Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 29 del 25/08/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il trattamento delle comunicazioni, dichiarazioni e definizioni presentate per le sanatorie fiscali previste dagli articoli 7, 8, 9 e 14 della legge n. 289/2002, nonché gli effetti del controllo centralizzato sulle stesse. Dopo una sintesi delle regole sostanziali di ciascun istituto, disciplina le condizioni di validità, i casi di esclusione, i termini di versamento e la possibilità di rateazione. Viene inoltre precisato il regime di iscrizione a ruolo per omessi, tardivi o insufficienti pagamenti, l’inapplicabilità della compensazione e del ravvedimento operoso, oltre ai compiti degli uffici territoriali e delle Direzioni regionali.

Trattamento delle sanatorie ex artt. 7, 8, 9 e 14 L. 289/2002

Trattamento delle comunicazioni, dichiarazioni e definizioni ex artt. 7, 8, 9 e 14 L. 289/2002

La circolare disciplina in modo organico il trattamento delle sanatorie fiscali previste dagli articoli 7, 8, 9 e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata e integrata, chiarendo le condizioni di validità delle procedure, i limiti di accesso, le modalità di versamento e gli effetti derivanti dal controllo centralizzato delle posizioni. L’obiettivo è fornire istruzioni operative uniformi per la gestione delle comunicazioni, delle dichiarazioni integrative e delle istanze di definizione, con particolare attenzione ai profili di validità, rateazione e recupero delle somme non versate.

Articolo 7: definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo

L’articolo 7 consente ai titolari di redditi d’impresa, agli esercenti arti e professioni e ai soggetti che producono redditi in forma associata ex art. 5 del TUIR di definire automaticamente i redditi relativi a una o più annualità per le quali le dichiarazioni siano state presentate entro il 31 ottobre 2002; la definizione è stata poi estesa anche alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 presentate entro il 31 ottobre 2003.

La definizione opera ai fini delle imposte sui redditi, delle relative addizionali, dell’IVA e dell’IRAP, e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi correlati ai maggiori ricavi o compensi determinati secondo i criteri e le metodologie fissati con apposito decreto ministeriale. Per i periodi d’imposta dal 1998 al 2002, il calcolo può essere effettuato, in alternativa, sulla base:

  • degli studi di settore, per i contribuenti e le annualità per cui risultano applicabili;
  • dei parametri, per i contribuenti e le annualità per cui risultano applicabili;
  • della distribuzione dei contribuenti in classi omogenee, qualora non siano applicabili né gli studi di settore né i parametri.

Per il solo periodo d’imposta 1997, la definizione avviene con il versamento di una somma fissa pari a 300 euro. La disciplina si applica anche agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario e alle imprese di allevamento, limitatamente ai riflessi IVA e IRAP, con specifica metodologia di calcolo.

Soggetti esclusi e limiti

La definizione non è ammessa per i soggetti che:

  • non hanno presentato la dichiarazione, ovvero non hanno dichiarato redditi d’impresa o di lavoro autonomo;
  • hanno dichiarato ricavi o compensi annui superiori a 5.164.569 euro;
  • hanno ricevuto, nei termini rilevanti, processi verbali di constatazione con esito positivo, avvisi di accertamento o inviti al contraddittorio non definiti ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge n. 289/2002;
  • sono stati raggiunti da esercizio dell’azione penale per i reati del d.lgs. n. 74/2000 di cui abbiano avuto formale conoscenza entro la data di definizione;
  • non hanno versato, entro la prima data di pagamento, le somme derivanti dall’accertamento parziale, al netto di sanzioni e interessi.

Gli importi calcolati a titolo di maggior ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. La definizione esclude inoltre la rilevanza delle eventuali perdite dichiarate e impedisce il riporto a nuovo delle stesse.

Importi fissi, maggiorazioni e redditi di partecipazione

Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta, salvo quelli relativi ai redditi di partecipazione, vanno aumentati di 300 euro per ogni annualità definita, ovvero di 600 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore e nei confronti dei quali emergano anomalie negli indici di coerenza economica.

I contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi non inferiori a quelli determinabili con gli studi di settore e privi di anomalie di coerenza, ovvero non inferiori a quelli determinabili con i parametri, possono definire versando 300 euro per annualità; se, invece, risultano anomalie di coerenza negli studi di settore, il versamento è pari a 600 euro per annualità.

Per i redditi prodotti in forma associata, le società, associazioni, imprese familiari e aziende coniugali devono comunicare l’avvenuta definizione ai soci, associati, collaboratori familiari e coniugi, che possono così definire i relativi redditi di partecipazione. I redditi prodotti in forma associata risultano automaticamente definiti, senza ulteriori oneri, nei casi indicati dalla circolare, in particolare quando i soggetti partecipati abbiano definito i propri redditi d’impresa o di lavoro autonomo con i versamenti previsti.

Rateazione e scadenze

La somma complessivamente dovuta può essere rateizzata se supera 3.000 euro per le persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti; l’eccedenza può essere versata in due rate di pari importo.

La circolare distingue diverse finestre temporali per le comunicazioni 2003 e 2004, con termini per il primo versamento e per le rate successive, accompagnati dall’applicazione degli interessi legali dal 17 ottobre 2003, dal 17 giugno 2004 o dal 17 aprile 2004, a seconda delle fattispecie. Sono inoltre previste regole specifiche per i titolari di redditi prodotti in forma associata già destinatari o non ancora destinatari della comunicazione di avvenuta definizione, con primi versamenti entro il 16 aprile 2004 o il 16 giugno 2004.

Per i contribuenti che avevano già effettuato versamenti prima del 1° gennaio 2004 o prima del 2 ottobre 2003, la circolare prevede meccanismi di conguaglio: in presenza di importi complessivi inferiori ai limiti di 3.000/6.000 euro occorre integrare fino a tali soglie, mentre in caso di importi già superiori ai limiti è dovuto almeno il 10 per cento dell’importo residuo, con minimi di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti.

Articolo 8: integrazione degli imponibili per gli anni pregressi

L’articolo 8 consente di integrare le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione siano scaduti entro il 31 ottobre 2002, ai fini delle imposte dirette, delle relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell’IVA, dell’IRAP, del contributo straordinario per l’Europa, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale. Sono ammessi anche i sostituti d’imposta, con riferimento alle ritenute, nonché l’integrazione dei redditi soggetti a tassazione separata, con autoliquidazione definitiva da parte del contribuente.

La facoltà è stata estesa, analogamente a quanto avvenuto per l’art. 7, alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 presentate entro il 31 ottobre 2003. La dichiarazione integrativa può essere presentata anche per integrare una dichiarazione omessa.

Cause ostative e limiti minimi

Non è possibile procedere all’integrazione quando:

  • alla data di riferimento sono stati notificati processi verbali di constatazione con esito positivo, avvisi di accertamento o inviti al contraddittorio non definiti ai sensi degli artt. 15 e 16;
  • sono divenuti definitivi avvisi di accertamento ex art. 41-bis del DPR n. 600/1973 e art. 54, quinto comma, del DPR n. 633/1972, salvo il pagamento, entro la prima scadenza utile, delle somme derivanti dall’accertamento parziale, al netto di sanzioni e interessi;
  • il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell’azione penale per i reati richiamati dalla norma.

Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati maggiori importi dovuti non inferiori a 300 euro per ciascun periodo d’imposta. Per ciascuna annualità integrata ai fini contributivi, il versamento minimo è anch’esso di 300 euro. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all’estero è dovuta un’imposta sostitutiva del 6 per cento, con minimo di 300 euro per annualità.

Versamento, rateazione e casi particolari

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione se l’importo complessivo non supera 3.000 euro per le persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti; la parte eccedente può essere versata in due rate di pari importo, maggiorate degli interessi legali.

