Sentenza n. 60/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 5.3.2025, n. 261, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 5 marzo 2025, n. 261, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a emettere la carta e ad accreditare complessivamente 2.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al saldo. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso, poiché la sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 5 marzo 2025. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato né provato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto fondata l’actio iudicati poiché, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, in applicazione dell’art. 2697 c.c. Ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente la carta del docente e di accreditarvi 2.500 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto il termine risultava rispettato.
art. 2697 c.c.
Grava sull’Amministrazione che deduca l’avvenuto adempimento l’onere di dimostrarlo; la mera costituzione in giudizio, senza contestazione né prova dell’adempimento, non esclude l’inottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a dare concreta esecuzione al comando giudiziale.
- Decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione, l’azione di ottemperanza è procedibile anche quando l’amministrazione si sia costituita senza contestare specificamente l’inadempimento.
- L’Amministrazione che intenda opporre l’avvenuto adempimento del giudicato deve fornire la relativa prova; la mancata contestazione e l’assenza di documentazione sull’adempimento consentono di ritenere fondata l’actio iudicati.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell’amministrazione stessa, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva entro un termine determinato.
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