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Sentenza

Sentenza n. 6178/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater ) n. 15149/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la graduatoria e gli atti del concorso interno per 2662 posti di vice ispettore, nella parte in cui il candidato non era stato collocato tra i vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente con decorrenza anteriore, contestava la graduatoria del concorso interno per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti e gli atti presupposti. Deduceva la violazione dell'art. 75, comma 1, d.P.R. 335/1982, come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che, ai fini della valutazione dei titoli di servizio, avrebbe dovuto essere riconosciuta l'anzianità derivante dall'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica. L'appello censurava inoltre la sentenza di primo grado per avere ritenuto consolidati, per mancata impugnazione, il ruolo di anzianità, il mancato riallineamento e il bando nella parte relativa al punteggio attribuito all'anzianità; deduceva l'erroneità dei limiti temporali agli effetti della dichiarazione di incostituzionalità e l'omesso esercizio del potere di disapplicazione degli atti amministrativi contrastanti con la sentenza costituzionale. Nell'atto di appello venivano anche formulate conclusioni riferite direttamente all'accertamento del diritto all'allineamento della decorrenza giuridica, domanda non proposta in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili le nuove conclusioni dell'appellante concernenti direttamente la decorrenza giuridica e l'accertamento del relativo diritto, perché diverse dall'oggetto del giudizio di primo grado, in violazione dell'art. 104 c.p.a. Nel merito ha rigettato l'appello. Ha rilevato che il candidato non aveva tempestivamente impugnato il ruolo di anzianità, non aveva presentato istanza di riallineamento ai sensi dell'art. 24-quater, comma 7, d.P.R. 335/1982 e non aveva impugnato il bando nella parte relativa alla valorizzazione dell'anzianità di servizio. Tali atti e posizioni si erano quindi consolidati per decorso del termine decadenziale e restavano insensibili alla successiva dichiarazione di incostituzionalità, che non travolge i rapporti amministrativi esauriti per inoppugnabilità. Il Collegio ha escluso che la situazione fosse un diritto soggettivo, qualificando gli atti di inquadramento e di determinazione della decorrenza come provvedimenti autoritativi incidenti su un interesse legittimo. Ha inoltre respinto la censura sulla disapplicazione: il parallelismo con la disapplicazione delle norme interne incompatibili con il diritto dell'Unione europea non è pertinente; anche il provvedimento amministrativo contrastante con il diritto eurounitario è soggetto a impugnazione entro il termine decadenziale e, a maggior ragione, non opera una disapplicazione degli effetti delle sentenze della Corte costituzionale su atti amministrativi ormai consolidati. L'art. 16, comma 8, d.l. 98/2011 riguarda gli atti adottati in applicazione di norme successivamente dichiarate incostituzionali e non quelli conformi alla disciplina vigente, divenuti inoppugnabili prima della pronuncia costituzionale. Appello rigettato e spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    Vieta la proposizione in appello di nuove conclusioni e garantisce l'immutabilità della causa petendi introdotta in primo grado, a tutela del doppio grado di giudizio.

  • art. 75, comma 1, d.P.R. 335/1982

    La disposizione, dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevedeva l'allineamento della decorrenza giuridica dei vice sovrintendenti promossi per merito straordinario, non consente di riaprire rapporti amministrativi già consolidati per mancata impugnazione.

  • art. 24-quater, comma 7, d.P.R. 335/1982

    È richiamato quale base normativa del riallineamento e quale adempimento che l'interessato non aveva richiesto tempestivamente.

  • artt. 29 e 41 c.p.a.

    dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge

    Individuano il termine ordinario di sessanta giorni per impugnare gli atti amministrativi davanti al giudice amministrativo; il decorso del termine consolida le posizioni non contestate.

  • sentenza Corte costituzionale n. 224/2020

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, d.P.R. 335/1982 nella parte in cui non prevedeva l'allineamento della decorrenza giuridica dei vice sovrintendenti promossi per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta a chi aveva conseguito la medesima qualifica mediante selezione o concorso successivo.

  • art. 16, comma 8, d.l. 98/2011, conv. l. 111/2011

    Prevede la nullità di assunzioni, inquadramenti e promozioni fondati su norme dichiarate incostituzionali, ma non si applica ai provvedimenti conformi alla disciplina vigente al momento dell'adozione e successivamente divenuti inoppugnabili.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Le nuove conclusioni formulate in appello sono inammissibili quando introducono una domanda o un oggetto sostanziale diverso da quello dedotto in primo grado, poiché l'art. 104 c.p.a. tutela l'immutabilità della causa petendi e il doppio grado di giudizio.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale produce effetti retroattivi, ma non incide sui rapporti amministrativi esauriti, compresi quelli consolidati per mancata impugnazione dell'atto nel termine decadenziale previsto dagli artt. 29 e 41 c.p.a.
  • Il ruolo di anzianità e gli atti di inquadramento del personale in regime di diritto pubblico sono provvedimenti autoritativi che definiscono la collocazione del dipendente nell'organizzazione amministrativa; la posizione del dipendente è quindi un interesse legittimo e deve essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione.
  • La mancata impugnazione del ruolo di anzianità, l'omessa richiesta di riallineamento e la mancata contestazione del bando nella parte relativa alla valorizzazione dell'anzianità consolidano le rispettive posizioni e impediscono di rimetterle in discussione in occasione dell'impugnazione di una successiva graduatoria concorsuale.
  • Non sussiste un generale obbligo di disapplicazione degli effetti delle sentenze della Corte costituzionale rispetto a provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili; l'art. 16, comma 8, d.l. 98/2011 riguarda gli atti adottati in applicazione di norme poi dichiarate incostituzionali e ancora suscettibili di rimozione, non gli atti conformi alla disciplina vigente e successivamente consolidati.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoConcorsi pubbliciAppello
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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