La circolare disciplina in dettaglio le scadenze per le dichiarazioni integrative 2003 e 2004, con termini differenziati per il primo versamento e per le rate successive, nonché gli interessi legali decorrenti dal 17 ottobre 2003, dal 17 aprile 2004 o dal 17 giugno 2004, secondo il caso. Per i soggetti in redditi prodotti in forma associata valgono specifici termini collegati alla ricezione o meno della comunicazione di avvenuta definizione da parte della società partecipata.

Sono inoltre regolati i casi di dichiarazione modificativa e/o di definizione per l’anno 2002, nei quali il contribuente deve integrare i versamenti già effettuati fino al raggiungimento delle soglie di 3.000 o 6.000 euro, oppure versare almeno il 10 per cento dell’importo dovuto sulla nuova base, con il rispetto dei minimi di 100 o 200 euro. È ammesso lo scomputo, ai fini della verifica dei limiti di 3.000 e 6.000 euro, dell’eventuale importo dovuto ai fini IVA nella precedente dichiarazione integrativa.

Articolo 9: definizione automatica degli anni pregressi

L’articolo 9 consente al contribuente di chiedere la definizione automatica presentando una dichiarazione relativa a tutti i periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione siano scaduti entro il 31 ottobre 2002. Anche in questo caso la disciplina è stata estesa alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 presentate entro il 31 ottobre 2003.

Non possono formare oggetto di definizione i redditi soggetti a tassazione separata. Inoltre, la procedura non è ammessa quando ricorrano le medesime cause ostative già richiamate per l’art. 8, oppure quando il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi per tutti i periodi d’imposta.

Criteri di calcolo

La definizione si perfeziona, per le imposte sui redditi, le addizionali, le imposte sostitutive, l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, l’IRAP e il contributo straordinario per l’Europa, con il versamento di un importo pari all’8 per cento delle imposte lorde e sostitutive risultanti dalla dichiarazione originaria. Se l’imposta lorda o sostitutiva supera 10.000 euro, l’aliquota sull’eccedenza è del 6 per cento; oltre 20.000 euro, è del 4 per cento.

Per l’IVA, la definizione si perfeziona con il versamento di un importo pari al 2 per cento dell’imposta relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel periodo e al 2 per cento dell’imposta detratta. Se l’imposta relativa alle operazioni imponibili o l’imposta detratta supera 200.000 euro, l’aliquota sull’eccedenza scende all’1,50 per cento; oltre 300.000 euro, all’1 per cento. Per la parte eccedente 11.600.000 euro, le somme da versare sono ridotte dell’80 per cento.

Minimi dovuti, perdite e redditi associati

Per le imposte di cui alla lettera a), l’importo minimo annuo non può essere inferiore a:

  • 100 euro per persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
  • 400 euro per persone fisiche titolari di redditi d’impresa o professionali e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, se i ricavi/compensi non superano 50.000 euro;
  • 500 euro se i ricavi/compensi non superano 180.000 euro;
  • 600 euro se i ricavi/compensi superano 180.000 euro.

Per i contribuenti congrui e coerenti secondo gli studi di settore, ovvero congrui secondo i parametri, il versamento può essere pari a 500 euro per annualità; se vi sono anomalie di coerenza negli studi di settore, il versamento è pari a 700 euro per annualità.

Per i redditi prodotti in forma associata, l’importo minimo è parametrato ai ricavi e compensi della società e alla quota di partecipazione, ma non può essere inferiore a 200 euro per partecipazione; per i soci di società di persone congrue e coerenti, ovvero congrue secondo i parametri, il minimo è ridotto a 100 euro.

Per l’IVA, l’importo minimo annuo è pari a 500 euro se il volume d’affari non supera 50.000 euro, a 600 euro se non supera 180.000 euro, e a 700 euro oltre tale soglia.

In caso di perdita formatasi nell’esercizio oggetto di definizione, occorre comunque versare l’importo minimo. Le perdite di esercizi precedenti oggetto di definizione devono essere riassorbite nel calcolo, salvo alcune eccezioni espressamente indicate: perdite divenute definitive, perdite derivanti dall’art. 4 della legge n. 383/2001 e perdite affrancate con versamento del 10 per cento, ridotto al 5 per cento per la parte eccedente 250.000 euro.

