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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8974/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha dichiarati responsabili, in sede di giudizio abbreviato, del reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 (comma 5, introduzione e cessione di cocaina) e, per il solo De Angeli, anche del reato di tentata estorsione. Le censure riguardano: eccessiva gravità del trattamento sanzionatorio e uso di elementi ascrivibili ad altri coimputati nella commisurazione della pena; contestazione della qualificazione come reato continuato (continuazione interna); violazione del divieto di reformatio in peius per la diversa incidenza delle attenuanti generiche; mancata sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative; insufficiente prova della responsabilità o del ruolo (per Aguelmos) e della consapevolezza della destinazione in carcere della droga (art. 80, comma 1, lett. g)); richieste relative al riconoscimento di attenuanti (art. 89 c.p.) per De Angeli e invocazione di altri istituti (art. 114 c.p. menzionato in appello).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Giampietri Iuri, Conti Andrea, Khoumari Taoufik e Aguelmos Nezha, condannandoli al pagamento delle spese processuali, e ha dichiarato inammissibile il ricorso di De Angeli Luca. In sintesi: sono state confermate le valutazioni di merito circa la responsabilità per il reato aggravato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90 per tutti i ricorrenti, e la condanna per tentata estorsione per De Angeli è rimasta ferma; è stata ritenuta legittima la determinazione delle pene da parte della Corte d'appello (compresa la qualificazione dei fatti come plurimi e la configurazione della continuazione), è stata confermata la sussistenza dell'aggravante ex art. 80, comma 1, lett. g) nei casi in cui la prova della consapevolezza della destinazione in carcere è risultata dal complesso probatorio (intercettazioni e ammissioni), non è stata ravvisata violazione del divieto di reformatio in peius e la valutazione negativa sulla sostituzione della pena detentiva è stata ritenuta congrua e non sindacabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 309/90

    Fattispecie di traffico/introduzione di droga aggravata; nel caso la Corte ha ritenuto provata l'attività organizzata e ripetuta di introduzione di cocaina in carcere, giustificando una pena elevata entro i limiti edittali

  • art. 80 D.P.R. 309/90

    Aggravante per destinazione della droga al circuito carcerario; la Corte ha ritenuto che la consapevolezza della destinazione al carcere possa risultare da un quadro probatorio fatto di intercettazioni e ammissioni e pertanto l'aggravante è stata applicata quando ciò è stato dimostrato

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha riconfermato che la graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito purché motivata secondo i parametri dell'articolo

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato unitamente all'art. 133 quale principio guida per la determinazione della pena e per la valutazione degli aumenti e diminuzioni

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la possibile richiesta di sostituzione della pena detentiva in appello; la Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto della sostituzione sulla base di valutazioni prognostiche e di adeguatezza della pena, conformemente alla facoltà e ai limiti previsti dall'articolo

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sul abbattimento per il rito abbreviato; richiamata nella motivazione in relazione al confronto tra pene di primo grado e di appello

  • art. 89 cod. pen.

    Attenuante per vizio parziale di mente; discussa in relazione alla posizione di De Angeli, la Corte ha ritenuto non decisivo, ai fini del riconoscimento delle generiche, l'elemento sanitario invocato dal ricorrente

  • art. 114 cod. pen.

    Menzi ono in appello dai difensori (richiesta di applicazione), ma la Corte ha ritenuto la deduzione generica e incompatibile con il ruolo attribuito alla ricorrente, non essendovi motivazione che giustificasse diverso inquadramento

  • art. 58 legge n. 689/1981

    Richiamato nel quadro normativo relativo all'applicazione delle pene sostitutive e alla discrezionalità del giudice nel valutarne l'adeguatezza

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se manca motivazione logico‑giuridica o sussiste arbitrio; non è ammesso un nuovo apprezzamento dei fatti in sede di legittimità.
  • La qualificazione del fatto come plurimo o la configurazione della continuazione può giustificare un aumento di pena se il giudice individua più episodi concreti nel complesso probatorio.
  • L'aggravante prevista dall'art. 80, comma 1, lett. g) (destinazione al circuito carcerario) richiede prova della consapevolezza della destinazione; tale prova può emergere da intercettazioni, ammissioni e dal quadro indiziario complessivo.
  • Il divieto di reformatio in peius non è automaticamente violato quando, con diversa riclassificazione del fatto da parte del giudice d'appello, muta l'incidenza delle attenuanti generiche: la diversa qualificazione giuridica può legittimamente produrre diverso esito sul quantum.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare pedissequamente tutte le argomentazioni difensive: è sufficiente una motivazione logica e adeguata che dimostri di aver considerato i fatti decisivi, e le deduzioni difensive incompatibili con la decisione sono implicitamente respinte.
  • Le istanze di sostituzione della pena detentiva in appello possono essere respinte per valutazione prognostica sull'adeguatezza della pena; l'art. 545-bis c.p.p. attribuisce una facoltà al giudice di sospendere il processo per acquisire elementi ma non impone sempre tale rinvio.
  • Le censure generiche e senza specifica contestazione probatoria sono spesso inammissibili: i motivi che non precisano profili di illegittimità o si limitano a rilievi vaghi non superano il controllo di legittimità.

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