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Sentenza

Sentenza del 05/06/2017 n. 2458 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

DICHIARAZIONE - Emendabilità a favore - Termine di decadenza annuale in sede processuale - Inapplicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava la pretesa tributaria sostenendo che il termine annuale previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998 per presentare una dichiarazione integrativa a favore non potesse impedire, né rendere tardiva, la deduzione dell'errore o del credito in sede contenziosa. La questione riguardava quindi l'applicabilità del termine di decadenza amministrativo al giudizio instaurato contro l'atto impositivo.

La decisione

La contestazione è stata accolta. È stato affermato che il termine annuale per la dichiarazione integrativa a favore opera esclusivamente nella fase amministrativa e non limita il diritto del contribuente di far valere l'errore o il proprio credito nel procedimento contenzioso instaurato per impugnare la pretesa tributaria. Tale interpretazione è coerente con il principio di capacità contributiva e con i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, in conformità alla Cassazione, Sezioni Unite, n. 13378/2016.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998

    Termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore

    Il termine annuale previsto dalla norma è una decadenza riferita alla fase amministrativa e non impedisce al contribuente di far valere la propria posizione in sede contenziosa contro la pretesa tributaria.

  • Principio di capacità contributiva

    La tassazione deve riflettere l'effettiva capacità contributiva; pertanto, un termine amministrativo non può essere interpretato in modo da rendere definitiva una pretesa non corrispondente alla reale situazione fiscale, quando il contribuente la contesta giudizialmente.

  • Principi di collaborazione e buona fede

    I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati a correttezza e leale cooperazione, evitando interpretazioni meramente formali che precludano l'accertamento dell'effettiva debenza tributaria.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13378/2016

    La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui il termine per la dichiarazione integrativa a favore opera sul piano amministrativo e non preclude la tutela giudiziale del contribuente.

Massime di principio

  • Un termine di decadenza previsto per correggere una dichiarazione nella fase amministrativa non si applica automaticamente al giudizio tributario, salvo che la legge stabilisca espressamente il contrario.
  • Il contribuente può far valere in giudizio errori, crediti o elementi che riducono la pretesa fiscale anche se è scaduto il termine per presentare una dichiarazione integrativa a favore.
  • Nel contenzioso tributario rileva la corretta determinazione dell'obbligazione fiscale effettiva, non soltanto il rispetto degli adempimenti formali amministrativi.
  • La tutela giudiziale non deve essere esclusa sulla base di un termine destinato esclusivamente alla regolarizzazione amministrativa della dichiarazione.
  • La regola va applicata distinguendo tra termini relativi alla fase amministrativa e termini propri dell'impugnazione giudiziale: i primi non sostituiscono né modificano automaticamente i secondi.

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