Sentenza del 05/06/2017 n. 2458 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
DICHIARAZIONE - Emendabilità a favore - Termine di decadenza annuale in sede processuale - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la pretesa tributaria sostenendo che il termine annuale previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998 per presentare una dichiarazione integrativa a favore non potesse impedire, né rendere tardiva, la deduzione dell'errore o del credito in sede contenziosa. La questione riguardava quindi l'applicabilità del termine di decadenza amministrativo al giudizio instaurato contro l'atto impositivo.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato affermato che il termine annuale per la dichiarazione integrativa a favore opera esclusivamente nella fase amministrativa e non limita il diritto del contribuente di far valere l'errore o il proprio credito nel procedimento contenzioso instaurato per impugnare la pretesa tributaria. Tale interpretazione è coerente con il principio di capacità contributiva e con i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, in conformità alla Cassazione, Sezioni Unite, n. 13378/2016.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998
Termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore
Il termine annuale previsto dalla norma è una decadenza riferita alla fase amministrativa e non impedisce al contribuente di far valere la propria posizione in sede contenziosa contro la pretesa tributaria.
Principio di capacità contributiva
La tassazione deve riflettere l'effettiva capacità contributiva; pertanto, un termine amministrativo non può essere interpretato in modo da rendere definitiva una pretesa non corrispondente alla reale situazione fiscale, quando il contribuente la contesta giudizialmente.
Principi di collaborazione e buona fede
I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati a correttezza e leale cooperazione, evitando interpretazioni meramente formali che precludano l'accertamento dell'effettiva debenza tributaria.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13378/2016
La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui il termine per la dichiarazione integrativa a favore opera sul piano amministrativo e non preclude la tutela giudiziale del contribuente.
Massime di principio
- Un termine di decadenza previsto per correggere una dichiarazione nella fase amministrativa non si applica automaticamente al giudizio tributario, salvo che la legge stabilisca espressamente il contrario.
- Il contribuente può far valere in giudizio errori, crediti o elementi che riducono la pretesa fiscale anche se è scaduto il termine per presentare una dichiarazione integrativa a favore.
- Nel contenzioso tributario rileva la corretta determinazione dell'obbligazione fiscale effettiva, non soltanto il rispetto degli adempimenti formali amministrativi.
- La tutela giudiziale non deve essere esclusa sulla base di un termine destinato esclusivamente alla regolarizzazione amministrativa della dichiarazione.
- La regola va applicata distinguendo tra termini relativi alla fase amministrativa e termini propri dell'impugnazione giudiziale: i primi non sostituiscono né modificano automaticamente i secondi.
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