Omessa dichiarazione e termini di pagamento

In caso di omessa dichiarazione, sono dovuti, per ciascun settore impositivo e per ciascuna annualità, 1.500 euro per le persone fisiche e 3.000 euro per gli altri soggetti. Se, nell’ambito dello stesso settore, la dichiarazione è stata presentata per un tributo e omessa per un altro, è dovuto il maggiore tra l’importo fisso e quello calcolato con i criteri ordinari.

Il pagamento segue le stesse logiche di rateazione viste per gli altri istituti: in unica soluzione se l’importo non supera 3.000 euro o 6.000 euro, altrimenti con due rate di pari importo maggiorate degli interessi legali. La circolare riporta anche le scadenze 2003 e 2004, nonché le regole per le istanze modificative o riferite all’anno 2002, con integrazione fino alle soglie previste o versamento minimo del 10 per cento, in base al livello dei pagamenti già eseguiti.

Articolo 14: regolarizzazione delle scritture contabili

L’articolo 14 consente a chi si è avvalso dell’articolo 9 di regolarizzare le scritture contabili versando un’imposta sostitutiva del 6 per cento sul valore o maggior valore dei beni iscritti, secondo termini e modalità analoghi a quelli dell’articolo 9. La circolare precisa che, in caso di unica istanza di definizione, i limiti di 3.000 euro e 6.000 euro per il primo versamento si riferiscono al cumulo delle somme dovute ai sensi degli articoli 9 e 14.

Condizioni di validità delle sanatorie

Per ciascun istituto la definizione si considera validamente effettuata solo se sono rispettate tutte le condizioni previste:

  • assenza delle cause ostative richiamate dalla legge;
  • corrispondenza dei dati con quelli delle dichiarazioni originarie;
  • rispetto degli importi minimi indicati dalla circolare;
  • primo versamento tempestivo e almeno pari all’importo dovuto, ovvero almeno pari ai limiti di 3.000/6.000 euro nei casi previsti;
  • rispetto dei termini ulteriori per i redditi in forma associata e per le dichiarazioni integrative o istanze modificative relative all’anno 2002;
  • eventuale correzione del calcolo del 10 per cento, se commisurato al netto anziché al lordo delle riduzioni del 50 per cento, con pagamento degli interessi legali sulla differenza.

Per l’articolo 9 è inoltre richiesto che l’istanza riguardi tutte le annualità ancora definibili al 31 dicembre 2002, con l’estensione alle annualità eventualmente omesse nei casi indicati dalla norma.

Controllo centralizzato, iscrizione a ruolo e ulteriori chiarimenti

La circolare stabilisce che le somme dovute per le sanatorie ex artt. 7, 8, 9 e 14 devono essere versate secondo le modalità dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, ma senza poter utilizzare crediti in compensazione. Pertanto, le sanatorie si considerano perfezionate solo se il primo versamento utile è stato eseguito senza compensazione di crediti disponibili.

La mancata o tardiva effettuazione delle rate successive al primo pagamento tempestivo e congruo comporta l’iscrizione a ruolo, mediante procedura centralizzata, delle somme non versate, delle sanzioni applicabili e degli interessi. In caso di versamento rateale omesso o carente, vengono iscritti a ruolo imposta e interessi legali non versati, con applicazione della sanzione sull’ammontare complessivamente non versato; dal momento in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato maturano ulteriori interessi legali sull’intero importo non versato.

Se il versamento è tardivo oltre i trenta giorni, si iscrive a ruolo la sanzione pari al 30 per cento dell’intero importo pagato in ritardo, oltre agli eventuali interessi non versati; se il ritardo è entro trenta giorni, la sanzione è ridotta alla metà.

