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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11254/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva autorizzato un colloquio visivo mensile mediante piattaforme certificate DGSIA tra Giuseppe Luciano Spoto (sottoposto al regime 41-bis) e il figlio Massimo Spoto (detenuto in circuito AS3). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b) Ord. pen., sostenendo che la videochiamata tra detenuti appartenenti alla stessa organizzazione criminale neutralizzerebbe le misure di sicurezza previste per i colloqui (possibilità di scambio di messaggi illeciti), e che, se i familiari detenuti sono sottoposti allo stesso regime, i colloqui visivi mediante videoconferenza dovrebbero essere vietati o comunque autorizzabili solo telefonicamente e di volta in volta, anche tenendo conto del parere della DDA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha affermato che la disciplina dell'art. 41-bis non esclude in via di principio i colloqui visivi tra detenuti legati da vincoli familiari; tali colloqui possono essere autorizzati mediante modalità controllabili a distanza (es. videoconferenza) purché siano adottate cautele e misure di sicurezza adeguate. La Corte ha richiamato la giurisprudenza pregressa e i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sottolineando il necessario equilibrio tra esigenze di sicurezza e diritto al mantenimento dei rapporti familiari. Ha inoltre precisato che il parere della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) è non vincolante ma deve essere valutato nel complesso delle circostanze. Nel caso concreto i giudici di merito avevano ritenuto sufficienti le misure di mitigazione (in particolare il trasferimento del figlio in carcere lontano dalla Sicilia e l'uso di piattaforme certificate), ragion per cui non sussisteva violazione di legge e l'ordinanza di autorizzazione è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, Ord. pen.

    Non determina un divieto assoluto di colloqui visivi tra detenuti sottoposti al regime differenziato; impone che l'ammissione ai colloqui sia valutata bilanciando esigenze di sicurezza e diritto ai rapporti familiari, con attenzione a misure di controllo e alla valutazione del rischio

  • art. 28, Ord. pen.

    "particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglia"

    Rileva la finalità costituzionale e trattamentale di preservare i rapporti familiari come strumento di rieducazione, da considerare anche nella valutazione delle limitazioni imposte dall'esecuzione penale

  • art. 18, comma 3, Ord. pen. e art. 61, comma 1, lett. a) DPR n.230/2000; art. 73, comma 3, DPR n.230/2000

    Richiamano il quadro normativo che assegna rilievo ai colloqui con familiari nell'ambito del trattamento, prevedendo possibilità di concedere ulteriori colloqui su pareri degli operatori e la conservazione del diritto ai colloqui anche in specifiche sanzioni disciplinari

  • Circolare DAP 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, art. 16.1

    "che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis non saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione"

    Stabilisce una linea guida operativa: le richieste di colloqui tra detenuti sottoposti a 41-bis sono in via generale da non accogliere, ma va chiesto e valutato il parere della DDA che, pur non vincolante, può segnalare elementi ostativi determinanti

  • art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare"

    Impone che le limitazioni ai rapporti familiari in esecuzione penale siano giustificate e proporzionate; la tutela sovranazionale richiede un bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela della vita familiare

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez.1, n.31634/2022; Sez.1, n.49279/2023 e altre)

    Conferma orientamento secondo cui i colloqui visivi controllabili a distanza possono essere compatibili con il regime 41-bis se adottate adeguate misure di sicurezza; il parere DDA è elemento da valutare ma non ha valore vincolante

Massime di principio

  • Il regime 41-bis non comporta automaticamente il divieto assoluto di colloqui visivi tra detenuti, anche se appartenenti alla stessa organizzazione: la questione va valutata caso per caso.
  • Il giudizio sulla ammissione a colloqui (telefonici o visivi) tra detenuti sottoposti a regimi speciali richiede un bilanciamento tra il diritto ai rapporti familiari e le esigenze di sicurezza; le misure concrete di mitigazione (trasferimenti, modalità tecniche controllate, piattaforme certificate, cautele operative) possono rendere compatibile l'autorizzazione.
  • Il parere della Direzione Distrettuale Antimafia è non vincolante ma rilevante: deve essere richiesto e valutato, e può influire sulla decisione se contiene elementi concreti e rilevanti di rischio.
  • Le autorità giudiziarie devono motivare in concreto l'accoglimento o il diniego dei colloqui, documentando le misure di controllo adottate e le ragioni per cui tali misure sono ritenute sufficienti a mitigare i rischi indicati.
  • In presenza di familiari detenuti appartenenti alla stessa organizzazione criminale, il livello di scrutinio è più elevato: è preferibile l'uso di forme di comunicazione controllabili a distanza (videoconferenza con piattaforme certificate) piuttosto che colloqui liberi o non monitorati.
  • Il trasferimento del detenuto in struttura distante o l'inserimento in circuiti con diverso controllo può costituire elemento significativo di mitigazione del rischio e giustificare, se appropriato, l'autorizzazione al colloquio.
  • Decisioni in materia sono essenzialmente discrezionali e fattuali: la prassi migliore è valutare ogni richiesta sulla base della documentazione di rischio, dei pareri acquisiti, e delle misure tecniche e organizzative proposte per garantire la sicurezza.

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