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Provvedimento

Deliberazione n. 318 del 29/04/2026

Provvedimento del 29 aprile 2026

Garante Privacy318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Facebook e Instagram senza consenso. L’intervento ha imposto l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, solo a fini probatori, di eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi. La decisione è adottata nell’ambito della procedura accelerata prevista per i casi di c.d. revenge porn.

Ratifica del provvedimento urgente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di provvedimento urgente in materia di revenge porn nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. La decisione è intervenuta a seguito di una segnalazione della persona interessata, che aveva rappresentato il rischio di diffusione, attraverso piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia e a decidere entro quarantotto ore;
  • gli artt. 143 e 144 del Codice, richiamati quale base procedurale dell’intervento;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e attivazione della procedura urgente

La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram. Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 189 del 20 aprile 2026.

Contenuto delle misure adottate

La determinazione urgente ha disposto nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:

  • l’immediata adozione di misure dirette a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione, eventualmente, del materiale acquisito in chiaro, solo per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Esito del procedimento

Preso atto della trasmissione del provvedimento al gestore delle piattaforme, delle osservazioni presentate e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma esclusivamente misure inibitorie e di conservazione a tutela dell’interessato e della prevenzione della diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Presupposto normativo e competenza del Garante

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per consentire al Garante di ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente un intervento urgente del dirigente competente con successiva ratifica del Garante.

Segnalazione dell’interessato e intervento urgente

La persona interessata ha presentato segnalazione chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza il provvedimento n. 189 del 20 aprile 2026.

Misure imposte alle piattaforme

Con la determinazione urgente è stato ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, preso atto della nota di trasmissione al gestore delle piattaforme, delle osservazioni formulate e della documentazione in atti, ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticonservazione dei datipubblica amministrazione

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