I ruoli derivanti dal controllo vengono inviati al visto dell’ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della comunicazione o dichiarazione, salvo i casi complessi che richiedono un preventivo esame degli uffici locali. Le irregolarità connesse alla presentazione o al primo versamento sono segnalate agli uffici competenti, che verificano la fondatezza della segnalazione e procedono, se del caso, alle correzioni necessarie o all’acquisizione dell’esito del controllo in caso di invalidità dell’istanza.

La circolare precisa infine che non è applicabile il ravvedimento operoso ai versamenti dovuti per le sanatorie in esame e attribuisce alle Direzioni regionali il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni, favorendo la collaborazione tra l’area servizi e l’area controllo degli uffici locali.

Punti principali

Ambito della circolare

La circolare fornisce istruzioni sul trattamento unitario delle comunicazioni ex art. 7, delle dichiarazioni integrative ex art. 8 e delle istanze di definizione ex art. 9 della legge n. 289/2002, richiamando anche la regolarizzazione delle scritture contabili ex art. 14. Vengono chiariti sia gli aspetti normativi sia gli effetti dei controlli centralizzati sui versamenti e sulla validità delle procedure di sanatoria.

Definizione automatica ex art. 7

Sono riepilogate le regole per la definizione automatica dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, per i periodi d’imposta dal 1997 al 2002, con effetto su imposte dirette, IVA e IRAP. La circolare indica i criteri di calcolo dei maggiori ricavi o compensi, i minimi dovuti, le cause ostative, gli effetti sulle perdite, gli importi fissi per annualità e le modalità di versamento, compresa la rateazione e le specifiche scadenze per i casi 2003 e 2004.

Integrazione degli imponibili ex art. 8

Per l’integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta scaduti entro il 31 ottobre 2002, la circolare elenca i tributi interessati, i limiti minimi per annualità, la possibilità di integrare anche dichiarazioni omesse e le cause che impediscono l’accesso alla procedura. Sono inoltre disciplinati l’imposta sostitutiva del 6 per cento per redditi imponibili conseguiti all’estero, la rateazione, le regole per le versioni 2003 e 2004 e i casi di dichiarazione modificativa o integrativa per il 2002.

Definizione automatica ex art. 9

La definizione automatica degli anni pregressi richiede la presentazione di una dichiarazione per tutti i periodi d’imposta non ancora decaduti al 31 ottobre 2002, con esclusione dei redditi a tassazione separata. La circolare dettaglia le aliquote applicabili alle imposte sui redditi, all’IVA e agli altri tributi, i minimi dovuti per categoria di contribuente, il trattamento delle perdite, le condizioni per i redditi prodotti in forma associata e il regime delle omesse dichiarazioni.

Regolarizzazione scritture contabili ex art. 14

Chi si è avvalso dell’art. 9 può regolarizzare le scritture contabili versando un’imposta sostitutiva del 6 per cento sul valore o maggior valore dei beni iscritti. La circolare precisa che, in caso di un’unica istanza, i limiti di 3.000 euro e 6.000 euro per il primo versamento si calcolano sul cumulo degli importi dovuti ex artt. 9 e 14.

Condizioni di validità e cause ostative

Per ciascun istituto la circolare individua le condizioni per ritenere valida la sanatoria: assenza di cause ostative, coerenza con i dati originari, indicazione degli importi minimi richiesti, tempestività del primo versamento e rispetto dei limiti per persone fisiche e altri soggetti. Sono richiamate anche le proroghe e le particolarità per i redditi in forma associata e per le dichiarazioni/istanze modificative relative al 2002.

Controllo, iscrizione a ruolo e divieti di compensazione e ravvedimento

Le somme dovute per le sanatorie devono essere versate con le modalità dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, ma senza compensazione. La mancata, tardiva o insufficiente corresponsione delle rate successive comporta iscrizione a ruolo di imposte, interessi e sanzioni tramite procedura centralizzata; è escluso anche il ravvedimento operoso. Sono previste regole specifiche per i versamenti tardivi entro o oltre i trenta giorni e per l’attività di verifica degli uffici competenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.