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Circolare

Circolare n. 30 del 29/09/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’art. 37, comma 49, del DL n. 223/2006: dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita IVA devono effettuare in via telematica i versamenti di imposte, contributi e premi, mentre i non titolari di partita IVA restano esclusi dall’obbligo. Vengono illustrate le modalità operative tramite servizi dell’Agenzia, home/remote banking, intermediari e CBI, le regole sul conto da addebitare, le ricevute e l’annullamento dei pagamenti, oltre a una serie di casi particolari ed esclusioni dall’obbligo.

Obbligo di versamento telematico per i titolari di partita IVA dal 1° ottobre 2006

Articolo 37, comma 49, DL n. 223/2006: versamenti telematici dei titolari di partita IVA

La circolare fornisce chiarimenti operativi sull’obbligo, introdotto dall’art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di effettuare dal 1° ottobre 2006 i versamenti in via telematica. L’obiettivo della norma è rendere più efficiente la gestione dei versamenti e consentire all’amministrazione finanziaria di disporre immediatamente dei relativi dati, con beneficio anche per i contribuenti.

Ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo

L’obbligo riguarda i soggetti titolari di partita IVA per i versamenti di imposte, contributi e premi indicati dall’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997, nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all’art. 28, comma 1, dello stesso decreto. Restano esclusi i contribuenti non titolari di partita IVA, che possono continuare a utilizzare il modello F24 cartaceo presso uffici postali, banche o concessionari della riscossione.

La circolare precisa inoltre che l’obbligo si applica anche ai soggetti non residenti in Italia identificati ai sensi dell’art. 17, comma 2, e dell’art. 35-ter del DPR n. 633/1972.

Modalità telematiche di versamento

I titolari di partita IVA possono adempiere direttamente oppure tramite intermediari abilitati.

In forma diretta, il versamento può essere effettuato:

  • con gli stessi servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate utilizzati per le dichiarazioni, ossia Entratel o Fisconline;
  • tramite i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
  • tramite i servizi di remote banking/CBI offerti dalle banche.

Per il tramite di intermediari, la circolare distingue tra:

  • intermediari abilitati a Entratel che aderiscono alla convenzione per l’F24 cumulativo e utilizzano il software dedicato disponibile nell’area "Servizi" del sito Entratel;
  • intermediari che utilizzano i servizi telematici bancari e postali.

È richiamato anche il software F24-online, scaricabile gratuitamente dal sito dell’Agenzia, che consente agli utenti abilitati a Fisconline o Entratel di predisporre il versamento.

Soggetti non residenti e modalità di pagamento dall’estero

Per i soggetti non residenti privi di conti correnti presso banche italiane o Poste Italiane S.p.A., la circolare ammette il pagamento tramite bonifico attraverso una banca estera a favore di una banca italiana corrispondente, mediante il sistema Target. Nel bonifico deve essere indicato nella causale:

  • il codice fiscale;
  • l’anno d’imposta di riferimento;
  • la dicitura "capitolo xxxx - articolo yy Bilancio Stato".

La circolare riporta inoltre alcuni esempi di capitoli e articoli del Bilancio dello Stato di frequente utilizzo, tra cui Irpef, Ires, ritenute su interessi di capitale, ritenute su utili distribuiti a non residenti e Iva sugli scambi interni.

Società del gruppo e versamenti per conto terzi

La circolare affronta il caso delle società appartenenti a gruppi societari che, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del DPR n. 322/1998, possono essere incaricate della sola trasmissione telematica delle dichiarazioni delle altre società del gruppo. Tali società non rientrano però, allo stato, tra gli intermediari che possono aderire alla convenzione F24 cumulativo.

Ne deriva che, fino all’individuazione di una soluzione specifica, i versamenti telematici delle altre società del gruppo devono essere eseguiti:

  • direttamente da ciascuna società tramite i servizi telematici dell’Agenzia;
  • oppure tramite CBI, che consente il pagamento attraverso terzi secondo accordi negoziali tra le parti e le regole del sistema.

