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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-340/19

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 giugno 2020. — Valsts ieņēmumu dienests contro SIA “Hydro Energo”. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voce tariffaria 7407 – Barre e profilati in rame – Lingotti in rame o in lega di rame di forma rettangolare laminati a caldo. — Causa C-340/19

Giurisprudenza europea62019CJ0340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale dalla Corte suprema lettone, ha chiarito la classificazione doganale di lingotti di rame/ottone laminati a caldo. Ha ritenuto che porosità, cavità e crepe interne non impediscono automaticamente di considerarli "barre" ai sensi del capitolo 74 della NC. Di conseguenza, prodotti con tali caratteristiche possono rientrare nella voce 7407 della nomenclatura combinata.

Classificazione doganale nella NC: i lingotti di rame o lega di rame rettangolari, laminati a caldo e con porosità/cavità/crepe interne, possono rientrare nella voce 7407 come barre di rame.

La questione giuridica

Se la voce 7407 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che comprende lingotti di rame o di lega di rame, di forma rettangolare, con spessore superiore a un decimo della larghezza, laminati a caldo, ma con sezione trasversale caratterizzata da porosità, cavità e crepe irregolari, oppure se tali difetti impediscano la qualificazione come "barre".

Principio di diritto

La Corte afferma che la voce 7407 della NC può comprendere lingotti di rame o di lega di rame di forma rettangolare, laminati a caldo e con spessore superiore a un decimo della larghezza, anche se la sezione trasversale presenta porosità, cavità e crepe irregolari: tali imperfezioni interne non escludono, di per sé, che il prodotto abbia una sezione trasversale piena e costante e quindi possa essere qualificato come barra ai sensi del capitolo 74. La classificazione deve basarsi sulle caratteristiche oggettive del prodotto e, nel caso di specie, la laminazione a caldo e la conformità alla definizione di "barre" corroborano l’inclusione nella voce 7407.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento (UE) n. 1006/2011
  • Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
  • Articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sul SA
  • Articolo 8 della convenzione sul SA
  • Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Nomenclatura combinata, voce 7403
  • Nomenclatura combinata, voce 7407
  • Nota 1, lettera d), del capitolo 74 della NC
  • Nota 1, lettera h), del capitolo 74 della NC
  • Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC

Classificazione doganale dei lingotti di rame laminati a caldo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia) sulla corretta classificazione nella nomenclatura combinata di lingotti di rame o di lega di rame di forma rettangolare, laminati a caldo, ma con porosità, cavità e crepe irregolari nella sezione trasversale.

Fatti e procedimento principale

Nel 2012 Hydro Energo aveva dichiarato all’importazione lamiere in ottone laminate a caldo sotto la sottovoce 74032100 NC, esente da dazi. A seguito di controllo, il VID ha ritenuto che il prodotto dovesse invece essere classificato nella sottovoce 74072110, relativa alle barre in leghe di rame a base di rame-zinco, con dazio del 4,8%, e ha quindi richiesto dazi e interessi moratori. La Corte amministrativa regionale ha annullato la decisione dell’amministrazione fiscale, ritenendo che il prodotto non fosse una barra, sia per la presenza di difetti interni sia per la mancanza di una sezione trasversale piena e costante. Il VID ha proposto ricorso per cassazione, inducendo il giudice supremo lettone a sottoporre la questione alla Corte di giustizia.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se la voce 7407 NC, relativa a "barre e profilati di rame", comprenda lingotti di rame o di lega di rame di forma rettangolare, con spessore superiore a un decimo della larghezza, laminati a caldo, ma caratterizzati da porosità, cavità e crepe irregolari nella sezione trasversale.

Normativa rilevante

La Corte richiama la disciplina della tariffa doganale comune fondata sulla NC, in particolare:

  • il regolamento (CEE) n. 2658/87, con riferimento all’articolo 12, paragrafo 1;
  • il regolamento (UE) n. 1006/2011, che contiene la versione della NC applicabile ai fatti;
  • le regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC;
  • la nota 1, lettera d), del capitolo 74 della NC, che definisce le "barre";
  • la nota 1, lettera h), del capitolo 74 della NC, che definisce i "tubi";
  • le voci 7403 e 7407 della NC. La Corte valorizza inoltre le note esplicative del SA e il richiamo alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che, in materia di classificazione doganale, il criterio determinante è dato dalle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, alla luce del testo delle voci e delle note di sezione o di capitolo. Le note esplicative del SA e della NC, pur non vincolanti, sono strumenti importanti di interpretazione uniforme.

Sul punto decisivo, la Corte osserva che la nota 1, lettera d), del capitolo 74 NC richiede che le barre abbiano una sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza e, nel caso della sezione rettangolare, che lo spessore superi un decimo della larghezza. Secondo la Corte, il requisito della sezione "costante" riguarda forma e dimensioni trasversali del prodotto, mentre quello della sezione "piena" esclude soltanto i prodotti cavi. Di conseguenza, porosità, cavità e crepe interne non rendono automaticamente il prodotto cavo né impediscono, da sole, di considerarlo una barra.

La Corte aggiunge che la laminazione a caldo costituisce un elemento ulteriore che depone a favore della classificazione nella voce 7407. Le note esplicative del SA confermano che i prodotti laminati possono rientrare nella voce 7407, mentre i prodotti ottenuti per colata o sinterizzazione restano nella voce 7403 solo se non hanno subito lavorazioni ulteriori significative; nel caso di specie, invece, i prodotti sono stati laminati a caldo.

Decisione

La Corte dichiara che la voce 7407 della NC deve essere interpretata nel senso che lingotti di rame o di lega di rame, di forma rettangolare, con spessore eccedente il decimo della larghezza e laminati a caldo, ma con sezione trasversale caratterizzata da porosità, cavità e crepe irregolari, sono idonei a rientrare in tale voce.

Principio affermato

Ai fini della classificazione doganale nella voce 7407 NC, imperfezioni interne quali porosità, cavità e crepe irregolari non escludono, di per sé, che un prodotto rettangolare laminato a caldo sia una "barra" di rame o di lega di rame, purché mantenga una sezione trasversale piena e costante e rispetti i requisiti dimensionali previsti dalla nota del capitolo 74.

Come è indicizzato

Materieclassificazione doganaletariffa doganale comunenomenclatura combinatametalli comunirame e leghe di rame

Testo integrale

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