Cassazione Penale, Sentenza n. 12439/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato continuato di appropriazione indebita riferito al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2019 e aveva confermato le statuizioni civili. Ha dedotto: 1) mancata e contraddittoria motivazione sulla sussistenza dell'appropriazione indebita rispetto a somme versate dalle persone offese, con omissione della documentazione prodotta e della deposizione della teste Ezia Morandi; 2) mancata motivazione sulla concessione della provvisionale immediatamente esecutiva, senza considerare attività svolte fuori dalla contabilità dell'azienda Dini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che, trattandosi di sentenza che ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, non siano sindacabili in Cassazione vizi di motivazione relativi al capo penale quando il ricorso non contenga richiami ammissibili ai capi concernenti gli interessi civili. Ha altresì ritenuto non ammissibile il motivo sulla provvisionale. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezione F, n. 50834 del 4/9/2014
Ribadito il principio secondo cui, in cassazione contro sentenza che dichiara la prescrizione, non sono sindacabili nullità o vizi di motivazione penale se il ricorso non contenga ragionevoli riferimenti ai capi civili.
Giurisprudenza, Sez. 6 n. 23594 del 19/03/2013
Conferma dell'orientamento limitativo del sindacato di legittimità quando è stata pronunciata la prescrizione.
Sezioni Unite, Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990 (Capelli)
il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento
La provvisionale o l'assegnazione provvisoria a favore della parte civile, essendo parte di una liquidazione provvisoria e non definitiva, non è sindacabile in cassazione.
Giurisprudenza consolidata di legittimità (es. Sez. 2 n. 44859 del 17/10/2019; Sez. 3 n. 18663 del 27/1/2015; Sez. 2 n. 49016 del 6/11/2014; Sez. 6 n. 50746 del 14/10/2014; Sez. 5 n. 5001 del 17/1/2007)
Ulteriori pronunce che consolidano il principio per cui la declaratoria di prescrizione limita il sindacato in cassazione sui profili di merito penali e sulle provvisionali civili non definitive.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/6/2000
Citata in relazione alla valutazione di colpa nella proposizione del ricorso e alla legittimazione a irrogare sanzioni pecuniarie; utilizzata per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se la sentenza di merito dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte di Cassazione limita il proprio sindacato: non ammette la rilevazione di vizi di motivazione penali se il ricorso non contiene rimedi alle questioni civili rilevanti.
- I provvedimenti relativi a provvisionali o somme assegnate in via provvisoria alla parte civile, non essendo definitivi, sono normalmente inimpugnabili in Cassazione.
- Chi propone ricorso in cassazione contro una sentenza che ha dichiarato la prescrizione deve esplicitamente articolare censure riferite ai capi concernenti gli interessi civili se intende consentire al giudice di legittimità di esaminare motivi di merito.
- Ricorsi infondati o formalmente inammissibili possono comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese: valutare con attenzione la fondatezza giuridica prima della proposizione.
- Per contestare la liquidazione civile o la provvisionale è più efficace valutare strumenti alternativi (impugnazioni nelle sedi ordinarie civili o specifiche doglianze processuali) piuttosto che appellare alla Cassazione quando la pronuncia penale è estinta per prescrizione.
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