale per il procedimento principale.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei consumatoriservizi finanziaricontratti a distanzacredito al consumodiritto di recesso

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