Cassazione Penale, Sentenza n. 8974/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha dichiarati responsabili, in sede di giudizio abbreviato, del reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 (comma 5, introduzione e cessione di cocaina) e, per il solo De Angeli, anche del reato di tentata estorsione. Le censure riguardano: eccessiva gravità del trattamento sanzionatorio e uso di elementi ascrivibili ad altri coimputati nella commisurazione della pena; contestazione della qualificazione come reato continuato (continuazione interna); violazione del divieto di reformatio in peius per la diversa incidenza delle attenuanti generiche; mancata sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative; insufficiente prova della responsabilità o del ruolo (per Aguelmos) e della consapevolezza della destinazione in carcere della droga (art. 80, comma 1, lett. g)); richieste relative al riconoscimento di attenuanti (art. 89 c.p.) per De Angeli e invocazione di altri istituti (art. 114 c.p. menzionato in appello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Giampietri Iuri, Conti Andrea, Khoumari Taoufik e Aguelmos Nezha, condannandoli al pagamento delle spese processuali, e ha dichiarato inammissibile il ricorso di De Angeli Luca. In sintesi: sono state confermate le valutazioni di merito circa la responsabilità per il reato aggravato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90 per tutti i ricorrenti, e la condanna per tentata estorsione per De Angeli è rimasta ferma; è stata ritenuta legittima la determinazione delle pene da parte della Corte d'appello (compresa la qualificazione dei fatti come plurimi e la configurazione della continuazione), è stata confermata la sussistenza dell'aggravante ex art. 80, comma 1, lett. g) nei casi in cui la prova della consapevolezza della destinazione in carcere è risultata dal complesso probatorio (intercettazioni e ammissioni), non è stata ravvisata violazione del divieto di reformatio in peius e la valutazione negativa sulla sostituzione della pena detentiva è stata ritenuta congrua e non sindacabile in cassazione.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 309/90
Fattispecie di traffico/introduzione di droga aggravata; nel caso la Corte ha ritenuto provata l'attività organizzata e ripetuta di introduzione di cocaina in carcere, giustificando una pena elevata entro i limiti edittali
art. 80 D.P.R. 309/90
Aggravante per destinazione della droga al circuito carcerario; la Corte ha ritenuto che la consapevolezza della destinazione al carcere possa risultare da un quadro probatorio fatto di intercettazioni e ammissioni e pertanto l'aggravante è stata applicata quando ciò è stato dimostrato
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha riconfermato che la graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito purché motivata secondo i parametri dell'articolo
art. 132 cod. pen.
Richiamato unitamente all'art. 133 quale principio guida per la determinazione della pena e per la valutazione degli aumenti e diminuzioni
art. 545-bis cod. proc. pen.
Disciplina la possibile richiesta di sostituzione della pena detentiva in appello; la Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto della sostituzione sulla base di valutazioni prognostiche e di adeguatezza della pena, conformemente alla facoltà e ai limiti previsti dall'articolo
art. 62-bis cod. pen.
Norma sul abbattimento per il rito abbreviato; richiamata nella motivazione in relazione al confronto tra pene di primo grado e di appello
art. 89 cod. pen.
Attenuante per vizio parziale di mente; discussa in relazione alla posizione di De Angeli, la Corte ha ritenuto non decisivo, ai fini del riconoscimento delle generiche, l'elemento sanitario invocato dal ricorrente
art. 114 cod. pen.
Menzi ono in appello dai difensori (richiesta di applicazione), ma la Corte ha ritenuto la deduzione generica e incompatibile con il ruolo attribuito alla ricorrente, non essendovi motivazione che giustificasse diverso inquadramento
art. 58 legge n. 689/1981
Richiamato nel quadro normativo relativo all'applicazione delle pene sostitutive e alla discrezionalità del giudice nel valutarne l'adeguatezza
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se manca motivazione logico‑giuridica o sussiste arbitrio; non è ammesso un nuovo apprezzamento dei fatti in sede di legittimità.
- La qualificazione del fatto come plurimo o la configurazione della continuazione può giustificare un aumento di pena se il giudice individua più episodi concreti nel complesso probatorio.
- L'aggravante prevista dall'art. 80, comma 1, lett. g) (destinazione al circuito carcerario) richiede prova della consapevolezza della destinazione; tale prova può emergere da intercettazioni, ammissioni e dal quadro indiziario complessivo.
- Il divieto di reformatio in peius non è automaticamente violato quando, con diversa riclassificazione del fatto da parte del giudice d'appello, muta l'incidenza delle attenuanti generiche: la diversa qualificazione giuridica può legittimamente produrre diverso esito sul quantum.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare pedissequamente tutte le argomentazioni difensive: è sufficiente una motivazione logica e adeguata che dimostri di aver considerato i fatti decisivi, e le deduzioni difensive incompatibili con la decisione sono implicitamente respinte.
- Le istanze di sostituzione della pena detentiva in appello possono essere respinte per valutazione prognostica sull'adeguatezza della pena; l'art. 545-bis c.p.p. attribuisce una facoltà al giudice di sospendere il processo per acquisire elementi ma non impone sempre tale rinvio.
- Le censure generiche e senza specifica contestazione probatoria sono spesso inammissibili: i motivi che non precisano profili di illegittimità o si limitano a rilievi vaghi non superano il controllo di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8934/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8935/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8936/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8937/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8938/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8939/2024 del 01/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →