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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5458/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lafleur ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Torino chiedendo il riconoscimento del vincolo della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra il delitto di tentata rapina aggravata commesso a Firenze il 20 agosto 2009 e il reato di cui agli artt. 110, 374-bis c.p. commesso a Torino nel novembre 2011. Ha sostenuto che vi fosse un unico disegno criminoso: le false attestazioni mediche prodotte in dibattimento sarebbero state finalizzate a crearsi un alibi già progettato al momento delle rapine (anche richiamando analogo modus operandi per un altro episodio a Roma del 25 agosto 2009), nonché la presenza degli stessi complici. Il motivo di ricorso denunciava inosservanza di legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 81 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la motivazione del Giudice dell'esecuzione secondo cui la produzione della panoramica radiologica è avvenuta nel 2011, cioè due anni dopo la rapina, e dunque non vi sono elementi attendibili per ritenere che il reato di falsa attestazione fosse stato ideato al momento della commissione del primo reato. La Corte ha qualificato la condotta successiva come finalizzata ad ottenere impunità rispetto alla tentata rapina e ha ritenuto che la documentazione indichi una determinazione estemporanea in relazione all'instaurarsi dei procedimenti penali. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    norma richiamata per il riconoscimento del vincolo della continuazione; la Corte ricorda che per tale riconoscimento è necessario dimostrare che i reati successivi fossero programmati al momento del primo, almeno nelle linee essenziali, sulla base di indicatori quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, causali e sistematicità.

  • art. 81 cod. pen.

    richiamato nel motivo di ricorso (presunta inosservanza di legge penale), ma la Corte non ha ritenuto che sussistesse violazione: il requisito della preordinazione richiesto per la continuazione non è dimostrato.

  • artt. 110, 374-bis cod. pen.

    riferiti al reato per il quale il ricorrente è stato condannato (falsa attestazione in atti/condotte concorsuali); la Corte rileva che l'elemento materiale della documentazione (radiografia del 2011) dimostra che la falsa certificazione è stata realizzata successivamente e per conseguire l'alibi, non come parte di un piano originario.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo)

    richiamata come principio di legittimità: il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di molteplici indicatori; non è sufficiente la mera presenza di alcuni indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.

Massime di principio

  • Il vincolo della continuazione richiede che i reati successivi fossero programmati al momento del primo reato, almeno nelle linee essenziali; la mera commistione di soggetti o la somiglianza del modus operandi non sono sufficienti.
  • Una distanza temporale significativa tra i fatti (es. due anni) indebolisce l'ipotesi che i reati successivi fossero già pianificati e favorisce l'interpretazione che si tratti di atti finalizzati a ottenere impunità in seguito all'apertura di procedimenti.
  • La prova della continuazione va ricavata dalla valutazione congiunta degli indici: omogeneità del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, causalità tra condotte, modalità operative e abitualità o sistematicità delle scelte di vita criminali.
  • La produzione di documentazione falsificata successivamente al primo reato è generalmente considerata una reazione volta a creare un alibi e non prova automatica di un progetto criminoso unitario antecedente.
  • In situazioni simili è utile raccogliere elementi che dimostrino la preordinazione (comunicazioni antecedenti, prove di pianificazione, cronologie coerenti) piuttosto che affidarsi solo alla ripetizione del modus operandi o alla presenza degli stessi complici.

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