Conto corrente da utilizzare per l’addebito

Per i versamenti effettuati tramite i servizi telematici dell’Agenzia, il contribuente deve essere titolare di un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia o presso Poste Italiane. L’addebito dell’F24 telematico deve essere disposto su un conto intestato al debitore oppure cointestato con facoltà di operare con firma disgiunta.

Per i servizi di home o remote banking valgono invece le regole previste dagli operatori bancari o postali. La circolare chiarisce infine che i contribuenti già titolari di conti correnti non devono aprire conti appositi per pagare il modello F24 in modalità telematica.

Esito dei versamenti e ricevute

Per ogni file contenente modelli F24 trasmesso tramite Entratel o Fisconline, l’Agenzia rilascia tre ricevute telematiche:

  • conferma dell’avvenuta accettazione del file;
  • conferma della presa in carico di ciascun versamento e della correttezza formale dei dati;
  • esito della richiesta di addebito sulla base delle comunicazioni ricevute da banche o Poste Italiane.

Le medesime regole valgono anche per gli invii tramite F24 cumulativo. Se il versamento è effettuato tramite un intermediario abilitato, quest’ultimo deve consegnare al contribuente copia dei modelli F24 trasmessi e delle relative ricevute.

La circolare precisa inoltre che, per i versamenti correttamente addebitati, il contribuente riceveva fino ad allora anche una copia cartacea del modello F24 per posta; per i versamenti eseguiti dal 1° ottobre 2006 tale comunicazione postale è sostituita da un estratto conto semestrale che riepiloga tutti gli F24 presentati nel periodo e andati a buon fine. Le tre ricevute restano comunque disponibili nell’area del servizio telematico utilizzato.

Annullamento dei pagamenti telematici

L’Agenzia consente di annullare i versamenti telematici inviati dagli intermediari via Entratel attraverso l’apposita funzione dell’applicazione. L’annullamento è possibile entro il quintultimo giorno precedente la data di addebito indicata nel modello F24.

La circolare segnala l’imminente estensione del termine fino al penultimo giorno lavorativo antecedente la scadenza; a titolo esemplificativo, se il termine di versamento cade di lunedì, l’annullamento potrà essere richiesto entro il giovedì precedente. Dal 2007 tale facoltà sarà estesa anche ai contribuenti che operano direttamente via telematica.

Enti tenuti a versamenti diretti in tesoreria statale

Gli enti soggetti a versamenti diretti in tesoreria per ritenute alla fonte, ai sensi dell’art. 34, comma 3, della legge n. 388/2000, e titolari di partita IVA, non sono assoggettati per tali pagamenti all’obbligo telematico introdotto dal DL n. 223/2006.

Per i pagamenti diversi dalle ritenute alla fonte, tali enti devono utilizzare i servizi online dell’Agenzia o il sistema bancario e postale. Solo in casi di oggettiva impossibilità di accesso a conti correnti bancari o postali è ammesso il modello F24 cartaceo; in casi residuali ed eccezionali è comunque possibile effettuare versamenti diretti in tesoreria con le modalità previste per il pagamento delle ritenute.

Casi particolari e deroghe

La circolare individua diverse ipotesi in cui il versamento non deve essere effettuato obbligatoriamente in via telematica:

  • F24 predeterminati: se il contribuente non effettua integrazioni ulteriori, può presentare il modello cartaceo agli sportelli; per gli F24 precompilati di pertinenza INPS il versamento non telematico è ammesso fino a specifiche intese con l’istituto.
  • Rateazioni già in corso: chi al 1° ottobre 2006 aveva già iniziato a versare in modo rateale tributi e contributi con F24 cartaceo può continuare con la stessa modalità.
  • Crediti agevolati fruibili solo presso i concessionari della riscossione: i titolari di partita IVA che utilizzano crediti d’imposta esercitabili esclusivamente presso i concessionari possono continuare a usare il modello cartaceo.
  • Impossibilità oggettiva di utilizzare conti correnti: i soggetti obbligati, ma impossibilitati ad accedere a un proprio conto bancario o postale per cause oggettive, possono usare l’F24 cartaceo oppure rivolgersi a un intermediario che aderisca al CBI.
  • Eredi di titolari di partita IVA: per gli adempimenti connessi alla liquidazione dell’attività del de cuius è ammesso il versamento non telematico.
  • Agricoltori esonerati: i produttori agricoli titolari di partita IVA esonerati dagli obblighi IVA ai sensi dell’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972, con volume d’affari non superiore a euro 2.582,28, ovvero euro 7.746,85 nei comuni montani, non sono soggetti all’obbligo telematico.
  • Cessazione della partita IVA: chi ha cessato l’attività e chiuso la partita IVA può effettuare con modalità non telematiche i versamenti residuali relativi all’attività cessata.
  • Affitto di azienda da parte di imprenditore individuale: in caso di affitto dell’unica azienda, con sospensione della partita IVA dell’imprenditore, i versamenti possono essere eseguiti con F24 cartaceo.

Punti principali

Ambito dell’obbligo

Dal 1° ottobre 2006 i soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare modalità di pagamento telematiche per imposte, contributi, premi e altre entrate indicate dalla norma. I contribuenti non titolari di partita IVA non sono obbligati e possono continuare a usare il modello F24 cartaceo presso poste, banche o concessionari della riscossione.

Modalità di versamento telematico

Il versamento può essere eseguito direttamente tramite Entratel o Fisconline, oppure tramite home banking e remote banking (CBI). In alternativa, può essere effettuato tramite intermediari abilitati a Entratel che aderiscano alla convenzione F24 cumulativo, oppure tramite gli strumenti bancari e postali utilizzabili dagli intermediari.

Soggetti non residenti e bonifico estero

L’obbligo vale anche per i non residenti identificati ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 35-ter del DPR n. 633/1972. Per semplificazione, essi possono pagare con bonifico tramite il sistema Target o, se privi di conti italiani, tramite banca estera verso banca corrispondente italiana, indicando codice fiscale, anno d’imposta e capitolo/articolo del Bilancio dello Stato.

Conto corrente da addebitare

Per i versamenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia occorre un conto corrente presso banca convenzionata o Poste Italiane. L’addebito deve essere richiesto su un conto intestato al debitore oppure cointestato con firma disgiunta. Non è richiesto aprire conti dedicati per il solo F24 telematico.

Ricevute e attestazione dell’esito

Per ogni file F24 inviato tramite Entratel o Fisconline l’Agenzia rilascia tre ricevute: accettazione del file, presa in carico e correttezza formale, esito dell’addebito. Le ricevute restano disponibili nell’area del servizio telematico; per gli invii tramite intermediario, quest’ultimo deve consegnare al contribuente copia dei modelli e delle ricevute.

Annullamento del pagamento

L’annullamento dei versamenti telematici trasmessi dagli intermediari via Entratel è possibile entro il quintultimo giorno precedente la data di addebito indicata nell’F24. La circolare segnala un imminente ampliamento del termine fino al penultimo giorno lavorativo antecedente la scadenza e prevede dal 2007 l’estensione anche ai contribuenti che operano direttamente online.

Casi particolari ed esclusioni

La circolare individua varie situazioni in cui resta possibile il modello cartaceo o non opera l’obbligo telematico: F24 predeterminati senza integrazioni, rateazioni già avviate al 1° ottobre 2006, crediti agevolati utilizzabili solo presso i concessionari, impossibilità oggettiva di accesso a conti correnti, adempimenti degli eredi per la liquidazione del de cuius, agricoltori esonerati IVA, cessazione della partita IVA e affitto di unica azienda da parte di imprenditore individuale con partita IVA sospesa.

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